Penale

PENALE - Principio di continuità investigativa e assenza di discovery.

colloquio documentato

Il principio della c.d. "continuità investigativa" vale anche per la parte privata.
Le indagini difensive possono essere prodotte in limine o nel corso dell'udienza preliminare, senza che sussista alcun obbligo di un preventivo avviso alla controparte o di deposito, purché svolte nell'osservanza delle norme "di garanzia" e con documentazione dell'attività svolta.

Cass. Pen., Sez. V, Sent. 10.04/07.07.2006, n° 23706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
SEZIONE QUINTA PENALE                        

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. PIZZUTI    Giuseppe     -  Presidente   -                      
Dott. ROTELLA    Mario        -  Consigliere  -                      
Dott. NAPPI      Aniello      -  Consigliere  -                      
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania -  Consigliere  -                      
Dott. BRUNO      Paolo Antoni -  Consigliere  -                      
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da: C.S., nato il (OMISSIS); C.A., nato il (OMISSIS); Ce.Sa., nato il (OMISSIS); avverso  la  sentenza  pronunciata  in  data  21.4.2005  dalla  Corte d'appello di Roma, nei confronti della parte civile: Assicurazioni Generali s.p.a.; Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso; Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi; Udito  il  Pubblico  ministero, in persona del Sostituto  Procuratore Generale   Dott.   Delehaye  Enrico,  che   ha   concluso   chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; Udito  per  la parte civile, l'avv. Fontana Giorgio che  ha  concluso chiedendo  il  rigetto del ricorso e la condanna  dei  ricorrenti  al rimborso delle spese di parte civile, come da nota; Udito  per gli imputati ricorrenti gli avvocati Gaito Alfredo e Miele Jole Rosa, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma confermava, in sede di giudizio di rinvio, la condanna di

A., S. e Ce.Sa. pronunciata a seguito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo il 5.4.2001 per i reati di cui agli artt. 110 e 423 c.p., art. 61 c.p., comma 1, n. 2 (capo B) e art. 56 e 640 c.p. (capo C) e rideterminava la pena inflitta a C.S., prosciolto nel precedente giudizio d'appello dai restanti fatti a lui contestati, in due anni e due mesi di reclusione, confermando l'identica pena già irrogata ad A. e S..
I fatti per cui attualmente si procede, addebitati ai C., consistevano nell'accusa di avere incendiato (capo B), appiccando materialmente il fuoco C.A., il deposito della società Moda Time di Teramo da loro gestita (fatto (OMISSIS)), al fine di tentare di truffare (capo C) la società assicuratrice Generali mediante l'esibizione a questa di false fatture d'acquisto di merci, date per distrutte a causa dell'incendio, per un valore di circa L. 2.700 milioni (fatto commesso nell'anno (OMISSIS)).
1.1. Ai fratelli C. era stato originariamente contestato anche - in concorso con L.A. e M.P., giudicati separatamente - il reato di associazione per delinquere (capo A), al solo C.S. inoltre il reato di utilizzazione di fatture inesistenti e frode fiscale quale socio accomandatario della s.a.s.
Moda Time (capo D); il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (22, intestate alla New Look della quale il C. era amministratore: capo E); il reato di falso in bilancio (capo F).
In udienza preliminare, a seguito della richiesta di giudizio abbreviato, la loro posizione era stata "stralciata" da quella dei coimputati L., M., N.P. e F.L., imputati altresì: N. e L. del reato di emissione in favore della Moda Time di fatture inesistenti (13, intestate alla Intermed del N.: capo G); F. e M. del reato di emissione in favore della Moda Time di fatture inesistenti (6, intestate alla GM della F.: capo H).
Il Giudice dell'udienza preliminare aveva assolto i fratelli C. dal reato di associazione a delinquere perchè il fatto non sussiste e C.S. dal reato al capo D) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, condannandoli invece per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi B), C), E) e F): S. alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione; A. e Sa. alla pena di due anni e due mesi ciascuno; oltre pene accessorie; tutti in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, e al rimborso delle spese di lite in favore della parte civile Assicurazioni Generali, alla quale assegnava una provvisionale esecutiva di 50 milioni di lire. Gli imputati avevano proposto appello e la Corte d'appello dell'Aquila con sentenza del 26.4.2002 assolveva: tutti per insussistenza del fatto, ex art. 530 c.p.p., comma 2, dai reati di incendio e tentata truffa (capi B e C);
C.S. perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato dai reati ai capi E) e F).
