Investigazioni

INVESTIGAZIONE PRIVATA - Tardiva cauzione e incameramento della fidejussione.

ESCUSSIONE PREFETTIZIA DEL DEPOSITO CAUZIONALEUn detective privato non ha adempiuto nel termine assegnato agli obblighi previsti dal D.M. n° 269/2010, che - oltre ad imporre un adeguato progetto organizzativo - ha stabilito l’obbligo di versare un deposito cauzionale ex art. 137 T.U.L.P.S. Il competente Prefetto lo ha sanzionato, per l’omissione, escutendo circa un terzo della sua garanzia fideiussoria e ordinandogli, come da «All. F» al D.M. n 269/2010, la ricostituzione integrale della medesima, che però è avvenuta solo tardivamente. L’investigatore è ricorso ai giudici amministrativi ma la sua impugnazione è stata respinta: secondo il T.A.R. infatti, nella fattispecie, è pacifico come «la sanzione irrogata si fondi, del tutto ragionevolmente, sul comportamento negligente del titolare dell'istituto Ricorrente, fatto di plurimi ritardi e titubanze […] non avendo egli curato con la dovuta sollecitudine il proprio interesse pretensivo ad adeguarsi alle prescrizioni normative». Invero, l’addebito che gli è stato mosso dalla prefettura, ritenuto legittimo dal T.A.R., è riconducibile al fatto che «il Ricorrente avrebbe dovuto attivarsi per tempo», per ottenere la garanzia bancaria necessaria per la prosecuzione dell’attività. Pur potendo sospendergli o revocargli la licenza in forza dell’art. 257-quater del Regolamento d’Esecuzione del T.U.L.P.S., la prefettura optò per la misura meno afflittiva e, ciò nonostante, l’investigatore privato rimase a lungo inerte. Nessuna censura, pertanto,

è stata reputata fondata nei confronti del provvedimento di incameramento della cauzione. Del resto, quand’anche in giudizio fosse stata dal Ricorrente offerta la specifica prova documentale dell’«impedimento asseritamente consistito nell'entità dell'importo e dei ritardi da parte degli organi competenti della Direzione Crediti del'Istituto bancario nel concedere il benestare della fideiussione» - ha rilevato il Collegio ambrosiano - alla circostanza non può attribuirsi alcun valore «esimente». Insomma, chi ha tempo non aspetti tempo.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 13.03.2014 n° 657

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione Prima
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul Ricorso R.G. n° 2179/13, proposto da: D.S., nella sua qualità di titolare dell'istituto di investigazioni private E.S., rappresentato e difeso dall’Avv. E.M., con domicilio eletto presso (omissis),
contro
Ministero dell’Interno - U.T.G. di (omissis), rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia n° 1,

