Ord. forense

ORDINAMENTO FORENSE - Lo Studio legale come società di capitali

Attesa per decenni, è realtà la maggiore concorrenzialità nei servizi professionali multisciplinari. 
Il TURBO alle professioni. Ma quali ne sono i contenuti?

E' in vigore, difatti, la legge dello Stato italiano che consente l’esercizio in forma societaria delle professione di avvocato, ovverosia  l'ingresso negli Studi professionali dei soci investitori, che possono irrobustirne l'organizzazione. I soci finanziatori, ancorché non iscritti agli Ordini professionali, apportano capitale, partecipano alle decisioni e alla gestione. Una piccola ma grande rivoluzione. Non bisogna scordare, infatti, che la legge n° 183/2011 ha abolito l'odioso divieto di cui alla legge razziale n° 1815/1939 (che autorizzava l’aggregazione tra professionisti purché

assumesse la matrice dello 'Studio associato', ad impedire agli ebrei di avvalersi del paravento societario). Da allora v'è stato un progressivo riavvicinamento tra due realtà in antinomia, che sembravano davvero inconciliabili, quelle imprenditoriale e quella libero-professionale.  Sino a giungere alla pronuncia della Cassazione n° 19282 del 19.07.2018, secondo la quale oramai la previgente disciplina è superata dal nuovo (ed ora unico) modello societario per l'esercizio in forma societaria della professione forense. E' stata così operata una sostituzione vera e propria, rispetto ai precedenti modelli.  

La legge n° 124/2017 ha previsto (art. 1, comma 141) e disciplinato - modificando l’articolo 9, comma 4, del cosiddetto Decreto Liberalizzazioni n° DL 1/2012 convertito in legge 27/2012 nonché la legge professionale la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) - la possibilità di esercitare la professione forense in forma societaria. Mentre con il D.L.vo n° 96/2001 era stata introdotta la possibilità di creare società tra Avvocati purché modellata nella forma di una S.n.c. e, poi, con la legge n° 183/2011 era stata resa fattibile per i professionisti in generale la S.t.p., la società tra professionisti, la Legge per il mercato e la concorrenza ha permesso una scelta strategia: si possono creare vere società interprofessionali, stavolta però ammettendo che possa trattarsi di società di persone, oppure di vere e proprie società capitali o di società  cooperative. Queste nuove organizzazioni societarie vengono iscritte nell'Albo professionale (forense), tenuto dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente, rispetto alla circoscrizione in cui ha sede la società (in particolare in una apposita Sezione Speciale). Quindi gli Studi professionali possono ora essere a tutti gli effetti delle S.p.a. o delle S.r.l., funzionali tra l'altro al  beneficio della responsabilità limitata dei soci.

Il legislatore ha nel contempo fissato alcuni importanti paletti, affinché i privati e le aziende commerciali possano entrare a far parte di queste nuove società professionali, aventi per oggetto l’esercizio di attività riservate a iscritti a Ordini o Albi professionali. Eccoli qui riportati, con alcune osservazioni. 

1. Almeno due terzi del capitale sociale devono appartenere ad iscritti all'Albo professionale e la stessa proporzione rispecchia i diritti di voto: il venire meno di questa duplice condizione preliminare è motivo di scioglimento della società, tanto che il Consiglio dell'Ordine deve disporne la cancellazione dall'albo, se entro sei mesi non sia stata ripristinata la prevalenza dei soci professionisti, ove sia venuta meno per qualsiasi ragione. Nelle s.t.p., invece, la limitazione dei due terzi riservata ai soci professionisti riguardava non i diritti di voto, ma solo la partecipazione al capitale sociale. L'unica categoria indispensabile è oggiorno quella dell'Avvocato, mentre le altre professionalità, ancorché di natura pure ordinistica, sono e restano eventuali. La regola dei due terzi vale sia che il diritto di voto sia attribuito per teste (così nelle società di persone e nelle cooperative), sia che si debba guardare alla partecipazione al capitale sociale (così nelle società di capitali: in ambedue i casi, ciò che il legislatore ha inteso limitare è stata la possibilità per i soci non professionisti d'influire sulle scelte strategiche della società (i soci investitori, quindi, non devono poter incidere sullo svolgimento delle prestazioni professionali). Questa posizione dominate del socio professionista (o meglio i limiti legali alle eccessive ingerenze dei soci investitori) si traduce nella prevalenza del suo volere rispetto alle modifiche statutarie, di atti costitutivi e di patti sociali, ma anche a tutte le operazioni per le quali sia necessaria la delibera assembleare o altra decisione sociale (cos' per l’approvazione del bilancio, piuttosto che per designare gli organi sociali ed altresì per parametrare la ripartizione degli incarichi, la scelta di avvalersi di collaboratori e/o ausiliari, le strategie di ripartizione del compenso, a tacere delle modalità per espletare le prestazioni di un incarico). Laddove in statuto venisse infine adottato un quorum deliberativo superiore ai due terzi dei voti, pure il voto dei soci investitori diverrebbe sempre rilevante.