Su ricorso del Procuratore generale e della parte civile Assicurazioni Generali s.p.a. relativo ai capi B) e C), con sentenza 10.4.2003 la prima sezione di questa Corte annullava con rinvio la decisione d'appello, rilevando che "la frammentaria disamina delle risultanze processuali già acquisite o di possibile acquisizione" aveva reso "non concluso e insoddisfatto il compito dell'accertamento di merito demandato, nei limiti della cognizione devolutagli, al giudice d'appello". La sentenza impugnata aveva ritenuto infatti insufficiente a fondare la responsabilità degli imputati il risultato peritale, secondo cui l'incendio aveva avuto "con ogni probabilità origine dolosa". Osservava tuttavia la Corte di Cassazione che tale probabilità, "qualificata e prossima alla certezza", sebbene da sola non bastevole per un giudizio di responsabilità non poteva non essere valutata unitamente alle altre risultanze indiziarie al fine di verificare "se, in una globale valutazione, la portata possibilistica e non univoca di ciascun elemento non si risolva, fornendo la prova logica del fatto, alla stregua della regola sancita dall'art. 192 c.p.p., comma 2", mentre la Corte d'appello aquilana aveva esaminato solo partitamene gli ulteriori elementi, per escludere che ciascuno, da solo, fornisse la prova del fatto contestato, senza passare alla fase successiva della valutazione complessiva. Quanto alla critica mossa alla perizia in relazione alla mancata indicazione del tipo d'innesco idoneo a provocare la deflagrazione, la Corte d'appello aveva omesso di chiarire se tale lacuna doveva considerarsi incolmabile anche a fronte d'una eventuale integrazione probatoria ex art. 603 c.p.p., comma 3.
1.2. Investita del giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Roma, con la sentenza oggi impugnata, riteneva che la decisione di primo grado doveva essere confermata senza necessità di alcun supplemento istruttorio.
L'origine dolosa dell'incendio emergeva incontestabilmente, secondo la Corte d'appello, dagli accertamenti peritali; a fronte di ciò confortava il giudizio di responsabilità degli imputati per i reati loro contestati la circostanza che C.A. aveva tardato a consegnare ai Vigili del fuoco le chiavi del magazzino e il fatto che, dopo avere stipulato nel dicembre del (OMISSIS) assicurazione contro il rischio d'incendio la società degli imputati aveva contabilizzato acquisti di merci, risultati fittizi, per un importo tre volte superiore a quello dell'anno precedente, facendo figurare, al momento dell'incendio, decuplicate le sCorte di magazzino.
2. Hanno proposto congiuntamente ricorso gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori.
2.1. Deducono i ricorrenti l'errata ricostruzione del fatto storico, la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e il vizio di motivazione sia nella valutazione delle prove che nella ingiustificata "ripulsa di prove favorevoli decisive, oltre che per l'ingiustificata esclusione della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale".
In particolare la sentenza impugnata:
a) - avrebbe acriticamente avvalorato le risultanze peritali senza dar conto delle censure difensive (che evidenziavano a discarico:
l'orario non favorevole; la presenza sul posto di più persone, che avevano dichiarato di non avere visto uscire nessuno; il fatto che il tempo impiegato per consegnare le chiavi era occorso ad C. A. per cercarle nella adiacente abitazione; l'accertata mancanza di "segni particolari" - materiali, oggetti, odori - circa le cause dell'incendio; le analisi negative sulla presenza di liquidi infiammabili; la mancanza di tracce del sistema d'innesco; la totale liquefazione del quadro elettrico; il fatto che delle false fatturazioni gli imputati erano ignari, avendo provveduto a pagarle) e delle controdeduzioni dei consulenti di parte (secondo cui l'incendio era verosimilmente da attribuirsi a un fenomeno a lentissima combustione certamente originato da uno dei continui black out che affiggevano la zona ed avevano causato principi d'incendio anche nelle aziende contigue; il rinvenimento alla distanza riferita dei frammenti di vetro non era scientificamente certa; l'ipotesi dolosa presupponeva il versamento di liquido infiammabile del quale non era risultata tracce nelle analisi; la deflagrazione non era affatto fenomeno esclusivo degli incendi dolosi; i periti avevano escluso la causa elettrica sulla base di un'analisi a vista senza alcun accurato controllo dell'impianto e dei cavi sottotraccia).
