Penale

PENALE - Primapress, "Violenze sulle donne, nasce la guida alla difesa di View net Legal".

(da primapress.it, Agenzia Stampa Nazionale Online e Radiofonica, Testata Giornalistica, 25.07.2016, di Maria Chiara Scanu, in Società)
 
(PRIMAPRESS) - ROMA – Con la stagione estiva le grandi città diventano sempre più deserte ed il rischio aggressioni ad anziani e donne sole aumenta. Secondo i dati Istat, 6 milioni 788 mila donne hanno subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni: il 20,2% ha subìto violenza fisica, il 21% violenza sessuale, il 5,4% forme più gravi di violenza sessuale come stupri e tentati stupri. Sono 652 mila le donne che hanno subìto stupri e 746 mila le vittime di tentati stupri. “Dati - come sottolinea il penalista Salvatore Frattallone

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PENALE - Sulla rilevanza penale della truffa contrattuale.

Si riesce a distinguere il mero inadempimento contrattuale dalla truffa che, a differenza dal primo (che ha rilievo soltanto civilistico), costituisce reato penalmente rilevante? E qualora si tratti contratti di durata (ed anche in quelli, più in generale, ad esecuzione differita o continuata) serve - sempre e soltanto - il c.d. dolo iniziale? Il delitto in tali diversi casi, invero, si consuma (anche) quando l'attività decettiva sia posta in essere anche dopo la stipula del contratto, perché il reo, ponendo in essere artifizi e raggiri, non tende a "nascondere" solo il proprio inadempimento, tranquillizzando l'ingannato, ma tende - al contrario - ad ottenere dall'altra parte contrattuale prestazioni che questa non avrebbe effettuato se non fosse rimasta vittima di quell'attività fraudolenta. Ciò a differenza di quanto accade nei contratti ad esecuzione istantanea (nei quali in cui l'esecuzione avviene, per ciascuno dei contraenti, in un'unica operazione), ove il dolo, appunto, dev'essere soltanto iniziale. Finalmente una esauriente risposta è giunta dalla Suprema Corte, con la Sentenza n° 29853/2016, che ha formulato il seguente principio di diritto: "nei contratti ad esecuzione istantanea si ha truffa contrattuale allorchè l'agente ponga in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato. Di conseguenza, ove tale tipologia di contratti sia stipulata senza alcun artifizio o raggiro, l'eventuale successiva attività decettiva finalizzata a nascondere l'inadempienza costituisce solo illecito civile. Al contrario, nei contratti sottoposti a condizione o in cui l'esecuzione sia differita, o non si esaurisca in un'unica prestazione, è configurabile il reato di truffa anche nei casi in cui l'attività decettiva sia posta in essere durante la fase di esecuzione del contratto al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta o al fine di far apparire verificata la condizione".
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 Cass. Pen. Sez. II, Sent., 23.06/14.07.2016, n° 29853

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PENALE - Io Donna, Corsera: "Donne, il decalogo dell'autodifesa".

Difendersi, senza passare dalla parte del torto. in tempi in cui la sicurezza delle donne non è mai sembrata tanto precaria (nel 2015, le vittime di stupro sono state oltre 650mila), occorre imparare a gestire l'autodifesa per non vedersi incriminare, in caso di lesioni all'aggressore.

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PENALE - Il Tempo, 25.07.16: "Donne: in estate, boom di violenze e aggressioni. Nasce la 'Guida all'autodifesa' di ViewNetLegal ".

Donne: in estate, boom di violenze e aggressioni. Nasce la 'Guida all'autodifesa' di ViewNetLegal 

(da ilTempo.it, ed. del 25.07.2016)

