Penale

PENALE - Conversazioni in luogo pubblico, colloquio privati, auto e privata dimora.

autovettura

L'estensione della nozione di privata dimora all'autoveicolo può avere effetti irragionevoli, poiché l'autovettura non ha le caratteristiche tipiche del luogo di privata dimora, proprio in relazione alla funzione del mezzo, che è quella di trasferire da un luogo ad un altro cose o persone, quali il proprietario o il possessore del mezzo e gli eventuali ospiti degli stessi.
Che, se poi nel trasferimento o nella sosta si sviluppano " conversazioni private" fra gli occupanti il veicolo, il fatto non si discosta da quello in cui le persone conversino fra loro in un luogo pubblico o aperto al pubblico.
Chi comunica verbalmente con altri in luoghi non giuridicamente protetti non può invocare il segreto, nè può pretendere una deroga al principio fissato dall'art. 266, c. 2, c.p.p. che consente l'intercettazione fra persone presenti, previa autorizzazione a norma degli artt. 267 segg. c.p.p.

Cassazione penale, Sez. VI, Sentenza 23.01/12.03.2001, n. 10095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.
dott. Luigi      Sansone          - Presidente
dott. Giangiulio Ambrosini        - Consigliere
dott. Tito       Garribba         - Consigliere
dott. Ilario     Martella         - Consigliere
dott. Francesco  Serpico          - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti dai difensori: avv. Saverio Loiero  per  D.P. L., nato a Catanzaro il 30.8.1957; avv. G. Natale Viscomi per M.M.G., nato a Milano il 9.7.1975; nonché in proprio da L.E., nato a Catanzaro il 23.7.1974; avverso la sentenza 8.2.2000  della  Corte  d'appello  di  Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il P.M. in persona del Sostituto  Procuratore  Generale,  dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori avv. Mauro  Cusatelli  per  L.  e  avv.  Raffaele Fioresta per D. P. ed anche in sostituzione dell'avv.  Viscomi  per
M., i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
FATTO
Svolgimento del processo
La Corte d'appello di Catanzaro con sentenza 8.2.2000 confermava la sentenza 22.6.1999 del gup del Tribunale della stessa città di condanna per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 73, C. 5, d.P.r. 309-90 di:
- L. E. (capi 2,4,5,6,9,10,12,13) alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione e lire 40.000.000 di multa;
- D. P. L. (capi 8,14) alla pena di anni 4, mesi 2 di reclusione e lire 30.000.000 di multa;
- M. M. (capo 12) alla pena di anni uno di reclusione e lire 3.000.000 di multa.