b) - avrebbe apoditticamente tratto dalla circostanza che C. A. non s'era precipitato a consegnare le chiavi del magazzino la conclusione che era sua intenzione ritardare l'opera di spegnimento dell'incendio;
c) - avrebbe completamente omesso di chiarire - ottemperando al "compito" assegnato dalla Cassazione al giudice del rinvio nel rilevare la presenza di una lacuna istruttoria - se la mancata indicazione del tipo di innesco idoneo a provare la deflagrazione e l'incendio fosse "una lacuna oramai incolmabile, o se invece potesse essere superata anche utilizzando, come previsto in caso di assoluta necessità, i poteri d'integrazione probatoria previsti dall'art. 603 c.p.p.";
d) - avrebbe apoditticamente attribuito l'incremento delle giacenze di magazzino ad un dolo truffaldino, esasperando il dato relativo alla "riconosciuta falsità di alcune (e poche) fatture";
e) - avrebbe illegittimamente omesso l'assunzione della prova decisiva richiesta a controprova.
e1) In particolare, con riferimento a tale ultimo punto, i ricorrenti sottolineano che nell'atto d'appello avevano chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'audizione dei coimputati L. e N., sulle fatture (pochissime) false emesse e l'acquisizione della consulenza di parte sulla effettiva consistenza delle merci; avevano inoltre formulato specifica doglianza quanto all'ingiustificata esclusione delle indagini difensive svolte.
Nel giudizio di rinvio avevano insistito su tali censure, chiedendo in subordine, ex art. 627 c.p.p., comma 2, l'esame dell' investigatore D.P.O. sui risultati delle indagini compiute nell'interesse degli imputati, rilevanti per la decisione. Su tali richieste la sentenza impugnata non avrebbe speso parola.
e2) Nell'atto di gravame si censurava inoltre la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva dichiarato inutilizzabili le investigazioni difensive perchè depositate nella Cancelleria del Giudice dell'udienza preliminare il 26.1.2001, e cioè il giorno successivo alla prima udienza preliminare, asseritamente in violazione dell'art. 419 c.p.p., comma 3. Siffatta decisione era errata vuoi perchè l'art. 419 c.p.p., comma 3, non prevede alcuna sanzione in caso di tardivo deposito, vuoi perchè (nella sostanza) il principio della continuità investigativa dovrebbe essere applicato non solo al Pubblico Ministero. Si trattava inoltre di indagini espletate sotto la vigenza della precedente normativa.
Peraltro, il da poco novellato art. 422 c.p.p. imponeva l'assunzione d'ufficio delle prove che apparivano, all'evidenza, decisive per il giudizio. Sicchè il giudice del rinvio avrebbe quantomeno "dovuto assumere le indagini difensive, secondo i suoi vasti poteri istruttori": illogica e lesiva dei principi del giusto processo e di quello di ragionevole durata apparendo la possibilità di far valere i risultati di quelle indagini ai fini di un giudizio di revisione e non pure per una pronuncia assolutoria nel processo di merito. Nè poteva la Corte d'appello obliterare altresì la richiesta, avanzata in via "responsabilmente gradata" dai ricorrenti, di sentire comunque l' investigatore D.P. sulle attività investigative d'indagine compiute nelle quali risultavano documentati i principi d'incendio dovuti a black out per l'imperversare del maltempo che avevano riguardato ditte contigue ai fratelli C. nei giorni precedenti il fatto loro addebitato.
3. Con motivi nuovi depositati il 23.3.2006 la difesa dei ricorrenti insiste nelle censure già prospettate relative alla mancata assunzione di prove decisive richieste a controprova anche alla luce del modifiche portate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera d), dalla L. n. 46 del 2006.
DIRITTO
1. Il ricorso s'articola, nella sostanza, in tre filoni di censure, ognuna ampiamente illustrata, che per ragioni di brevità possono così riassumersi (rimandando alla più articolata esposizione in fatto): la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente omesso di disporre l'accertamento peritale indicato come necessario a colmare la lacuna della perizia sulle cause dell'incendio dalla sentenza d'annullamento con rinvio; avrebbe illegittimamente negato agli imputati l'acquisizione di prove decisive; avrebbe erroneamente valutato gli elementi acquisiti e apoditticamente tratto da essi l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti.
Nessuna delle doglianze è fondata.
2. La prima, alla quale ha pure prestato adesione il Pubblico Ministero d'udienza interpretandola alla stregua della violazione di un vincolo probatorio imposto al giudice del rinvio, non ha pregio.
