Penale

PENALE - Restituzione di cose dissequestrate: chi provvede?

labirinto

La questione della competenza a dare esecuzione al provvedimento di dissequestro adottato dal giudice è attualmente, nel sistema processuale penale italiano, un vero e proprio labirinto, un enigma, per risolvere il quale si prospettano diverse soluzioni.
Per cercare di dipanare la matassa delle differenti opinioni al riguardo, si riportano tre Sentenze, in cui la Suprema Corte - sviscerando la fattispecie da altrettanti punti di vista - ha affrontato in modo chiaro la vexata quaestio.
Nelle prime due pronunce (Cass. Pen., n° 31037/12 e Cass. Pen., n° 19168/09) il contrasto era insorto tra autorità giurisdizionali, mentre nella terza decisione (Cass. Pen., n° 20380/04), invece, tra P.M. e giudice.

In particolare, nella prima e più recente pronuncia di seguito riportata, il conflitto di competenza aveva coinvolto il giudice per le indagini preliminari e il Tribunale del riesame, che aveva confermato il dissequestro parziale disposto dal G.I.P.

In questo caso, la Corte di Cassazione ha sancito la competenza del G.I.P. in considerazione del fatto che costui, successivamente all’intervento del Tribunale del riesame, aveva adottato un ulteriore provvedimento con cui aveva disposto il dissequestro integrale del conto corrente.
Nella seconda Sentenza, invece, il contrasto riguardava il giudice a quo e il giudice ad quem: gli ermellini hanno risolto il conflitto stabilendo che la competenza a provvedere in ordine all’esecuzione del provvedimento di dissequestro spetta al Giudice che, al momento della presentazione dell’istanza da parte dell’interessato, ha la materiale disponibilità degli atti.
Specificamente, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, nel caso in cui la restituzione sia stata disposta con la Sentenza di primo grado e nei confronti della stessa sia stato presentato l’appello da parte dell’imputato, l’organo deputato a dare attuazione al provvedimento del giudice di prime cure è il giudice dell’impugnazione, sempreché il fascicolo gli sia già stato trasmesso.
Nella terza Sentenza sotto riportata, invece, più risalente nel tempo, il conflitto sulla competenza a dare attuazione a un provvedimento di dissequestro era insorto non tra due autorità giurisdizionali, ma tra pubblico ministero e giudice.
In particolare, non essendo configurabile un conflitto di competenza tra questi due organi, il P.M. aveva presentato Ricorso per Cassazione per “violazione di legge” e “abnormità” dell’Ordinanza, nella quale il giudice, disponendo il dissequestro delle cose sequestrate, gli aveva ordinato di curarne l’adempimento.
In tale pronuncia, la Suprema Corte - richiamando, tra le altre disposizioni, l’art. 655, co. 1, C.P.P., secondo il quale il Pubblico Ministero, salvo sia diversamente disposto, “cura d’ufficio l’esecuzione dei provvedimenti” - aveva affermato la generica competenza dell’organo dell’accusa a eseguire le decisioni del giudice.

 

Cass. Pen., Sez. I, Sent. 02.07/30.07.2012, n° 31037

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente -
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere -
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere -
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere -
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE CATANZARO - CONFLITTO;
nei confronti di
2) GIP TRIBUNALE LAMEZIA TERME;
avverso l'Ordinanza n° 1/2012 TRIBUNALE di CATANZARO del 26.01.2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. F. M. Iacoviello che ha chiesto dichiararsi la competenza del Gip del Tribunale di Lametia Terme.