2. Dell'organo di gestione della Società possono esserne amministratori anche i soci professionisti e, inoltre, non può annoverare tra i suoi componenti soggetti che siano estranei alla compagine sociale, che peraltro va espressamente dichiarata all'Ordine: in ogni caso, i soci iscritti all'Ordine devono rappresentare la maggioranza dei membri dell'organo di gestione. Ma la legge nulla ha prescritto in ordine alla adozione di un determinato modello di governance: si può optare al sistema monistico (di stile anglosassone) oppure prediligere il sistema dualistico (di provenienza alemanna), o infine ricondurre la governance ai criteri più tradizionali (cioè ad un consiglio di amministrazione con ruolo gestorio, sottoposto al controllato del collegio sindacale). Tra professionisti dalle file dell'Avvocatura e gli altri soci professionisti iscritti ad altri Ordini diversi non sussistono limiti numerici (soglie minime: basta dunque anche un solo Avvocato) né di proporzione, mentre essi sono ravvisabili solo complessivamente nei riguardi dei soci non professionisti (puri investitori e/o professionisti non appartenenti alle professioni ordinistiche riunite in Albi o Collegi (come gli investigatori provati autorizzati, professionisti che rientrano nelle cc.dd. professioni non regolamentate).  Se la nuova società è di capitali, essa può essere persino unipersonale (doverosamente in tal caso con amministratore l'unico Avvocato). non rinvenendosi nella legge al limite contrario,  va da sé che l’amministrazione della nuova società forense possa venire assegnata a soggetti diversi dal socio professionista (fra cui la redazione di documenti contabili, la tenuta di libri sociali, la convocazione dell’assemblea, la gestione del personale dipendente, etc.). Ovviamente se sia preferita dai soci la costituzione di una società a responsabilità limitata forense, allora al/i socio/i professionista/i possono venire conferiti in statuto peculiari diritti amministrativi (ex art. 2468, comma 3, c.c.) o si possono stabilire particolari requisiti per diventare amministratore (quale il rivestire esclusivamente la qualifica di iscritto all'Albo professioanle).

3. La prestazione professionale è, e deve restare, svolta nel rispetto del principio della personalità e vanno sempre specificati coloro che, quali iscritti al proprio Ordine, sono incaricati di svolgerla, purché siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.

4. La partecipazione alla società è vietata ove si attui mediante fiduciarie, trust o comunque per interposta persona: è stabilita, in difetto di questo requisito essenziale, l'esclusione di diritto del socio che sia intervenuto in modo indiretto e, anzi, la stessa società incorre espressamente in una causa di sospensione, cancellazione o radiazione dall'Albo in cui risulti iscritta e da cui verrà esclusa: quel che è certo è, quanto alla qualità dei Soci, che il capitale sociale delle nuove società interprofessionali possa essere aperto a sottoscrizioni di soggetti non iscritti agli Ordini (un privato non legalmente esercente alcuna professione ordinistica e anche di soggetti non professionali (il mero investitore). Ma sono divenuti possibili, rispetto alle due previgenti suddette leggi in materia, persino Soci che siano soggetti diversi dalle persone fisiche (quindi, soci che siano già essi stessi delle società!). Per fare un esempio, titolari di farmacia non sono soltanto più le persone fisiche e le cooperative, ma persino società di persone o addirittura di capitali.