E' principio assodato (tra molte, Cass. sez. 6^, Sentenza n. 5552 del 29/03/2000, Grisorio) che ove la sentenza di annullamento emessa dalla Corte di Cassazione si fondi su un vizio di motivazione della decisione impugnata, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Cassazione, restando libero di pervenire allo stesso o a un differente risultato decisorio, purchè utilizzi argomentazioni diverse da quelle censurate o integri e completi quelle svolte della pronuncia annullata (v. tra molte, Cass., sez. 5^, c.c. 6 maggio 1999, Lezzi). Non c'è principio di diritto o punto della pronunzia della Cassazione che, annullando per vizio di motivazione, può vincolare oltre ciò il giudice del rinvio, perchè è a lui che spetta, esclusivamente e interamente, il compito di ricostruire (nuovamente) i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzarne il significato e il valore: "senza che egli possa essere condizionato da valutazioni di merito eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, non essendo compito di quest'ultimo sovrapporre il proprio convincimento a quello dei giudici di merito in ordine a tali aspetti (v. Cass., sez. 1^, c.c. 10 febbraio 1998, Scuotto); e potendo semmai valere tali momenti valutativi contenuti nella sentenza di annullamento come meri punti di riferimento al fine della individuazione del vizio motivazionale ma non come punti fermi che si impongano per la nuova decisione (Cass., sez. 5^, u.p. 20 gennaio 1992, Florio)" ( sent. n. 5552 del 2000 citata). Una diversa regola confligerebbe, prima di tutto, con gli stessi ambiti (e limiti) della funzione giurisdizionale della Cassazione, perchè nessun dato specifico che attiene al merito può, per quanto apparentemente significativo, essere letto - come altrimenti non potrebbe fare la Corte, limitata com'è ai motivi di ricorso - isolatamente, e non c'è elemento di fatto, per quanto determinante, che possa essere interpretato fuori dal contesto in cui è inserito. Sicchè soltanto il giudice di merito - compreso quello di rinvio, che conserva gli "gli stessi poteri" (art. 627 c.p.p., comma 2) che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente alla individuazione e alla valutazione dei dati processuali - ha la possibilità di valutare complessivamente ed esaurientemente il significato di tale contesto.
Unico rilievo che potrebbe, in ipotesi, avere la prospettazione difensiva, una volta escluso che la Corte di appello si sia sottratta al vincolo derivante dalla sentenza di annullamento, attiene dunque all'eventuale carenza o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata sul tema probatorio toccato dallo specifico rilievo della Corte regolatrice, ma tale profilo va esaminato assieme a quelli sui vizi di motivazione ed è, per quanto si dirà, infondato.
3. La seconda doglianza si compone di una critica all'operato del Giudice dell'udienza preliminare che erroneamente avrebbe escluso dal materiale probatorio utilizzabile ai fini del giudizio abbreviato le indagini difensive prodotte nel corso dell'udienza preliminare, e di una denunzia ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera d), con riferimento alla denegata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'acquisizione della deposizione dell' investigatore privato che tali indagini aveva espletato.
3.1. In relazione al primo aspetto va premesso che dagli atti processuali (che questa Corte è chiamata ad esaminare allorchè la censura sia di violazione di legge) e dalla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare emerge che le "indagini difensive" espletate dall' investigatore privato D.P.O. compiute nell'interesse degli imputati e depositate nella Cancelleria di quel giudice il 26.1.2001 - e cioè il giorno successivo alla prima udienza rinviata per il perfezionamento delle formalità di costituzione e prima dell'ammissione degli imputati al giudizio abbreviato non subordinato ad alcuna integrazione probatoria - vennero dichiarate dal Giudice dell'udienza preliminare inutilizzabili sul duplice rilievo:
(1) che erano state depositate oltre il termine di cui all'art. 419 c.p.p., comma 3;
(2) che non erano state assunte con le garanzie previste dalla L. 7 dicembre 2000, n. 397.
Orbene, se il primo argomento - sul quale s'appuntano in particolare le censure difensive - è senz'altro errato, altrettanto non può dirsi del secondo.
Non può revocarsi in dubbio, difatti, che il principio della cosiddetta "continuità investigativa" affermato dalla C. Cost. con le sentenze n. 238 del 1991 e n. 16 del 1994 debba trovare applicazione anche per la parte privata (in questo senso s'esprime, abbastanza chiaramente, d'altra parte C. Cost. n. 245 del 2005).
Sicchè deve senz'altro affermarsi che dal combinato disposto dell'art. 327 bis c.p.p., comma 2, art. 442 c.p.p., comma 1 bis, art. 419c.p.p., comma 3, art. 421c.p.p., comma 3, e art. 391 octies c.p.p., discende che le indagini difensive possono essere svolte in qualsiasi stato e grado del procedimento, possono costituire oggetto di indagini suppletive e possono essere prodotte in limine o nel corso dell'udienza preliminare, senza che sussista alcun obbligo di un preventivo avviso alla controparte o di deposito - ma fatto salvo il diritto per le controparti di esercitare il contraddittorio sulle prove non oggetto di preventiva discovery, (anche attraverso differimenti delle udienze congrua rispetto "alle singole, concrete fattispecie": oltre alle citate cfr., C. Cost. n. 203 del 1992) - e sono utilizzabili nel giudizio abbreviato.