Sono 652mila le donne che lo scorso anno hanno subìto il trauma di uno stupro e 746mila quelle vittime di aggressioni sessuali fortunatamente non andate a buon fine. “Sono eventi che vogliono dimenticare” spiega l’avvocato Salvatore Frattallone, penalista e LL.M., “e questo desiderio di lasciarsi alle spalle la violenza è uno dei motivi per cui 8 su 10 non denunciano. Meno del 20%, mentre il 5% si rivolge ai centri antiviolenza. Facendo i debiti calcoli, la possibilità che una donna faccia esperienza di qualche tipo di aggressione nella propria vita è estremamente alta e il fenomeno non è cosa che interessi solo le ragazze, ma non ha limiti di età e arriva sino ad oltre i 70, così come ha fotografato l’Istat. Quello che succede dopo non finisce sui giornali e, in fondo, anche gli stupri non fanno più notizia. Un dopo esiste, però, e dopo un fisiologico periodo di recupero psicologico molte decidono di non volersi comportare da vittime, limitare la propria esistenza e prendono provvedimenti. Sono in aumento infatti le donne che reagiscono e si iscrivono a corsi di autodifesa oppure che, anche a titolo preventivo, si dotano di strumenti di vario tipo, da chiavi a coltellini, oppure acquistano in rete teaser, ossia piccoli strumenti che emettono una dolorosa scarica elettrica o spray al peperoncino. Una mia cliente che vive in una zona isolata mi ha di recente confidato che porta con sé un flaconcino di lacca per capelli da spruzzare negli occhi di un eventuale aggressore e mi ha appunto chiesto cosa succederebbe se dovesse usarlo. Sulla scorta di questa interessante richiesta il nostro network di legali, “View net Legal”, sta mettendo a punto un vademecum che sarà presto disponibile gratuitamente sul sito www.viewnetlegal.com”.

STRUMENTI - Non tutti gli strumenti per difendersi sono legali e che, nello scontro con un aggressore, se questi subisse danni fisici potrebbe persino rivalersi su di noi. Oltre al danno, la beffa? Esatto. Quali sono i limiti ad una difesa legittima? “I fatti possono esser i più diversi e la violenza è commisurata a impedire il delitto. Ma la persona offesa non sempre può essere in grado di reagire o può aver acconsentito solo a una parte dell’atto violento”, precisa il Cassazionista di Padova. “Commette violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) anche colui che prosegua un rapporto sessuale se il consenso, che la vittima aveva dato all’inizio, viene poi meno qualora il comportamento sconfini in modalità non condivise (Cass. n° 5768/2014). A maggior ragione, può accadere che siano compiuti atti sessuali repentini, cioè improvvisi e all'insaputa della vittima, che neanche è posta in grado di prevenirli e di esprimere il suo dissenso (Cass. n° 46170/2014). Anzi, basta per la punibilità dell’aggressore che questi abbia compiuto un’immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, mediante il contatto, con le proprie parti intime, di zone genitali o comunque erogene della persona offesa (Cass n° 17414/2016). È indifferente, del resto, che il contatto corporeo sia di breve durata, come pure che la vittima sia riuscita a sottrarsi all'azione dell'aggressore e anche che questi consegua la soddisfazione erotica: se un uomo lecca la guancia d’una ragazza per un bacio non riuscito e contemporaneamente la tocca in parti intime (Cass. n° 4674/2014), come anche se le palpi il seno e le abbassi i pantaloni (Corte d’Appello di Roma, 19.07.2012), la violenza sessuale si considera consumata, non soltanto tentata.

REAZIONE AI PALPAGGIAMENTI - Avvocato Salvatore Frattallone, ma cosa succede se la vittima, anche solo di palpeggiamenti, reagisce? “La difesa legittima rende lecita la condotta di contrasto del pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata e, invece, l'eccesso colposo consiste nello sbagliare a valutare quel pericolo e nell’usare mezzi non adeguati. E’ legittima la difesa quando la reazione opposta dalla vittima sia la conseguenza di una situazione di pericolo grave ed attuale, per sé o per i suoi prossimi congiunti, che non consente all'aggredito di allontanarsi, di scappare, dopo aver cercato di disarmare l'aggressore. Resta però sempre da valutare la proporzionalità della reazione rispetto all'offesa (la concreta minaccia o l’aggressione) ricevuta, perché altrimenti si risponde di eccesso colposo (Cass. n° 13370/2013). Se l’aggressore non ha utilizzato armi né ha provocato lesioni personali alla sua vittima, che ha la forza fisica sufficiente per sottrarsi alle percosse, all’aggredita non è consentito, per difendersi, aggredirlo con un coltello, a maggior ragione se si trova vicino a familiari o altre persone che possano accorrere in suo aiuto (Cass. n° 26172/2010)”.

