Penale

PENALE - Pedopornografia e ingente quantità ex art. 600-quater, co. 2, C.P.

detenzione di materiale pedopornografico

Nell'affrontare, per la prima volta, la questione del carattere, ingente o meno, del materiale rinvenuto nella disponibilità di colui al quale sia ascritto il delitto di detenzione di materiale pedopornografico, la Suprema Corte ha stabilito che l’aggravante di cui all’art. 600-quater, co. 2, C.P. sussiste sia se il numero di supporti sia elevato, sia nel caso di rilevante quantità - da considerare "come obiettiva unità di misura" - d'immagini.
Scatta l'aumento di pena per la cosiddetta “ingente quantità”, pertanto, anche soltanto in relazione al fatto che i file pedopornografici siano numerosi, a prescindere dal parametro "di per sé indiziante" rappresentato da quanti siano i supporti.
Particolarmente rigorosa, dunque, la lettura effettuata dagli ermellini in materia di dosimetria della pena e di applicabilità dell'aggravante de qua, in caso di reati telematici contro la personalità individuale.

La fattispecie a commento è stata introdotta nell'ambito dellla normativa di contrasto allo sfruttamento della prostituzione minorile (L. 269/'98, mod. con L. 38/06) e sanziona come illecito penale il comportamento "minimo" del "consumatore finale", che consapevolmente detenga (o si procuri) immagini ("costituisce reato il rinvenimento di foto rappresentative di materiale pornografico concernente minori, anche se cancellate dal p.c., poiché la cancellazione dimostra la volontà di non detenere più quelle immagini, ma non esclude la consapevolezza della detenzione precedente e la condotta di procacciamento", cfr. Cass. pen., Sez. III, Sentenza 08.11.07 n° 41067) frutto del delitto di pornografia minorile (la vera e propria realizzazione del materiale pedopornografico), pur senza concorso in quel reato da parte del soggetto attivo ("la fattispecie di cui all'art. 600 quater richiede la mera consapevolezza della detenzione del materiale pedo-pornografico, senza che sia necessario il pericolo della sua diffusione ed infatti tale fattispecie ha carattere sussidiario rispetto alla più grave ipotesi delittuosa della produzione di tale materiale a scopo di sfruttamento", cfr. Cass. Pen., Sez. III, 07.06.06, rv. n° 234699).

 

Il concetto è stato così ora individuato in quello di "alcune [,...] poche [, ...] ad es. qualche decina" d'immagini pedopornografiche, insomma, costituente il limite quantitativo oltre il quale va ravvisata l'aggravante speciale, che postula invece il richiamo alla "disponibilità di un numero di molto grande, rilevante o consistente di immagini" vietate.

Questo il testo in vigore dell'Art. 600-quater C.P. - Detenzione di materiale pornografico -
co. 1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, é punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a €1.549.
- co. 2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità."
).

Cass. Pen., Sez. III, Sentenza n° 17211,
31.03.2011/03.05.2011,
Presidente M. Gentile, Relatore G. Mùlliri


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