E' invece esatto che l'utilizzabiltà delle "investigazioni difensive" (anche nel giudizio di revisione, cui fanno cenno le deduzioni dei ricorrenti) resta comunque subordinata, ex art. 391 bis c.p.p., comma 6, all'osservanza delle norme "di garanzia" e alla documentazione dell'attività svolta alla stregua dell'art. 391 ter c.p.p. o, a seconda del tipo di attività espletata, 391 sexies c.p.p. o art. 391 septies c.p.p. (Sez. 3^, Sentenza n. 2017 del 15/07/2003, Laghezza; Sez. F, Sentenza n. 34554 del 25/07/2003, Javanovic; Sez. 1^, Sentenza n. 45612 del 05/11/2003, Drozdzik).
Sicchè se non risultano rispettate le forme previste dalla L. n. 397 del 2000 i risultati delle investigazioni svolte non possono trovare la diretta utilizzazione processuale (art. 391 decies c.p.p.) che proprio le cautele procedimentali d'assunzione istituite dalla nuova normativa ha reso possibile.
Del tutto corretta appare pertanto la declaratoria d'inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla difesa ai sensi e per gli effetti della più volte citata L. n. 397 del 2000.
Nè varrebbe il rilievo che, pur prodotte dopo, le indagini erano state espletate prima dell'avvento della disciplina richiamata, a norma del previgente art. 38 disp. att. c.p.p., perchè in tal caso, non potendosi annettere efficacia dimostrativa diretta dei fatti ivi narrati alle informazioni raccolte extraprocessualmente dal difensore o dall' investigatore da questi delegato, e non essendo stato chiesto giudizio abbreviato subordinato alla assunzione di alcuna fonte di prova, la documentazione delle indagini espletate dall' investigatore privato in favore degli imputati poteva valere soltanto come sollecitazione dei poteri officiosi d'integrazione probatoria, ex art. 441 c.p.p., comma 5, sollecitazione che non risulta tuttavia neppure espressamente formalizzata dopo l'ammissione del giudizio abbreviato "non condizionato" e la declaratoria d'inutilizzabilità dei risultati di quelle indagini difensive ai sensi della L. n. 397 del 2000.
3.2. Quanto al secondo aspetto, giova premettere ancora una volta che il giudizio di primo grado s'era svolto con il rito abbreviato, non subordinato ad alcuna acquisizione probatoria. E che le prove di cui si lamenta la mancata assunzione sono oggetto di autonoma richieste difensive che non risulta in alcun modo articolata come controprova o prova contraria a seguito dell'assunzione, ex art. 441 c.p.p., comma 5, o art. 603 c.p.p., comma 3, di prove sollecitate dall'accusa (pubblica o privata).
3.2.1. Orbene, connotato strutturale del giudizio abbreviato è la rinunzia dell'imputato ad esercitare il suo "diritto alla prova" (in cambio dei consistenti benefici sostanziali in termini di sconto di pena riconosciutigli). Nè le pur rilevanti modifiche recate all'istituto dalla L. n. 479 del 1999 hanno toccato, quantomeno per quel che riguarda l'abbreviato cosiddetto "puro" o non condizionato, tale fondamentale aspetto, largamente evidenziato in Sez. U, Sentenza n. 930 del 13/12/1995, Clarke. Sicchè l'imputato ammesso al giudizio abbreviato può certamente avvalersi, sollecitandoli, sia dei poteri del giudice di primo grado di assumere ulteriori elementi necessari ai fini della decisione, ex art. 441 c.p.p., comma 5, sia di quelli del giudice d'appello di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando lo ritenga indispensabile ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 3; ma questi restano poteri officiosi che prescindono dall'iniziativa dell'imputato, non presuppongono una sua facoltà processuale e tanto meno un suo diritto all'assunzione e vanno esercitati solo quando emerga una esigenza probatoria "assoluta" (cfr. Sez. 3^, Sentenza n. 12853 del 13/02/2003, Paccone; Sez. 3^, Sentenza n. 15296 del 02/03/2004, Simek; Sez. 3^, Sentenza n. 7143 del 06/05/1998, Zimaj; tutte in linea con Sez. U. Clarke, citata). L'imputato che ha chiesto il giudizio abbreviato non condizionato non è quindi, in radice - a prescindere cioè dalla valutazione sulla decisività o meno della prova che si lamenta non acquisita -, legittimato a dolersi della mancata attivazione di tali poteri ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera d), che garantisce la giustiziabilità del vulnus recato al diritto alla prova e non è evocabile ove tale diritto sia oggetto di rinunzia. Potrà dunque esclusivamente dedurre, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e), l'eventuale vizio di motivazione della decisione che trascuri la lacuna probatoria evidenziata mediante la sollecitazione dei poteri officiosi.
