Penale

PENALE - Chat, rapporto sentimentale e astuta cointestazione di c/c: l'appropriazione indebita del convivente.

convivenza e home banking

Un uomo conosce in chat una donna, coltiva con lei una relazione sentimentale, poi va a conviverci e si rende contestatario di un conto corrente bancario. Se poi effettua prelievi di denaro da quel conto cointestato, potrà essergli addebitato il reato di appropriazione indebita?
La Suprema Corte ha escluso il delitto di sottrazione di cose comuni di cui all'art. 627 c.p., stabilendo invece che le callide movimentazioni delle somme giacenti sul conto possono configurare il reato di appropriazione indebita.
Per gli ermellini, infatti, se la movimentazione abusiva nel conto cointestato si sia concretata nell'appropriazione d'importi "di cui l'imputato poteva disporre in ragione della contestazione, ma che sicuramente non potevano ritenersi di sua pertinenza", egli andrà punito ex art. 646 c.p., per "appropriazione della quota di pertinenza dell'altro contestatario".
Del resto, nella fattispecie, essendo il mutamento della qualificazione giuridica del fatto avvenuto in sede di giudizio d'appello, la garanzia del contraddittorio è stata comunque assicurata dal fatto che l'imputato ha potuto interloquire e contestare la nuova qualificazione giuridica del fatto, talché nessuna censura poteva essere mossa nei confronti della Sentenza d'appello, dal punto di vista della correlazione tra decisione e l'accusa contestata ex art. 521, co. 1, c.p.p., anche alla luce del principio di diritto di cui alla nota Sentenza n° 45807 del 12.11.2008 della VI Sezione Penale della Cassazione.

Cass. Pen., Sez. II, 13/23.11.2012 n° 45795

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Ciro, Presidente
Dott. IANNELLI Enzo, Consigliere
Dott. GENTILE Domenico, Consigliere
Dott. CASUCCI Giuliano, Consigliere
Dott. GALLO Domenico, Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul Ricorso proposto da: parte civile: B.A.;
e da: T.G., nato a (omissis);
avverso la Sentenza 20.10.2011 della Corte d'Appello di Lecce, II Sezione Penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il Ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del Ricorso dell'imputato e l'inammissibilità del Ricorso della parte civile;
udito per la parte civile B.A. l'Avv. F.L., che ha concluso per l'accoglimento del proprio Ricorso e per il rigetto del Ricorso dell'imputato.

Svolgimento del processo
1. Con Sentenza in data 20.10.2011, la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Lecce, in data 20.01.2010, aveva assolto T.G. dal reato di truffa e riqualificato il reato sub b) in appropriazione indebita, e rideterminava in nove mesi di reclusione ed € 500,00 di multa la pena inflitta per il reato sub b).
2. Confermava nel resto la Sentenza impugnata, ordinando la restituzione dell'immobile in sequestro preventivo all'usufruttuaria B.A. e al proprietario T.G., secondo i rispettivi titoli.
3. Avverso tale Sentenza propongono Ricorso, sia il difensore dell'imputato irreperibile, che la parte civile B.A.
Il difensore dell'imputato solleva tre motivi di gravame con il quali deduce:
3.1 Inosservanza del divieto di reformatio in peius, eccependo che, in assenza di Appello del P.M., la Corte non avrebbe potuto riqualificare come appropriazione indebita il fatto contestato sub b) con l'imputazione di sottrazione di cose comuni.
3.2 Violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., per mancata correlazione fra l'imputazione contestata sub B) e la Sentenza.
3.3 Violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di appropriazione indebita.
4. La parte civile deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 640 c.p. e vizio della motivazione sul punto.
Al riguardo eccepisce che non può dubitarsi della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di truffa, poiché il T.G., comprendendo la debolezza sentimentale della donna, metteva in atto una vera e propria strategia truffaldina, consistente nel simulare amore ed attenzioni eterne, salvo poi sparire nel nulla, dopo aver portato via l'ultimo denaro rimasto alla parte civile con movimentazioni bancarie ben organizzate.
Si duole di motivazione contraddittoria da parte della Corte d'Appello e chiede che venga ripristinata l'efficacia del sequestro preventivo, cassando la restituzione dell'immobile oggetto di sequestro.