5. La Società Legale deve sempre rispettare il Codice Deontologico Forense e rimane sottoposta alla competenza disciplinare dell'Ordine di appartenenza (e del Consiglio Distrettuale di Disciplina), come accade per il singolo socio iscritto al proprio Ordine e, al di là della responsabilità societaria o degli altri soci, il professionista che esegue ogni specifica prestazione ne sarà sempre personalmente responsabile.

6. Per la durata dell'incarico, il socio professionista deve garantire,  la propria indipendenza e l'imparzialità e l’assenza di ogni conflitto d'interesse e d' incompatibilità anche sopraggiunte. Mentre nelle Associazioni Professioni (che pure sono soggetti di diritto) l'incarico viene conferito direttamente ai singoli associati, nella diversa ipotesi della Società tra Avvocati l'incarico viene conferito alla stessa Società, restando solo la prestazione affidata in concreto al Socio professionista iscritto, che sia in possesso dei relativi requisiti necessari per lo svolgimento di una certa prestazione (di revisore, ad esempio).

7.  La Società deve comunicare, in forma scritta o digitale, ad ogni proprio cliente: a)  il grado di complessità dell’incarico;  b) tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico, fino alla conclusione; c) va comunicata al cliente, con un preventivo di massima e rendendo noti i criteri per il calcolo della misura del compenso, che deve essere adeguato all’importanza dell'opera da svolgere e che va pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le ipotizzabili voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi, e ciò a prescindere dal fatto che vi sia una richiesta al riguardo, da parte del cliente e devono essere indicati anche gli estremi della polizza assicurativa che protegge il cliente da eventuali sinistri provocati dalla società, nell'ambito dell'esercizio della sua attività, secondo il principio di trasparenza (per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento dell'attività professionale); infine, tutti i professionisti (legali e no) iscritti ad Ordini e/o Collegi devono indicare di quali titoli professionali siano in muniti e le eventuali loro specializzazioni. 

8. Per evitare che i compenso venissero sottratti, tramite le nuove forme societarie agli adempimenti contributivi che gravano sull'avvocatura, con legge n° 205/2017 (art. 1, comma 443, in vigore dal gennaio 2018) si è stabilito, integrando così il dettato normativo, quanto segue in ordine al contributo per la cassa forense: le società di cui alla L. n° 124/17 in qualunque forma costituite devono essere denominate contenendo all'interno il seguente inciso 'Societa' tra Avvocati' (anche per acronimo) e devono applicare la maggiorazione percentuale per il contributo integrativo previdenziale ed assistenziale (art. 11 L. n° 576/1980) su tutti i corrispettivi rientranti nel 'volume d'affari ai fini iva', da versare ogni anno alla Cassa Forense, la quale, con proprio regolamento, definisce termini, modalità dichiarative e di riscossione e sanzioni. Quanto alla denominazione, ovviamente, se si tratti di s.n.c. o di s.a.s. dovrà essere specificato anche nome e cognome di uno dei soci (ma non per forza del socio Avvocato o di altro socio che sia iscritto ad altra professione ordinistica), proprio in ossequio al modello societario adottato. Nè è prescritto che venga indicato necessariamente il titolo di Avvocato oppure la frese 'e altri'. Nulla osta, del resto all'uso dell'acronimo 's.t.a.'.  

Ma ci sono altri peculiari aspetti ai quali è opportuno accennare.

9. Per quanto attiene, infine al regime della pubblicità della società e agli altri requisiti di legge bisogna fare riferimento alle regole del tipo di società prescelta (s.r.l., ad esempio). 

10. In via pattizia, sotto altro profilo, le parti possono prevedere che sia vietata la partecipazione come socio di Avvocati che siano anche soci di altre società di Avvocati.