La sentenza respinge le questioni preliminari sollevate dalle difese. In particolare ritiene infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 c.p.p., nella parte in cui consente l'intercettazione di conversazioni fra presenti all'interno di un domicilio privato: in primo luogo perché l'autoveicolo non è assimilabile al domicilio o al luogo di privata dimora; in secondo luogo perché la collocazione del mezzo intercettivo in abitazione privata non comporta necessariamente l'intrusione clandestina nel domicilio altrui.  Quanto alla prova della responsabilità, la stessa sentenza esamina dettagliatamente, imputato per imputato, il tenore delle conversazioni intercettate, deducendo dal loro tenore che le domande e le risposte evidenzino in modo non equivoco la partecipazione al traffico delle sostanze stupefacenti.
Ricorre il L. in proprio dolendosi in primo luogo del fatto che il Tribunale di Catanzaro, nel procedimento principale a carico di altri coimputati, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale in ordine alla questione di cui all'art. 266 c.p.p., mentre la Corte d'appello ha rigettato la relativa eccezione preliminare. In secondo luogo lamenta la violazione di legge e la mancanza di motivazione in punto responsabilità. In terzo luogo contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309-90. Infine contesta la sproporzione della pena inflitta rispetto alla materialità dei fatti.
Ricorre, altresì, la difesa del M., per violazione degli artt. 268, c, 3, c.p.p,. e 271, o. 1, c.p.p. per quanto riguarda l'utilizzabilità delle intercettazioni in quanto non effettuate presso gli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica. In secondo luogo lamenta la mancanza di riscontri ai pretesi esiti delle intercettazioni. In terzo luogo si duole della determinazione della pena inflitta.
Infine la difesa del D. P. ribadisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni (limitatamente al capo 8) perché effettuate dagli impianti della polizia giudiziaria senza che ricorressero le condizioni legittimanti la deroga prevista dall'art. 268, c. 3, c.p.p. e, conseguentemente, lamenta la mancanza di motivazione sul punto. Infine si duole della mancanza di motivazione relativamente alla sollevata eccezione di incostituzionalità dell'art. 266, c, 2, c.p.p.
DIRITTO
Motivi della decisione
1. Il materiale probatorio, la cui utilizzabilità è posta in discussione dalle difese sia quanto ai contenuti, sia quanto ai modi di acquisizione, è costituito essenzialmente da intercettazioni ambientali e telefoniche.
Non solo, ma ove l'utilizzabilità venga ritenuta, si pone in discussione la legittimità costituzionale delle norme che eventualmente la consentano, sia per quanto concerne il loro esplicito dettato, sia per quanto concerne il dettato implicito.
È necessario, pertanto, procedere ad alcune essenziali distinzioni.
2. In primo luogo va chiarito che le intercettazioni telefoniche si distinguono nettamente da quelle ambientali, dove le prime devono essere necessariamente eseguite attraverso impianti installati nelle Procure della Repubblica ex art. 368 c.p.p., salvo che gli impianti risultino insufficienti o inidonei ed esistano eccezionali ragioni di urgenza onde il P.M. dispone con provvedimento motivato il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Le seconde, invece, per le loro caratteristiche specifiche (essendo di volta in volta eseguite mediante speciali apparecchiature) non possono essere assoggettate a regole predeterminate.
In questo senso la giurisprudenza di questa Corte (in particolare di questa Sezione) si è più volte espressa in relazione al mezzo tecnico adottato nei singoli casi. La condizione essenziale è che, nel compimento della intercettazione "non telefonica" non vengano lesi diritti fondamentali della personalità.
3. Posta questa premessa, appare comunque di tutta evidenza che l'intercettazione effettuata nell'abitacolo di un'autovettura non è equiparabile a quella effettuata in un "luogo di privata dimora".
Si è giustamente affermato (Cass., sez. VI, 5.10.2000, Alice) che il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione e rientra in esso qualsiasi luogo dove taluno si sofferma per compiere, anche in modo contingente o transitorio, lecitamente atti della propria vita privata, quali manifestazioni dell'attività individuale per i motivi più diversi, dallo studio, alla cultura, allo svago, al lavoro professionale o artigianale, al commercio, all'industria, all'attività politica, ecc.
Tendenzialmente il luogo di privata dimora è Costituito da cose immobili, a incominciare dall'alloggio (di proprietà o in locazione) nel quale si conduce la propria privata esistenza, alla stanza d'albergo, allo studio professionale, alla bottega, al negozio, all'impianto industriale.
Solo in casi particolari è costituito da un bene mobile, quale la tenda precariamente ancorata al suolo (per motivi di turismo, commerciali, politici, ecc.) o da mezzi di trasporto, purché sussista l'attualità dell'uso per finalità private. Cosè è la roulotte o il camper adibito permanentemente dal nomade ad abitazione, o precariamente dallo sfollato o dal turista, la barca per il navigatore anche occasionale, la cabina del camion per l'autista che si ferma a riposare, al limite l'autovettura in cui lo sfrattato o il barbone trascorre la notte.
In linea generale, invece, il mezzo di trasporto non ha le caratteristiche tipiche del luogo di privata dimora, proprio in relazione alla funzione del mezzo, che è quella di trasferire da un luogo ad un altro cose o persone, quali il proprietario o il possessore del mezzo e gli eventuali ospiti degli stessi. Che, se poi nel trasferimento o nella sosta si sviluppano", conversazioni private" fra gli occupanti il veicolo, il fatto non si discosta da quello in cui le persone conversino fra loro in un luogo pubblico o aperto al pubblico.