Svolgimento del processo
1. Il 24.12.2011 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lametia Terme dichiarava la propria incompetenza a provvedere sulla richiesta di esecuzione del dissequestro, disposto con provvedimento successivamente confermato dal Tribunale del riesame il 01.12.2011. Osservava, in proposito, che dalle note della Guardia di Finanza in data 13.12.2011 e 09.12.2001 emergeva un contrasto tra imputato e istituto di credito (omissis) circa l'effettiva esecuzione del dissequestro e che, trattandosi di controversia sulle modalità attuative di un provvedimento cautelare, la competenza apparteneva al Tribunale di Catanzaro che aveva adottato l'ultima statuizione precettiva riguardo all'obbligo di restituzione.
2. Il 26.01.2012 il Tribunale del riesame di Catanzaro dichiarava a sua volta la propria incompetenza e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione. Argomentava che l'Ordinanza in data 01.12.2011 - adottata ai sensi dell'art. 309 C.P.P. a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione della precedente decisione - con la quale era stato disposto il dissequestro di 4/5 dello stipendio netto della ricorrente, accredito sul conto corrente bancario n° (omissis) intestato alla P. era stata superata dai successivi provvedimenti emessi, quale giudice procedente, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lametia Terme che, già in data 01.12.2010, aveva limitato l'originaria misura reale ad 1/5 della retribuzione e, successivamente, il 14.05.2011, aveva dissequestrato il conto corrente, oggetto dell'originario sequestro del 13.10.2010 e, quindi, dell'Ordinanza del riesame dell'01.12.2011.

Motivi della decisione
1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 C.P.P. e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
2. Il conflitto deve essere risolto con la dichiarazione di competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lametia Terme.
3.Come esattamente rilevato dal Tribunale del riesame, il provvedimento della cui esecuzione si controverte è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lametia Terme che, dopo avere disposto, l'01.12.2011, il parziale dissequestro di 4/5 dello stipendio netto della ricorrente, accredito sul conto corrente bancario n° (omissis) intestato alla P., ha, in seguito, e, precisamente, il 14.05.2011, ordinato il dissequestro del conto corrente, oggetto dell'originario sequestro del 13.10.2010 e, quindi, dell'Ordinanza del riesame dell'01.12.2011.
4. Deve essere, pertanto, dichiarata la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lametia Terme, cui gli atti vanno trasmessi.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lametia Terme, cui dispone trasmettersi gli atti.

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Cass. Pen., Sez. I, 01.04/07.05.09 n° 19168

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente –
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere –
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere –
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere –
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere –
ha pronunciato la seguente:


Sentenza/Ordinanza

sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIBUNALE MESSINA - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) CORTE D'APPELLO MESSINA;
Ordinanza del 23.01.2008 GIP TRIBUNALE di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Sentite le conclusioni del P.G. Dott. Ciampoli L. che ha chiesto dichiararsi la competenza del Gip del Tribunale di Messina.

Ritenuto in fatto
1. Con Istanza del 18.12.2008, pervenuta il 31.12.2008 alla Corte d'Appello di Messina, Q.R., condannato con Sentenza del G.i.p. del locale Tribunale alla pena di sette anni di reclusione in ordine al delitto di cui al D.P.R. n°309 del 1990, artt. 73 e 80, chiedeva, in attuazione della suddetta pronunzia, la restituzione della somma di denaro depositata sul libretto postale n° (omissis).
2. Il 07.01.2009 il Presidente della Corte disponeva la trasmissione della suddetta domanda al G.i.p. per quanto di sua competenza.
3. Il 08.01.2009 il G.i.p. del Tribunale di Messina disponeva la restituzione degli atti alla Corte d'Appello sul rilievo che la competenza a disporre l'immediata esecuzione della restituzione apparteneva alla Corte, cui il fascicolo era stato trasmesso prima del deposito dell'istanza.
4. Il 14.01.2009 la Corte restituiva gli atti al G.i.p. osservando che con il dissequestro delle somme erano venute meno le esigenze probatorie sottese alla misura cautelare reale ed era sorto automaticamente l'obbligo di restituzione all'avente diritto da parte della medesima Autorità giudiziaria che aveva disposto in tal senso.
5. Il 23.01.2009 il G.i.p. dichiarava la propria incompetenza con riferimento all'istanza di revoca del sequestro probatorio e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto, argomentando che, a seguito della trasmissione degli atti al giudice d'appello, spettava a quest'ultimo, che aveva la disponibilità degli atti, la competenza a dare esecuzione al disposto dissequestro della somma di denaro.