Motivi della decisione
1. Il Ricorso dell'imputato è infondato.
2. Per quanto riguarda il primo motivo, in punto di divieto di reformatio in peius, le censure del ricorrente non sono fondate. Nel caso di specie il giudice di primo grado non aveva determinato in via autonoma la pena per il reato sub b), relativo all'imputazione di cui all'art. 627 c.p., avendo applicato la continuazione sulla pena base determinata rispetto al più grave reato di truffa. Essendo venuta meno la condanna per il reato di truffa, avrebbe dovuto essere determinata in appello, ex novo, la pena per il reato di cui all'art. 627 c.p. Pertanto non è possibile qualificare come più grave la pena inflitta dalla Corte d'Appello a seguito della riconosciuta responsabilità dell'imputato per il fatto di cui al capo b), diversamente qualificato rispetto all'imputazione originaria. Del resto la norma di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3, non vieta al giudice d'appello di dare una più grave qualificazione giuridica del fatto, fermo restando che non può essere irrogata una pena più grave (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n° 23024 del 04.02.2004 Ud., dep. 17.05.2004, rv. 230440).
Nel caso di specie la diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto operata dai giudici d'appello non ha comportato alcuna violazione del divieto di reformatio in peius, dal momento che la pena - in concreto - inflitta per il reato di appropriazione indebita (mesi nove di reclusione ed € 500,00 di multa) non è incompatibile con la pena prevista per il reato di sottrazione di cose comuni, per il quale può essere irrogata una pena fino a due anni di reclusione.
3. Per quanto riguarda il secondo motivo, in punto di violazione del principio di correlazione fra l'accusa contestata e la sentenza, la censura è infondata.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Cass. Pen., Sez. Un., Sent. n° 36551 del 15.07.2010 Ud., dep. 13.10.2010, rv. 248051; da ultimo: Cass. Pen., Sez. III, Sent. n° 36817 del 14.06.2011 Ud., dep. 12.10.2011, rv. 251081).
4. Nel caso di specie all'imputato è stato originariamente contestato il reato di cui all'art. 627 c.p. per essersi appropriato delle somme giacenti sul c/c cointestato con la B.A.
Pertanto l'oggetto dell'imputazione riguardava la movimentazione delle somme giacenti sul c/c operata dall'imputato a suo esclusivo profitto.
La Corte d'Appello non ha immutato il fatto oggetto del capo d'imputazione, rispetto al quale l'imputato ha avuto ampia possibilità di sviluppare la sua difesa, bensì ha qualificato tale fatto (cioè la movimentazione delle somme giacenti sul c./c.) come integrante gli estremi del reato di appropriazione indebita, piuttosto che sottrazione di cose comuni.
La Corte ha correttamente qualificato il fatto come appropriazione indebita, osservando che il T.G. si è appropriato di importi "di cui poteva disporre in ragione della cointestazione ma che sicuramente non potevano ritenersi di sua pertinenza".
5. Rimane un ulteriore profilo da esaminare, vale a dire in quali termini debba essere comunque assicurata all'imputato la garanzia del contraddittorio, a fronte della possibilità di diversa qualificazione giuridica del fatto, alla luce della nota pronunzia della Corte EDU nel caso Drassich c/o Italia.
Per la Corte europea, il "processo equo" impone che l'imputato, una volta informato dell'accusa e cioè dei fatti e della qualificazione giuridica a essi attribuita, deve essere messo in grado di discutere in contraddittorio su ogni profilo che li investe. Contraddittorio che deve essere garantito anche là dove l'ordinamento - come nel caso italiano - riconosca al giudice il potere di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella imputazione ab origine ascritta all'imputato.
6. Di conseguenza sebbene l'art. 521 c.p.p., comma 1, consenta al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nel capo d'imputazione, senza esigere l'instaurazione di un previo contraddicono sul punto, nondimeno la norma citata deve essere letta in coordinazione con l'art. 6, comma 3, lett. a) e b), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, di cui si è detto.