ARTI MARZIALI - Se la donna fa arti marziali, questa sua esperienza può essere uno svantaggio? “Se la vittima d’una violenza sia cultrice di arti marziali o comunque sia pratica, magari a livello agonistico, di manovre idonee ad assicurargli una difesa adeguata, non potrà invocare la difesa legittima qualora sia ricorsa, senza averne effettiva necessità, a colpi intrinsecamente violenti e chiaramente eccessivi. Un conto è difendersi e attuare una tattica di contenimento, un altro è abusare delle proprie doti di atleta, delle capacità offensive o di tecniche di aggressione e difesa fisica (tipo il krav-maga israeliano, sistemi di combattimento e di self-defense anche da aggressioni armate), dovendosi sempre evitare di attuare reazioni sproporzionate alle aggressioni fisiche subite, tali da sfociare nell’eccesso colposo (cfr. Cass. n° 15999/2016). Ma certamente non bastano solo 6-7 mesi di pratica di un'arte marziale per considerare sufficiente il periodo di tempo in cui procurarsi l’esperienza (Cass. n° 30148/2015)”.

BASTONE - Se una donna viene aggredita con un bastone, può impugnare, ad esempio, un cacciavite? “Sì, se la vittima, per difendersi da chi brandisce un bastone profferendo parole ingiuriose o aggressive, riesce a raccogliere da terra un cacciavite per la necessità di tutelare la propria incolumità fisica: sussiste allora la causa di non punibilità di cui all’art. 52 c.p. Ma attenzione, l’offesa ingiusta deve essere concreta e imminente, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva, e quindi è punita ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata (Cass. n° 6591/2010)”.

SPRAY - È consentito avere una bomboletta di gas urticante? “Gli spray chimici, irritanti, paralizzanti e lacrimogeni, e le miscele che contengano sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene, hanno una spiccata potenzialità di offesa, sono vietati ed equiparati alle armi da guerra o da sparo. Invece, quelli al peperoncino sono stati dichiarati leciti entro certi limiti: con decreto ministeriale n° 103/2011 è stata fissata la quantità massima di sostanza nociva che può essere spruzzata (deve trattarsi di una composizione vegetale, l'oleoresin capsicum, un estratto di piante di pepe o peperoncino) e sono state precisate altre caratteristiche (sicura, etichetta, confezionamento, istruzioni e precauzioni d’uso) che li rendono leciti (Cass. n° 3116/2012), se invece si utilizzano sostanze spray illegali che possono causare danni permanenti all’aggressore questi ha il diritto di sporgere denuncia e di chiedere un risarcimento danni”. 

STORDITORE IN BORSA - E se in borsa invece, per paura di essere aggredita, la donna tiene uno storditore elettrico, può farlo? “L’art. 4, comma 1, della L. n° 110/1975 (“Legge Reale”), come modificato con D.L.vo n° 204/2010, sancisce espressamente il divieto di porto assoluto, e quindi al di fuori della propria abitazione o dalle sue appartenenze, di “storditori elettrici e di altri apparecchi analoghi”, chiarisce l’Avvocato Salvatore Frattallone. “L’apparecchio in grado di produrre scosse elettriche, ad alto o basso voltaggio, è un’arma propria, poiché è di per sé destinato, sia pure per motivi di difesa personale, a offendere l’eventuale aggressore (Cass. n° 228234/2003). Non sarebbe rilevante, perciò, la sussistenza di un “giustificato motivo”, come quello di rientrare da sola, di notte, da una serata fuori e di temere un’aggressione dovendo percorrere una zona insicura. In ogni caso, non ne è vietata la detenzione tra le mura domestiche, purché si tratti di storditori prodotti in Italia da chi abbia la licenza (art. 31 T.U.L.P.S.) e il loro prototipo sia stato vagliato dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi presso il Ministero dell’Interno. Ma gli strumenti in questione possono essere utilizzati per la difesa personale, che da sempre è una finalità considerata lecita. E la tesi che li equipara alle armi non convince e contrasta con il dato letterale di cui ai commi 1 e 5 dell’art. 4 L.R. Di recente. Lo storditore, peraltro, ha una superficie che, per funzionare, deve entrare in contatto con l’aggressore. La Suprema Corte ha stabilito che per lo sfollagente (che rientra nell’elenco di cui art. 4, comma 1, L. n° 110/1975 e perciò è assimilabile allo storditore) bisogna vedere se c’è un giustificato motivo per il porto (Cass. n° 10279/2012)”.

TASER - “Il taser spara da lontano dei piccoli dardi, collegati con filo elettrico all’apparecchio, che si conficcano sul corpo della persona colpita, immobilizzata con scariche che possono rivelarsi anche mortali: una vera e propria pistola elettrica, micidiale”. Quindi vietatissima.