Osserva in diritto
1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici rifiutano di prendere cognizione di un provvedimento, così determinando una situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 C.P.P., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
Tale conflitto deve essere risolto nel senso indicato dal giudice che l'ha rilevato.
2. Secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, costituisce un principio generale del nostro ordinamento processuale affermazione che non può sorgere competenza a provvedere senza la relativa "investitura formale" (cfr. in tal senso Cass., Sez. Un., 08.05.1995, n° 7, R., rv. n° 200820; Cass., Sez. Un., 11.05.1995, M., rv. n° 200821). Essa avviene soltanto con la materiale trasmissione degli atti al giudice competente (Cass., Sez. I, 2.03.1998, n° 1267, rv. n° 210251).
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 590 C.P.P. e art. 91 disp. att. C.P.P., il giudice che procede deve essere, quindi, individuato in quello che la materiale disponibilità degli atti.
Pertanto, in caso di impugnazione, la competenza a provvedere passa dal giudice a quo al giudice ad quem in relazione al momento in cui, a norma dell'art. 590 C.P.P., vengono trasmessi gli atti (Cass., Sez. VI, 19.03.1991, B., rv. n° 186629; Cass., Sez. I, 07.12.1994, rv. n° 200252; Cass., Sez. I, 16.10.1994, rv. n° 199648; Cass., Sez. V, 02.10.1995, P., rv. n° 202654; Cass., Sez. VI, 30.12.2000, D.M., rv. n° 217747 con riferimento all'ipotesi di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione).
2. Alla luce di questi principi, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 590 C.P.P. e art. 91 disp. att. C.P.P., la competenza a provvedere in ordine alla domanda di restituzione della somma di denaro, di cui il G.i.p. aveva disposto il dissequestro con sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato, oggetto di impugnazione da parte dell'imputato, appartiene alla Corte d'Appello di Messina, giudice dell'impugnazione, cui gli atti erano stati trasmessi dal gip del locale Tribunale, e Autorità giudiziaria procedente che aveva la materiale disponibilità del fascicolo già da epoca antecedente rispetto alla data di presentazione dell'istanza.

P.Q.M.

Dichiara la competenza della Corte d'Appello di Messina, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 01.04.2009.
Depositato in Cancelleria il 07.05.2009.

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Cass. Pen., Sez. III, 25.02/30.04.04 n° 20380

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Aldo Sebastiano RIZZO – Presidente –
Dott. Pierlugi ONORATO (est.) – Consigliere –
Dott. Luigi PICCIALLI – Consigliere –
Dott. VittorioVANGELISTA – Consigliere –
Dott. Francesco NOVARESE – Consigliere –
ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul Ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Napoli, nel procedimento incidentale relativo a F. Di M., nata a (omissis), avverso l’Ordinanza resa il 19.6.2003 dal Tribunale di Napoli.
Visto il provvedimento denunciato e il Ricorso,
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Pierluigi Onorato,
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Vito Monetti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
osserva:

Svolgimento del procedimento
1 - Con Ordinanza del 17.3.2003 il Tribunale di Napoli, in sede di riesame avverso il sequestro preventivo di tre tettoie disposto a carico di F. Di M. in data 17.1.2003, disponeva il dissequestro delle cose sequestrate, ordinando altresì la trasmissione degli atti al pubblico ministero, competente per l'esecuzione, per l'ulteriore corso.
Il Procuratore della Repubblica napoletano, con nota del 19.3.2003, decretava la restituzione degli atti "alla cancelleria di provenienza per gli adempimenti amministrativi di sua competenza, non risultando alcuna esecuzione di cui debba occuparsi l'ufficio del Pubblico Ministero".
Il Tribunale del riesame, di ufficio, con provvedimento del 25.3.2003 (qualificato "come Ordinanza relativa alla esecuzione dell'Ordinanza" pregressa), disponeva nuovamente la restituzione degli atti alla Procura della Repubblica sul presupposto che non è configurabile un conflitto di competenza tra pubblico ministero e giudice.
In data 15.4.2003 il Procuratore della Repubblica proponeva incidente di esecuzione; e il Tribunale, previa trattazione camerale nel contraddittorio delle parti, con Ordinanza del 19.6.2003, dichiarava la competenza funzionale del Procuratore della Repubblica di Napoli per l'esecuzione dell'ordinanza di dissequestro in favore della predetta Di M., disponendo ancora la trasmissione degli atti allo stesso ufficio del pubblico ministero, "competente per l'esecuzione della presente Ordinanza, per l'ulteriore corso".
Ribadito che non è configurabile un conflitto di competenza tra pubblico ministero e il giudice, il Tribunale osservava, richiamando una pronuncia di questa Corte, che l'organo deputato alla esecuzione del provvedimento di dissequestro disposto dal giudice è il pubblico ministero, in base alla disposizione generale dettata dall'art. 655, co. 1, C.P.P.
2 - Il procuratore della Repubblica ha presentato Ricorso per Cassazione per violazione di legge e abnormità dell'ordinanza.
Con una motivazione molto diffusa critica l’inusuale prassi applicativa del Tribunale napoletano, che sembra derivare storicamente da una impropria generalizzazione dell'obbligo previsto dall'art. 92 disp. att. C.P.P. di trasmettere gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione delle misure cautelari disposte dal giudice, e che trasferisce sugli organi ausiliari del p.m. incombenze amministrative strumentali all'esecuzione della cessazione delle misure cautelari reali che invece spettano per legge alla cancelleria del giudice (formazione e/o trasmissione delle copie autentiche del provvedimento giurisdizionale da eseguire alla polizia giudiziaria).
In estrema sintesi denuncia contraddizione tra il dispositivo e lo stesso oggetto della procedura (che non riguardava un conflitto di competenza), nonché violazione o falsa applicazione dell'art. 73 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30.1.1941 n° 12), degli artt. 92 e 98 disp, att. C.P.P., degli artt. 306 e 665 C.P.P., degli artt. 655 C.P.P., 29 reg. es. C.P.P., art. 150 D.P.R. 115/2002, artt. 28 e 55 C.P.P.
In altri termini - secondo il ricorrente - l'Ordinanza impugnata configura una patente violazione del principio immanente al sistema processuale secondo cui ogni autorità giudiziaria provvede alla gestione amministrativa dei propri atti e provvedimenti attraverso gli uffici ausiliari dipendenti, mentre il pubblico ministero cura l'esecuzione dei provvedimenti del giudice nei soli casi previsti dalla legge.