In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte Suprema, con riferimento allo specifico tema qui trattato, enunciando il principio - che va ribadito - secondo cui la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all'imputato anche in ordine alla diversa definizione del fatto operata dal giudice d'ufficio (Cass. Pen., Sez. VI, n° 45807 del 12.11.2008, Drassich, rv. 241754).
7. Da tale principio è stata tratta la conclusione che è nulla la sentenza d'appello con la quale sia stata attribuita al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto (Cass. Pen., Sez. V, Sent. n° 6487 del 28.10.2011 Ud., dep. 17.02.2012, rv. 251730).
8. Il Collegio non condivide tale arresto, rilevando che nel caso Drassich, il mutamento della qualificazione giuridica del fatto fu operato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza che definì il giudizio.
In tal modo l'imputato fu privato della possibilità di interloquire e di contestare la nuova qualificazione giuridica del fatto.
Qualora, invece, il mutamento della qualificazione giuridica del fatto sia operato in appello, la garanzia del contraddittorio è comunque assicurata dal fatto che l'imputato può interloquire e contestare la nuova qualificazione giuridica del fatto, mediante il Ricorso per Cassazione, attinendo la qualificazione giuridica a profili di legittimità, e non di merito, che ben possono essere denunziati con il ricorso per cassazione. Di conseguenza può essere affermato il seguente principio di diritto: "qualora una diversa qualificazione giuridica del fatto venga effettuata in appello, senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso per cassazione".
9. Nel caso di specie la garanzia del contraddittorio è stata - in concreto - assicurata poiché l'imputato ha potuto contestare, mediante il ricorso, la qualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte d'Appello, sviluppando le proprie difese sul punto.
Difese che non possono essere accolte, poiché, come rilevato sopra, correttamente la Corte d'Appello ha qualificato come appropriazione indebita la condotta del titolare di un c/c bancario cointestato che si appropri della quota di pertinenza dell'altro cointestatario.
10. Infine deve essere dichiarato inammissibile il terzo motivo di Ricorso, poiché muove delle censure in fatto che postulano un intervento di questa Corte in sovrapposizione argomentativa rispetto alle conclusioni formulate nella Sentenza impugnata, fondate su un percorso argomentativo privo di vizi logico giuridici e come tali incensurabili.
11. Per quanto riguarda il Ricorso della parte civile, le censure prospettate dalla ricorrente, anche se propongono una lettura dei fatti dotata di coerenza logica, non fanno emergere profili di manifesta illogicità della decisione impugnata, che siano rilevabili ictu oculi.
La Corte, infatti, ha fondato le conclusioni assunte in punto di insussistenza dell'elemento oggettivo della truffa su una motivazione, sia pure opinabile, ma priva di vizi logici, osservando che: "la B.A. ha posto di sua iniziativa le basi del rapporto, senza essere vittima di raggiro alcuno. Ha liberamente coltivato la conoscenza maturata via chat, offrendo le occasioni d'incontro ed inducendo T.G. a vivere a (omissis). A convivenza instaurata ha improntato la sua condotta, anche di disposizione economica, nell'ottica di rafforzare e stabilizzare il rapporto, senza che nelle sue scelte possa apprezzarsi un'influenza di T.G. tale da fuorviare in modo ingannevole la sua libera determinazione". Tali conclusioni sono fondate su presupposti di fatto (che non possono essere rivalutati in sede di legittimità) che rendono la sentenza logica "rispetto a sè stessa". Di conseguenza il Ricorso della parte civile deve essere respinto.
12. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta i Ricorsi, i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
L'imputato deve essere condannato, altresì, alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo, previa compensazione al 50%, poiché la parte civile, soccombente rispetto al proprio Ricorso, è comunque vittoriosa rispetto al ricorso dell'imputato.

P.Q.M.

Rigetta i Ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Condanna, altresì, l'imputato alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile B.A. in questo grado, che liquida per la metà in € 1.500,00, oltre accessori di legge, dichiarando compensata l'altra metà.

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