Roberta Maresci

 

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RESPONSABILITÀ SANITARIA - Il network "View net Legal" a Torremaggiore (FG) il 13/14.05.16.

(da MondoProfessionisti.it, newsletter Anno XI - n° 77 - Chiusa in redazione: martedì 10 maggio 2016)

La responsabilità da attività sanitaria: il network View net Legal a Torremaggiore (FG) il 13/14.05.2016.

Venerdì 13 e sabato 14 maggio 2016, nello storico palazzo ducale di Torremaggiore (FG), si discuterà di “Sanità e responsabilità professionale: stato dell’arte”, nell’ambito d’un evento formativo d’alto profilo, patrocinato direttamente dall’ASL di Foggia. L’Avv. Gaetano Giglio del Foro di Foggia e l’Avv. Salvatore Frattallone del Foro di Padova, partners di View net Legal - la rete di studi professionali indipendenti, che ha in calendario un ciclo di conferenze in tutta Italia sul tema della responsabilità degli esercenti delle professioni sanitarie - daranno il loro contributo specialistico sul tema del consenso informato al trattamento medico e, rispettivamente, sui tre diversi profili del primario ospedaliero, dell’equipe medica e dello specializzando. «Le richieste di risarcimento danni, avanzate da pazienti e loro prossimi congiunti che promuovono giudizi per malasanità, rappresentano un fenomeno dilagante», dichiara l’Avv. Gaetano Giglio. Per Giglio, che è responsabile dell’area legale di Federmedici d’Europa, consigliere dell’Ordine forense di Foggia e vice-presidente del network View net Legal, «le strutture sanitarie italiane faticano a trovare compagnie che le assicurino e il personale sanitario si attrezza trincerandosi dietro la c.d. medicina difensiva, per evitare d’incorrere in potenziali guai giudiziari, e stipulando polizze che assicurino, oltreché i danni, anche l’assistenza legale, per sgravare medici, infermieri e tutto il restante personale sanitario, ausiliario e OSS) dai costi dei procedimento giudiziario per malpractice». «Le asserite responsabilità professionali si rivelano spesso infondate ma, intanto, l’ipertrofia giudiziaria nella materia della responsabilità da attività sanitaria si traduce, anche dopo la c.d. riforma Balduzzi, in una fluttuante marea d’elaborazioni giurisprudenziali», spiega l’Avv. Salvatore Frattallone LL.M., tanto che «ai procedimenti penali per malpractice fa seguito un numero infimo di condanne, alle quali fa da contraltare un elevato numero di archiviazioni, mentre nel caso in cui siano state avviate cause civili, le richieste di risarcimento dei danni subiti in via diretta dal soggetto leso (o dai suoi eredi, nell'ipotesi di decesso) sono il più delle volte spropositate e non ottengono miglior sorte. É difficile provare la sussistenza dell’errore del sanitario, ma anche ricollegare a quell’errore la produzione dell’evento dannoso e altresì tracciare l’assai labile confine fra errore e complicanza, che può sopraggiungere nel corso di un intervento, da rapportare anche alle concrete difficoltà d’esecuzione dell’operazione chirurgica. Sta per essere varata una nuova legge e prolifereranno le richieste d’accertamenti diagnostici, per rispettare protocolli e linee guida», precisa l’Avv. Frattallone, penalista, fondatore del network View net Legal e advisor del board of director, per il quale «nel penale, in cui moltissimo si gioca nella fase delle indagini preliminari, il sanitario è esonerato da colpa grave se si è attenuto alle linee guida pubblicate dal ministero dell salute. Nel civile, invece, il rovesciamento dell’onere della prova della colpa medica, che sarà posto a carico del paziente, e il dimezzamento dei termini di prescrizione, entro cui poter promuovere la causa per danni, determineranno un robusto incremento delle cause verso le strutture sanitarie, che resteranno vincolate al principio della responsabilità contrattuale e al suo regime di maggior tutela per il paziente». L’evento formativo accreditato, promosso dall’associazione Federmedici d’Europa, il cui presidente nazionale è il dott. Michele Sacco, è articolato in tre sessioni con ben ventisette relatori: I) infermieri e fisioterapisti; II) medica; III) legale e assicurativa. Maggiori info su www.viewnetlegal.com

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