per l'annullamento:
- del provvedimento con il quale il Prefetto della Provincia di (omissis) ha ordinato al signor D.S., in qualità di titolare dell'istituto di investigazione privata E.S. con sede in (omissis) e, in qualità di obbligato solidale, al legale rappresentante del Credito (omissis), di versare alla Tesoreria Provinciale dello Stato presso la Banca d'Italia - filiale di (omissis) - sul capo XIV - cap. 360 (conto entrate eventuali e diverse del Ministero del Tesoro - Bilancio dello Stato) la somma di Euro 20.000,00 (ventimila) mediante bonifico bancario riportando numero e data del presente decreto, con conseguente obbligo di ricostituire il deposito cauzionale per l'equivalente", a titolo di sanzione amministrativa per aver omesso di adempiere entro i termini previsti alle prescrizioni di cui all'art. 137 del T.U.L.P.S.
visti il Ricorso e i relativi allegati;
visto l’Atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di (omissis);
viste le Memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26.02.14 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I. Il sig. D.S. è titolare di autorizzazione per gestire un istituto di investigazione privata, informazione e ricerche per conto di privati, ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S., rilasciata in data 24.05.04. Con nota del 07.06.13 prot. (omissis) la Prefettura ha ordinato al Ricorrente di versare alla Tesoreria provinciale dello Stato presso la Banca d'Italia la somma di € 20.000,00 a titolo di sanzione per l'omessa presentazione, entro il 16.09.12, della cauzione prevista dall'art. 137 T.U.L.P.S; in particolare, l'Amministrazione ha disposto l'incameramento di tale importo dalla cauzione versata e facendo obbligo di ricostruire il deposito cauzionale per l'equivalente. Il sig. D.S. ha, quindi, impugnato il citato provvedimento prefettizio, lamentando l'illegittimità dell'azione amministrativa, per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, genericità e ingiustizia manifesta, nonché per genericità ed indeterminatezza dell'azione sanzionatoria e per violazione del principio di gradualità e proporzionalità.
I.1. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del Ricorso.
I.2. Sul contraddittorio così instauratosi, con Ordinanza 24.10.13 n° 1140, il Tribunale: "Ritenuto: che quello allegato non appare pregiudizio né imminente né tale da risultare irreparabilmente compromesso in attesa della definizione nel merito della controversia; che si profila, infatti, soltanto il pregiudizio economico derivante dalla escussione della sanzione irrogata, peraltro senza lamentare alcuna rilevante ripercussione sull'attività economica espletata; Letto l'art. 55, comma 10, c.p.a.; Considerato: che, nel contempo, è opportuno procedere alla sollecita definizione del giudizio nel merito"; tanto premesso, ha respinto l'istanza di sospensione, compensando interamente le spese della fase cautelare.
I.3. La causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all'odierna udienza. Di seguito le motivazioni rese nella forma redazionale semplificata di cui all'art. 74 c.p.a.
II. Il Prefetto di (omissis) ha sanzionato la condotta omissiva tenuta dal ricorrente per il fatto di non aver tempestivamente adempiuto agli obblighi previsti dal D.M. n. 269/2010, dal momento che, solo in data 22.01.13, avrebbe prestato la cauzione prescritta nella misura di cui all'allegato F al D.M. n. 269/2010.
III. Con un primo ordine di censure, il Ricorrente, pur non ponendo in contestazione la sussistenza del potere di incameramento della cauzione, lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la contraddittorietà e l'ingiustizia manifesta della determinazione impugnata. Ritiene il Collegio che gli argomenti spesi non siano apprezzabili favorevolmente.
III.1. Il citato D.M. 01.12.10 n° 269, nel quadro di una rinnovata considerazione dell'attività degli operatori della sicurezza privata e degli investigatori e informatori commerciali (intesa, da un lato, a limitare la discrezionalità amministrativa dell'autorità preposta al rilascio delle licenze e, nel contempo, a garantire la rispondenza dell'attività a più stringenti parametri di affidabilità), ha riformulato la materia dei requisiti professionali, tecnici e organizzativi richiesti. Nel dettaglio, con riguardo agli esercenti dell'attività di investigazione privata, l'allegato H individua la necessità che il titolare dell'istituto presenti, con la domanda di rilascio di nuova licenza, un "progetto organizzativo" che indichi la tipologia dei servizi che intende svolgere e la disponibilità economico - finanziaria per la realizzazione del progetto e per l'assolvimento degli oneri di legge. Ai sensi dell'art. 8: "gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto 16.03.2011 debbono, entro diciotto mesi da tale data (16.09.12), adeguare le caratteristiche ed i requisiti organizzativi, professionali e di qualità dei servizi alla disposizione del presente decreto e dei relativi allegati" 16.09.2012.
III.2. Tanto premesso, il mancato rispetto del termine di adempimento pare al Collegio imputabile esclusivamente al comportamento del ricorrente, come emerge dalla cronologia degli accadimenti. Difatti:
- l’Istante dapprima è rimasto ingiustificatamente inerte a fronte della richiesta dell'Amministrazione, in data 26.08.11 (sollecitata con note dell'11.10.11 e del 15.11.11), di indicare, anche agli effetti della determinazione della cauzione, la natura e tipologia dei servizi che il medesimo intendesse svolgere tra quelli indicati dal D.M. n. 269/2010;
- soltanto in data 09.12.11, lo stesso ha comunicato di volere svolgere cinque tipologie di attività tra quelle consentite dal regolamento ministeriale (art. 5);
- sennonché, dopo che l’Amministrazione, preso atto della sua indicazione, aveva determinato in data 08.02.12, la somma (pari a € 80.000,00) necessaria ad integrare la prescritta garanzia patrimoniale, in data 16.08.12, a ridosso della scadenza del termine finale, l’Istante ha modificato le proprie determinazioni in ordine alla tipologia di attività investigative che intendeva svolgere, riducendole a due;
- a questo punto, invitato in data 28.08.12 dall’Amministrazione a precisare, sempre agli effetti della determinazione dell'importo della cauzione dovuta, a quale tra i due settori di attività intendesse dare prevalenza (ciò conformemente alle istruzioni di cui alla circolare ministeriali del data 24.03.11), il Ricorrente, in via interlocutoria, con nota in data 03.09.12, ha replicato senza dare le indicazioni richieste, bensì facendo presente di essere ancora in attesa di comunicazioni per quanto attiene alla frequenza del corso di aggiornamento professionale;
- successivamente, con comunicazione in data 20.11.12, il Ricorrente ha inviato una bozza di contratto di fideiussione intestato a società ((omissis) con sede legale in Milano) diversa da quella titolare della licenza rilasciatagli a suo tempo (E.S.);
- con nota 11.12.12, l'Ufficio ha comunicato all’Istante l'avvio del procedimento di revoca della licenza per l'esercizio della attività di investigatore privato per le motivazioni ivi esposte, invitando l'interessato a produrre eventuali osservazioni;
- da ultimo, con nota del 22.01.13, il "Credito (omissis)" ha documentato la stipulazione di un contratto di fideiussione a beneficio del Ricorrente.
III.3. Dalla sintetica rappresentazione dei fatti, appare evidente come la sanzione irrogata si fondi, del tutto ragionevolmente, sul comportamento negligente del titolare dell'istituto Ricorrente, fatto di plurimi ritardi e titubanze (come, da ultimo, la modifica dell'attività che avrebbe inteso svolgere), non avendo egli curato con la dovuta sollecitudine il proprio interesse pretensivo ad adeguarsi alle prescrizioni normative. L'impedimento asseritamente consistito nell'entità dell'importo e dei ritardi da parte degli organi competenti della Direzione Crediti del'Istituto bancario nel concedere il benestare della fideiussione, oltre a non essere suffragato da alcuna prova specifica, non pare una circostanza esimente in quanto non supera il dato per cui il Ricorrente avrebbe dovuto attivarsi per tempo.
IV. Anche i motivi incentrati sulla violazione del principio di gradualità e proporzionalità non paiono fondati.
IV1. A sensi dell'art. 257-quater del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.: "...le licenze già rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese per gravi violazioni che regolano le attività assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse...". Orbene, a fronte della possibilità di disporre la sanzione della revoca o della sospensione, l’Amministrazione ha disposto una misura meno afflittiva, determinando tra l'altro l'importo nella misura di meno di un terzo della somma oggetto di cauzione, con il che ha dimostrato di aver tenuto conto adeguatamente della sia pure tardiva stipulazione del contratto di fideiussione a garanzia del versamento della cauzione.
V. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. I), definitivamente pronunciando:
- rigetta il Ricorso;
- condanna il Ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquida complessivamente in € 1.800,00.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 26.02.2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario

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