Resp. sanitaria

RESP. SANITARIA - StarBene, "Anche l'ostetrica risponde dei danni al neonato?".

StarBene n°14 del 21.03.2017 - Articolo dell'Avv. Salvatore Frattallone LL.M.

Sono prossima al parto e vorrei sapere se l’ostetrica è responsabile, alla pari del ginecologo, di un'eventuale sofferenza fetale, e come ne risponde.

(da StarBene n° 14 del 21.03.2017, rubrica: Sportello dei diritti del paziente, pag. 10) 

«L’ostetrica deve richiedere l'intervento del medico ogni qualvolta emergono fattori di rischio per la madre, ma anche se ci sono sospetti di sofferenza fetale, compresi quelli evidenziati dal monitoraggio cardiotocografico, che durante il travaglio tiene d'occhio il battito del cuore del piccolo e le contrazioni uterine», risponde Salvatore Frattallone LL.M., Avvocato del Foro di Padova. «Infatti,

se riscontra anomalie nel tracciato o qualsiasi altra situazione potenzialmente a rischio, è gravata dal rispetto di una regola cautelare: attivarsi subito, con la sua competenza e professionalità, e richiedere anche l'intervento immediato del ginecologo. Se non lo fa, risponde delle eventuali lesioni al feto o della perdita del nascituro che, ai sensi dell’art. 17, comma primo, della legge n° 194/1978, le è imputabile come delitto colposo d'interruzione della gravidanza. Infatti, sin dal momento del ricovero, tra la futura mamma e l'ostetrica che l'assiste durante il travaglio, scatta un ‘contratto sociale’ che, anche se non formalizzato, obbliga la levatrice ad assumere una posizione di garanzia nei confronti della partoriente». 

 

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