Investigazioni

INVESTIGAZIONE PRIVATA - Report investigativo in appello e violazione del contraddittorio.

foto e video riprese da parte d'investigatore privato autorizzato

La produzione del report dell’investigatore privato nel processo penale di secondo grado, frutto di indagini che la difesa dell’imputato gli abbia commissionato ex art. 327-bis c.p.p., non è affetta da nullità assoluta ex art. 178, co. 1, lett. c), c.p.p. qualora le parti non siano state sentite ai sensi dell’art. 495, co. 1, c.p.p., se il contraddittorio sia stato comunque instaurato - anche dopo che sia stata dedotta la nullità - a seguito della successiva attività peritale.
Infatti, se in tale ambito il materiale video-fotografico é stato utilizzato e valorizzato dal perito nominato dalla Corte d’Appello e questi abbia svolto le operazioni dando modo alle parti di interloquire durante le relative operazioni peritali, nessuna censura può essere mossa alla sentenza che si basi su tale accertamento.

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Interviene la Corte Eu su privacy ed incarico da ente professionale.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea

La Corte giustizia Unione Europea, con la Sentenza Sez. III, 07.11.2013 n° 473/12 (Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) c. G.E., I.9 SPRL, G.F.), ha stabilito che l'attività di investigatore privato che agisce per conto di un organismo professionale al fine di individuare violazioni della deontologia di una professione regolamentata, nel caso di specie quella di agente immobiliare, rientra nell'ambito della deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lett. d), della Direttiva 95/46; inoltre, dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche - il quale è redatto in termini simili a quelli dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46 e che, per giunta, rinviano espressamente a questi ultimi - offre agli Stati membri la possibilità di prevedere deroghe all'obbligo di principio di garantire la riservatezza dei dati personali; tuttavia, il citato articolo 15, paragrafo 1, non può essere interpretato nel senso che, nelle situazioni che elenca, esso vincola gli Stati membri a prevedere un obbligo di comunicazione: di conseguenza, la direttiva 95/46 offre agli Stati membri la facoltà di prevedere una o più delle deroghe che elenca, ma che detti Stati non sono minimamente obbligati in tal senso.

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Il Garante privacy rilascia la nuova Aut. Gen. n° 6/2013.

detective privato
Puntuale come sempre, l'Autorità indipendente incaricata della tutela dei dati personali ha emesso l'Autorizzazione Generale n° 6/2013, che varrà per un anno e mezzo.
Essa contiene le prescrizioni per poter lecitamente trattare, da parte degli investigatori privati muniti della licenza prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S. e/o 222 disp., notizie ed informazioni altrui che si qualifichino per essere "sensibili", ovverosia idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica di una persona, le sue convinzioni religiose, fìlosofiche o di altro genere, le sue opinioni politiche oppure l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, politico, filosofico o sindacale, così come - e soprattutto - i dati personali idonei a rivelare il suo stato di salute e sua la vita sessuale.

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Il detective deponga sui fatti di cui al report.

bersaglio delle investigazioni private

L'attività degli Investigatori privati, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di loro elaborazione, rientra tra le attività senza valenza pubblicistica e costituisce attività professionale collocabile nel settore del commercio: i loro report d'indagine vanno quindi qualificati come "scritti del terzo", da valere nel processo quale prova atipica. Non si tratta infatti di scritti propriamente "neutri", ma "formati in funzione testimoniale", fuori dal procedimento e per sostenere la tesi di una parte in causa.
Ma quando le relazioni investigative potranno rivestire piena efficacia probatoria nel processo civile?

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Se teste, il detective europeo o elvetico può tacere sulle fonti confidenziali e non sarà reticente, ma se depone deve dire la verità.

teste reticente

In tema di segreto professionale, l'ordinamento processuale comprende, tra coloro che non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, gli investigatori privati autorizzati.
In questa categoria rientrano, con riguardo ad indagini effettuate all'estero, anche soggetti stranieri legittimati secondo l'ordinamento del proprio Paese, sempre che esistano disposizioni pattizie tra lo Stato italiano e il loro Stato relative al riconoscimento del titolo.
Anche per tali Investigatori privati, qualora rifiutino di indicare la fonte delle informazioni poste ad oggetto della loro deposizione, è dunque esclusa la punibilità per il delitto di testimonianza reticente.

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