Motivi della decisione
3 - Il Ricorso è infondato e va respinto.
L'ordinamento giudiziario attribuisce al pubblico ministero il compito di far "eseguire i giudicati e ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge" (art. 73 R.D. 30.1.1941 n° 12).
Questa competenza funzionale è successivamente riaffermata in via generale dall'art. 655, co. 1, C.P.P., secondo cui il pubblico ministero presso il giudice competente per gli incidenti di esecuzione ex art. 665 C.P.P. "cura d'ufficio l'esecuzione dei provvedimenti" "salvo che sia diversamente disposto". Giova sottolineare che la norma codicistica posteriore (come tale prevalente su quella anteriore) assegna al pubblico ministero detta competenza in via generale, salvo eccezioni positive, a differenza della vecchia norma dell'ordinamento giudiziario, che si limitava a rinviare alle ipotesi specifiche previste dalla legge.
Il principio trova infine riscontro positivo nell'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale (D.M. 30.9.1989 n° 334), il quale stabilisce che, quando un provvedimento del giudice diviene esecutivo (sia per mancanza di impugnazione, sia perché l'impugnazione non sospende l'esecuzione), la cancelleria dello stesso giudice trasmette senza ritardo l'estratto del provvedimento al pubblico ministero anzidetto, il quale a sua volta "promuove senza ritardo l'esecuzione del provvedimento".
Così ricostruito il chiaro sistema normativo nella soggetta materia, resta quindi da verificare se in tema di sequestro preventivo la legge "disponga diversamente".
La verifica è negativa, atteso che anche per la restituzione delle cose sottoposte a sequestro preventivo l'ordinamento processuale vigente non prevede una competenza esecutiva diversa da quella attribuita in via generale al pubblico ministero. Infatti, non bisogna confondere la competenza a deliberare la restituzione, che appartiene al giudice ai sensi degli artt. 321, co. 3, e 323 C.P.P. (salvo il potere eccezionale che spetta al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari ex art. 321, co. 3, secondo periodo) con la competenza a eseguire la restituzione già disposta, che continua a spettare al pubblico ministero in forza della norma generale già menzionata di cui all'art. 655 C.P.P.
Parimenti non si deve confondere la competenza del giudice dell'esecuzione ex art. 676 C.P.P. a decidere in ordine alla restituzione delle cose sequestrate, con la competenza esecutiva intestata al pubblico ministero: la prima infatti è attribuita al giudice per risolvere un contenzioso (c.d. incidente di esecuzione), su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore; la seconda, invece, è riservata al pubblico ministero come organo generale della esecuzione in materia penale.
Non è quindi pertinente richiamare il combinato disposto degli artt. 102 e 84 disp. att. Del C.P.P. (quest'ultimo ora abrogato, ma sostituito con l'art. 150 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30.5.2002 n° 115), giacché anche queste norme si riferiscono alla competenza a "disporre", cioè a deliberare, la restituzione, e non già alla competenza a eseguirla.
Per queste ragioni non può essere condivisa la Sentenza di Cass. Sez. I, n° 02204 del 05.6.1991, confl. comp. Proc. Rep. Pret. Napoli e Pret. Capri in proc. C., rv. n° 187397, laddove statuisce che "ai fini dell'individuazione dell'autorità giudiziaria competente a dare esecuzione ad un’Ordinanza di dissequestro, emessa a seguito di dichiarazione di nullità di un sequestro preventivo, bisogna far riferimento al combinato disposto degli artt. 665 nuovo C.P.P. 84 norme di attuazione D. Lgs. n° 271/89 (nella specie giudice competente è stato ritenuto il pretore che aveva emesso l'ordinanza di dissequestro e non il P.M., cui era stato trasmesso il provvedimento per l'esecuzione, facendo riferimento agli artt. 92 e 104 delle norme di attuazione).
In conclusione, si può ben riconoscere come immanente al sistema processuale il principio (invocato dal p.m. ricorrente) secondo cui ogni autorità giudiziaria provvede alla gestione amministrativa dei propri atti e provvedimenti attraverso gli uffici ausiliari dipendenti, a patto di chiarire però che questa competenza gestionale cessa laddove comincia una competenza che la legge positivamente assegna ad altra autorità giudiziaria.
Ciò significa che quando la legge assegna (in via generale o specifica) al pubblico ministero la competenza ad eseguire un provvedimento del giudice, la cancelleria di quest'ultimo curerà soltanto gli adempimenti amministrativi necessari per mettere in grado il pubblico ministero di dar corso all’esecuzione (per esempio fare copia integrale o per estratto del provvedimento da eseguire, e trasmetterla materialmente all'Ufficio del P.M.).

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il Ricorso.
Così deciso in Roma il 25.2.2004.
Depositata in Cancelleria il 30.04.2004.

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