3.2.2. Non possono mutare siffatto orientamento le modifiche recate alla L. n. 46 del 2006, art. 606, comma 1, lettera d), la cui considerazione è stata espressamente sollecitata nella memoria dei ricorrenti. La specificazione "anche nel corso dell'istruzione dibattimentale" non ha difatti certamente esteso il significato della norma previgente, tradizionalmente interpreta alla stregua dei principi in tema di diritto alla prova e alla controprova cui era da tempo approdata la giurisprudenza ordinaria e quella costituzionale.
Basterà a tal proposito ricordare che il diritto alla prova contraria, ancorchè enunciato soltanto nell'art. 495 c.p.p., comma 2, collocato nel capo relativo agli atti introduttivi, già largamente si riconosceva risorgesse comunque a seguito di ogni eventuale nuova ammissione di prova a favore di controparte (tra molte, Sez. U, Sentenza n. 11227 del 21/11/1992, Martin, secondo cui all'ammissione di una prova "nuova" ai sensi dell'art. 507 c.p.p., il giudice non potrebbe non far seguire l'ammissione anche delle eventuali prove contrarie; Cass. Sez. 6^, n. 5401 del 08/05/2000, La Vardera; C. cost. sentenze n. 111 del 1993 e n. 203 del 1992, già citata; in linea con il principio che il diritto alla prova e alla controprova è aspetto sul quale il principio della parità delle parti non può non essere integralmente realizzato: affaire Brandstetter c. Autriche, Cedu 28 agosto 1991).
In questo contesto ermeneutico il neointrodotto riferimento alla "istruzione dibattimentale", potrebbe ritenersi dunque inequivocabilmente destinato ad escludere la possibilità di far valere lo specifico vizio considerato proprio nell'ipotesi di controprova richiesta nel giudizio abbreviato (sempre, ovviamente, a seguito dell'assunzione ex officio di prove a favore della controparte, e, dunque in situazione che comunque non ricorre nel caso in esame) e ciò nonostante sia incontestabilmente riconosciuto che il potere d'integrazione probatoria attivabile ex art. 441 c.p.p., comma 5, è modellato proprio sul paradigma di quello dell'art. 507 c.p.p..
4. Va peraltro, e ad ogni buon conto, osservato che nessuno dei mezzi istruttori di cui i ricorrenti lamentano la mancata acquisizione, può ritenersi, anche in astratto e sulla base delle prospettazione dei ricorrenti, decisivo.
In relazione al supplemento peritale, è sufficiente ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermarne la natura di mezzo di prova neutro e, come tale, non classificabile nè quale prova a carico nè quale prova a discarico della perizia; donde, anche, la sua non riconducibilità alla nozione di "prova decisiva", la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera d), (Cass., Sez. 6^, 12 febbraio 2003, Zandri; Cass., Sez. 4^, 12 dicembre 2002, Bovicelli; Cass., Sez. 5^, 6 aprile 1999, Mandala;
Cass., Sez. 5^, 30 aprile 1997, Ritossa; Cass., Sez. 1^, 17 giugno 1994, Jahrni).
L'esame come teste dell' investigatore privato D.P.O. risulterebbe secondo il ricorso chiesto per riferire "sulle attività investigative ... compiute, nelle quali appunto erano stati documentati "i principi d'incendio", dovuti a black out per l'imperversare del maltempo che avevano riguardato ditte contigue a quella dei fratelli C. nei giorni immediatamente precedenti l'incendio". Anche prescindendo dal rilievo che di siffatta richiesta non v'è traccia nei motivi d'appello nè nella memoria difensiva depositata nel giudizio di rinvio per l'udienza del 21 aprile 2005, non può non rilevarsi come la deduzione sia in realtà affatto generica, non emergendo da essa quali fossero in realtà gli accertamenti o le attività investigative compiute, sulle quali l' investigatore si chiedeva specificatamente riferisse, profilo questo sicuramente rilevante non solo al fine di stabilire la sostanziale novità e la decisività della prova (sia la sentenza di primo che quella di secondo grado riferiscono che gli accertamenti peritali avevano già escluso l'esistenza di cortocircuiti nello stabilimento dei C.), ma anche per gli eventuali riflessi in ordine alla valutazione di una eventuale incompatibilità a testimoniare dell' investigatore su dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive (cfr., mutatis, C. cost. 32 del 2002 e n. 325 del 2002, anche per l'esplicita equiparazione delle "informazioni che sono, o dovrebbero essere, consacrate in verbali").