11. Ancora in via convenzionale può essere stabilito che l'Avvocato e/o gli altri professionisti soci iscritti agli Ordini conferiscano capitale in denaro piuttosto che in natura, come lo studio professionale, o l'avviamento, o il nome e il suo prestigio tra i consociati (senza più soggiacere, insomma, ai previgenti vincoli che dovevasi trattarsi esclusivamente di apporto di mano d'opera-professionale). Sottoscrizione e liberazione del capitale sociale sono rimesse alla volontà dei soci, che possono concordare (con patti parasociali od altri accordi) persino che gli apporti di siffatto 'soci qualificati' vengano assegnati in quote con prestazioni accessorie od azioni, se non muniti di determinati diritti e doveri (così, posto il carattere personale del rapporto fiduciario con il cliente e le connesse difficoltà a ritenerne fattibile una cessione in senso tecnico) e pare configurabile la prestazione sarebbe accessoria possa essere contraddistinta in modo positivo (azioni tesa al complessivo impegno dell'Avvocato ad agevolare il permanere in capo alla nuova realtà societaria del rapporto professionale con i  pregressi clienti, cioè mediante il compimento di un'attività promozionale, di presentazione e, in definitiva, di canalizzazione); ma sarebbero anche concordabili obblighi negativi (un non fare: ad esempio il divieto di concorrenza esercitando la medesima attività nel precedente luogo). 

12. Circa l'oggetto sociale, vertendosi in fattispecie di società per l'espresso esercizio di prestazioni forensi, è vietato inserire nell'oggetto attività economiche o commerciali, come pure attività ancillari ad esse o comunque non funzionali al mestiere di Avvocato: la predeterminazione dell'oggetto può però risentire delle attività svolte da altri soci iscritti a professioni regolamentate ma di differenti Ordini o di Collegi (altre professioni dei soci potrebbero dunque comparire nella denominazione sociale). Siccome la legge professionale n° 247/2012, come novellata dalla legge n° 124/2107, contempla la possibilità dello 'esercizio della professione forense in forma di società', va da sé che diventa rilevante (pur in assenza di un punto di legge dedicato denominazione sociale) la c.d. riserva di attività forense: quindi - alla stregua di quanto dispone l'art. 2, commi 5 e 6, della legge n° 247/2012 - sono attività esclusive dell'Avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge e consentiti ad altri esercenti di diverse professioni regolamentate, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali e, inoltre, anche le attività professionali della consulenza legale e di assistenza legale extragiudiziale, se siano connesse all'attività giurisdizionale e se siano svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato. Insomma, ne deriva che se da un lato l'attività forense deve prevalere, dall'altro lato anche ulteriori servizi alle imprese (come quelli in materia fiscale o di adeguamento alla normativa sulla protezione dei dati personali o ancora in tema di sicurezza informatica e telematica, giusto per ricorre a una terna di esemplificazioni, tra le più attuali) possono assumere rilevanza e, perciò, venire lecitamente svolti in seno a queste nuove società.

13. Nulla la legge stabilisce a riguardo dell'eventuale fallimento, anche se la particolare natura, come sopra illustrata, pone seri problemi di compatibilità: in ogni caso non vi sarebbero preclusioni per assoggettamento alle procedure concorsuali (in particolar modo se appaia evidente e strutturata la caratteristica prettamente imprenditoriale della società) e di composizione della crisi da sovraindebitamento.

14. Certo, come rilevato da Danovi (durante i lavopri per la discussione in sede parlamentare (sul IlSole24Ore del 29.02.2016), resta attuale il quesito 'Che cosa succederà, al di là di ogni cautela di governance, quando nell’assemblea di approvazione del bilancio il socio di capitale chiederà notizie su una causa o una consulenza risultata particolarmente redditizia? O suggerirà di abbandonare difese poco remunerative, magari a tutela di diritti fondamentali violati?'. La riservatezza cui è tenuto l’Avvocato parrebbe destinata a cedere a partire dall’esame del rendiconto della società, poiché esso non può essere precluso al socio non professionista. Analoghi quesiti è lecito porsi in ordine al rapporto, come rilevato da M. Cian, tra il potere di direttive della società tra professionisti e la scelta del singolo professionista di rinunciare all'incarico. Il che pone quale problema etico e di facoltà consentite nell'ambito degli assetti proprietari.

 

 

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