La riprova a livello giurisprudenziale si ha in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, c. 1, n. 1), c.p., non contestata e non comunque riconosciuta di regola in relazione al furto su cose detenute all'interno di un'autovettura (sempre che essa non sia eccezionalmente utilizzata come precaria abitazione).
Ora, se la violazione di domicilio non è riscontrabile nell'introduzione abusiva in un'autovettura altrui, nè è ravvisabile l'aggravante di cui all'art. 625, o. 1., n. 1), c.p. per il furto su cose detenute all'interno di un veicolo, non si comprende come a livello processuale (ai fini delle intercettazioni ambientali) gli stessi mezzi di trasporto debbano trasformarsi in luoghi di privata dimora.
Gli eventuali isolati precedenti giurisprudenziali in questo senso non appaiono convincenti sotto il profilo logico, e contrastano comunque con la considerazione che i fatti che si verificano all'interno di un'autovettura sono normalmente percepibili sia visivamente (si pensi all'ipotesi di cui all'art. 527 c.p.), sia sonoramente anche dall'esterno.
A prescindere da queste considerazioni, l'estensione della nozione di privata dimora all'autoveicolo può avere effetti irragionevoli, moltiplicando la potenzialità della privatezza della dimora a qualunque situazione in cui due o più persone, a prescindere dal luogo in cui si trovano, pretendano che le loro conversazioni rimangano segrete.
Le norme costituzionali, in realtà, tutelano la segretezza della corrispondenza e l'inviolabilità del domicilio, non anche le comunicazione fra persone presenti. Chi comunica verbalmente con altri in luoghi non giuridicamente protetti non può invocare il segreto, nè può pretendere una deroga al principio fissato dall'art. 266, c. 2, c.p.p. che consente l'intercettazione fra persone presenti, previa autorizzazione a norma degli artt. 267 segg. c.p.p.
4. Per quanto concerne le intercettazioni ambientali effettuate nell'ambito di mura domestiche, appare d'altra parte illuminante l'ordinanza 11.7.2000, n. 304, della Corte costituzionale, nella quale si afferma che l'art. 268 c.p.p. "prevede la possibilità di effettuare intercettazioni di comunicazioni fra presenti anche ove queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., ma non ne disciplina le relative modalità, che spetta al legislatore determinare nel rispetto dei limiti previsti dalla Costituzione; modalità, peraltro, che non richiedono necessariamente un'intrusione arbitraria nel domicilio".
Il che, in altri termini, pur nella debita critica al legislatore per le sue carenze, equivale all'affermazione che, al livello della legislazione vigente, non esiste una presunzione assoluta di illegalità delle intercettazioni ambientali effettuate nei domicili privati. Ma, in tale situazione, è a carico di chi si duole la prova dell'avvenuta violazione della previsione di cui all'art. 614 c.p. In assenza di tale prova l'intercettazione si deve presumere legittima.
5. Diversamente è a dirsi per le intercettazioni telefoniche, le quali non possono sfuggire, per le loro caratteristiche proprie, alla disciplina dettata dall'art. 286 c.p.p. Tale disciplina appare chiarissima, nel senso che subordina l'utilizzazione di impianti diversi da quelli installati stabilmente presso le Procure della Repubblica al duplice requisito della loro insufficienza o inidoneità e delle "eccezionali ragioni di urgenza".
Nella specie queste ultime ragioni non appaiono esplicitate, onde la questione circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite al di fuori degli impianti fissi e predeterminati per legge appare del tutto fondata.
È pur vero che, avendo il giudice di merito trattato alla stessa stregua l'un tipo e l'altro di intercettazioni, è onere della difesa dare contezza non solo di quali intercettazioni inutilizzabili si sia tenuto conto, ma anche di quale incidenza esse abbiano avuto nella valutazione probatoria.
In concreto le doglianze difensive appaiono del tutto generiche, limitandosi a contestare nel complesso (a prescindere dai modi) le intercettazioni stesse.
Unica eccezione nell'ambito delle doglianze appare quella relativa al D.P., che si appunta sulla intercettazione (telefonica) non rispondente ai requisiti di cui all'art. 268 c.p.p., relativamente all'imputazione di cui al capo 8). Sotto questo profilo la doglianza appare fondata e la sentenza deve essere annullata con rinvio, limitatamente al punto ora detto, affinché il giudice del rinvio valuti se sulla scorta del residuo materiale probatorio sussistano elementi di responsabilità e, in difetto, affinché ridetermini la pena per il restante reato di cui al capo 14).
7. Le altre doglianze attinenti sia alla responsabilità, sia alla entità delle pene inflitte, appaiono doglianze in fatto, come tali precluse al giudizio di legittimità proprio di questa Corte. Altrettanto è a dirsi per il lamentato diniego di applicazione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 73, e. 5, d.p.r. 309-90 relativamente al L., in ordine alla quale la sentenza impugnata appare adeguatamente motivata.
8. In questo quadro la sollevata eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 266, c. 2, c.p.p. appare manifestamente infondata. Da un lato perché la già menzionata ordinanza 304-2000 della Corte costituzionale ha già dato esauriente risposta, dall'altro perché la differenza strutturale fra intercettazioni telefoniche e intercettazioni ambientali non consente una equiparazione di trattamento giuridico anche a fini processuali.
9. Consegue il rigetto dei ricorsi del D. P. e del M., con la condanna dei medesimi in solido al pagamento delle spese processuali, e l'accoglimento del ricorso del De Palma nei limiti sopra precisati.

 

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata nei confronti di D. P. L., limitatamente all'imputazione di cui al capo 8), e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro;
rigetta nel resto il ricorso del D.P.;
rigetta i ricorsi di L. E. e di M. M. G., che condanna in solido al pagamento delle spese processuali;
dichiara manifestamente infondata la dedotta questione dì legittimità costituzionale.
Roma, 23.01.2001.

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