Anche il nuovo esame (lo definisce "riassunzione" la memoria dei ricorrenti) degli imputati "di reato connesso" L. e N. non risulta affatto espressamente richiesto nè nei motivi d'appello (alla pagina 3, richiamata in ricorso, gli appellanti si limitavano ad affermare che dalle indagini difensive sarebbe risultato che la responsabilità delle false fatturazioni era addebitabile solamente ai due), nè nella memoria difensiva prodotta nel giudizio di rinvio (la quale anzi, a proposito della esclusiva responsabilità di costoro per la fatturazione fittizia, fa riferimento a quanto emergerebbe dagli atti). Peraltro la censura relativa alla loro mancata "riassunzione" è generica, perchè da un canto non chiarisce in quale veste costoro avrebbero dovuto essere sentiti - e siffatta veste non è altrimenti desumibile perchè non è detto l'esito del procedimento a loro carico "stralciato" in udienza preliminare (epigrafe e p. 3 sentenza di primo grado) - e quindi non risulta nè se potevano essere obbligati a rispondere nè la valenza delle dichiarazioni che avrebbero potuto rendere; dall'altro non è indicato su quali ulteriori elementi, non oggetto di precedenti interrogatori o esami (il cui contenuto non viene mai esplicitato), o chiarimenti, avrebbero dovuto deporre.
Assolutamente ininfluente appare infine, a fronte del tenore delle accuse (fittizia contabilizzazione di acquisti) e dalla materiale distruzione del magazzino con la sua reale consistenza di merci, la produzione di una consulenza "contabile" di parte, che i ricorrenti lamentano non esaminata.
5. Restano da esaminare le censure rivolte dai ricorrenti alla sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione, ma che appaiono in parte manifestamente infondate, perchè la Corte d'appello ha argomentato adeguatamente le proprie considerazioni e non ha tralasciato alcun elemento decisivo, in parte inammissibili perchè di puro fatto, pretendendosi con esse di sottoporre alla Corte di legittimità interpretazioni degli accertamenti e delle vicende oggetto del procedimento alternative rispetto a quelle fatte proprie dai giudici di merito, senza che possa rinvenirsi alcuna manifesta incongruenza o lacuna espositiva nell'iter argomentativo privilegiato dalla sentenza impugnata, la quale, su tutti i punti ha preso puntuale, e incensurabile, posizione.
A giustificazione della decisione la Corte d'appello osservava difatti che la conclusione peritale che "con ogni probabilità" l'incendio era di origine dolosa era sorretta di argomentazioni esaurienti e di rigore scientifico; ad essa i periti erano giunti escludendo la possibilità di una qualsiasi altra causa, quale l'autoaccensione, il corto circuito, il cattivo funzionamento degli impianti tecnologici o la mera accidentalità; l'origine dolosa era confortata dal rinvenimento, a 10-12 metri all'esterno, di frammenti di vetro non affumicati, che denotavano che l'incendio era stato preceduto da una deflagrazione. E se, per "comprensibili ragioni di prudenza terminologico processuale" i periti avevano concluso affermando "con ogni probabilità" l'origine dolosa, emergeva dalla esposizione delle considerazioni tecniche che il posizionamento di tali frammenti di vetro era compatibile soltanto con una azione dolosa. Nè i periti avevano ragione di soffermarsi sulle modalità d'innesco della deflagrazione, dal momento che C.A. aveva le chiavi del locale e al momento dell'incendio era sul posto, sicchè l'attivazione dell'incendio, con qualsiasi mezzo, era per lui agevole e non più di tanto rischiosa. D'altra parte la circostanza acclarata che all'arrivo dei Vigili del fuoco C.A. aveva ritardato nel consegnare a costoro le chiavi, risolvendosi a farlo solo dopo 10-15 minuti, su sollecitazione dei Carabinieri (la Corte d'appello cita la relazione dei Carabinieri 10.3.1999, a p. 154 vol. 1, che anch'essa concludeva ipotizzando che analizzando la virulenza dell'incendio era stato prodotto dagli imputati), non potrebbe spiegarsi se non con l'intenzione di ritardare l'opera di spegnimento. A carico degli imputati militava, quindi il fatto che dopo avere stipulato, nel dicembre 1996, l'assicurazione contro gli incendi per la società Moda Time da loro gestita, avevano, rispetto agli anni precedenti, apparentemente (contabilmente) fatto risultare decuplicate le rimanenze di magazzino triplicando gli acquisti mediante fatture risultate agli accertamenti: "fasulle, perchè o provenienti da ditte non più operative o da ditte prive di strutture e capacità produttive o da ditte addirittura operanti in settori merceologici tutt'affatto diversi, ovvero emesse in favore di società facenti capo agli stessi imputati ... da quelle stesse ditte che alla Moda Time s.r.l. avevano già rilasciato fatture per operazioni inesistenti". L'insieme di siffatte risultanze, inequivocabilmente convergenti, rendeva dunque, ad avviso della Corte d'appello, indubitabile che gli imputati erano colpevoli dei fatti loro addebitati.
In particolare, perciò, manifestamente infondate e inammissibili sono le censure con la quale i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello non avrebbe dato esauriente risposta alle "controdeduzioni" dei consulenti di parte, e a quelle, sulle prime ricalcate, difensive, tendenti a contrastare la natura dolosa dell'incendio affermata dai periti (in Fatto, sub a.). E ciò sia perchè la Corte d'appello ha argomentato adeguatamente la scelta di privilegiare l'analisi dell'eziologia dell'incendio emergente dalla perizia d'ufficio (ed è principio consolidato che il giudice che condivide le conclusioni del perito anche per ciò che concerne la confutazione delle osservazioni dei periti di parte, non è tenuto ad una motivazione tecnico-scientifica specifica, da esigere, al contrario soltanto se ritenga di discostarsi da tali risultati); sia perchè l'apprezzamento, positivo o negativo, dei risultati peritali e dei relativi accertamenti costituisce puro giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità. Impeccabile è poi la valutazione sull'eziologia dell'incendio espressa in termini di assoluta probabilità a seguito di esauriente verifica "controfattuale".
Pure inammissibile è la censura secondo cui la Corte d'appello avrebbe apoditticamente affermato che il comportamento di C. A. dimostrava la sua intenzione di ritardare l'opera di spegnimento dell'incendio (in Fatto, sub b.). La Corte d'appello ha riferito gli elementi (relazione dei Carabinieri) sulla cui base ha operato la plausibile valutazione "contestata". Non spetta alla Corte di Cassazione rileggere le emergenze probatorie correttamente illustrate e interpretate sulla base della diversa valutazione che di esse offre il ricorrente.
Infondata è pure la doglianza relativa al mancato chiarimento del tipo di innesco idoneo a provare la deflagrazione e l'incendio (in Fatto, sub c.), ove considerata alla stregua di censura attinente il vizio della motivazione, che è sul punto plausibile e per nulla contraria a logica, senso comune o massime d'esperienza.
Manifestamente infondate e inammissibili sono infine le censure relative alla (asseritamente erronea) attribuzione agli imputati della dolosa contabilizzazione di fatture fittizie (in Fatto, sub d.
e prospettate sub e. ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera d), dal momento che l'affermazione che sarebbe stata riconosciuta la falsità solo "di alcune (e poche) fatture" è affatto generica e non trova conforto nè in alcuna più specifica deduzione difensiva nè in quanto risulta dalle decisioni gravate, la cui motivazione è sul punto esauriente e per nulla illogica. Ed è del tutto priva di riscontri la deduzione che alle fatture rispondevano reali acquisti, mentre è illogica quella che ove avessero saputo della fittizietà delle fatture gli imputati non le avrebbero contabilizzate, dacchè proprio e solo la contabilizzazione delle fatture poteva giustificare la pretesa risarcitoria nei confronti della società assicuratrice.
Infine (e riprendendo le considerazioni già fatte in precedenza, al punto 4) non può ritenersi neppure alcuna carenza motivazionale con riferimento alla mancata "riassunzione" dei coimputati N. e L., formalmente responsabili della emissione di parte delle "foi". E ciò sia perchè il contenuto e il valore delle loro dichiarazioni resta incerto, sia perchè neppure risulta dedotto argomento in base al quale nel caso in esame l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti avrebbe potuto servire un interesse patrimoniale dei gestori delle società cartiere contrapposto a quello delle società utilizzatrici.
Ed altrettanto incensurabile è la motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla mancata considerazione della possibilità di acquisire la deposizione del teste investigatore privato su possibili alternative cause dell'incendio (black-out), dal momento che proprio il dubbio sull'eziologia dell'incendio che si voleva con tale mezzo istruttorio prospettare risulta motivatamente escluso, come s'è detto, dalle sentenze di merito sulla base degli accertamenti peritali officiosi.

 

6. I ricorsi devono perciò essere rigettata e i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento e a rifondere alla parte civile le spese di giudizio, che si liquidano in Euro 1.466,25, come da richiesta.

P.Q.M.

Rigetta i ricorso e condanni i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e a rifondere alla parte civile Assicurazioni Generali s.p.a. le spese di giudizio, che si liquidano in Euro 1.466,25, come da richiesta.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2006

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