Investigazioni

INVESTIGAZIONE PRIVATA - Condanna per violazione della privacy? Licenza addio.

Investigatore privato e violazione della privacyChi indaga violando la privacy è meglio che cambi lavoro.
Un detective privato lombardo aveva riportato una condanna per aver violato l’art 615-bis del codice penale. Anzi, la condanna risultava aggravata dall’a circostanza speciale, ad effetto speciale, del comma III di detta norma, per aver il reo agito esercitando la professione di investigatore privato. La norma sancisce la rilevanza penale delle interferenze illecite nella vita privata allorquando ci si procurano indebitamente immagini o notizie attinenti alla vita privata altrui o si tenta di procurarsele, con atti idonei diretti in modo non equivoco a raggiungere quello scopo delittuoso in ambito domiciliare o mediante captazione diretta o indiretta o divulgazione di ogni manifestazione di libertà della persona che in quel luogo si compia. Nel caso di specie, il Prefetto competente, quindi, gli aveva revocato la licenza, come dispone l’art. 134 T.U.L.P.S. Il detective privato aveva allora deciso d’impugnare del provvedimento amministrativo ablativo. Pur avendo ottenuto il bloccare in via provvisoria l’efficacia della revoca, il detective si è visto togliere comunque dal TAR l’autorizzazione prefettizia di polizia, 

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Rinnovata l'A.G. del garante privacy, con ritocchi su salute e vita sessuale.

Dal 01.01.2015 e sono a tutto il 2016 l'attività di indagine, civile e penale, di detective privati è stata autorizzata - per quanto attiene alla raccolta di informazioni e al trattamento di dati personali sensibili altrui - dal Garante con la nuova Autorizzazione Generale n° 6/2014, che sostituisce ed integra la precedente (n° 6/2013). Secondo la regola, il trattamento dei dati sensibili è lecito solamente se abbia luogo nel rispetto della legge (D.L.vo n° 196/03, del vigente Codice di deontologia e buona condotta per lo svolgimento di investigazioni difensive (di cui l'Avv. Salvatore Frattallone è stato parte attiva ai lavori della Commissione che ne ha curato la redazione) e delle specifiche prescrizioni indicate nel recentissimo provvedimento che il Garante ha adottato in forza dell'art. 40 del T.U. Privacy, per questa "determinata categoria di titolari". Si tratta, quindi, di una vera e propria fonte di diritto per il trattamento dei dati sensibili, che esenta i relativi destinatari dell'A.G. da richiedere al Garante specifiche richieste di autorizzazione ogni qual volta intendano effettuare trattamenti conformi alle prescrizioni impartite dall'Autorità di Garanzia.

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Tardiva cauzione e incameramento della fidejussione.

ESCUSSIONE PREFETTIZIA DEL DEPOSITO CAUZIONALEUn detective privato non ha adempiuto nel termine assegnato agli obblighi previsti dal D.M. n° 269/2010, che - oltre ad imporre un adeguato progetto organizzativo - ha stabilito l’obbligo di versare un deposito cauzionale ex art. 137 T.U.L.P.S. Il competente Prefetto lo ha sanzionato, per l’omissione, escutendo circa un terzo della sua garanzia fideiussoria e ordinandogli, come da «All. F» al D.M. n 269/2010, la ricostituzione integrale della medesima, che però è avvenuta solo tardivamente. L’investigatore è ricorso ai giudici amministrativi ma la sua impugnazione è stata respinta: secondo il T.A.R. infatti, nella fattispecie, è pacifico come «la sanzione irrogata si fondi, del tutto ragionevolmente, sul comportamento negligente del titolare dell'istituto Ricorrente, fatto di plurimi ritardi e titubanze […] non avendo egli curato con la dovuta sollecitudine il proprio interesse pretensivo ad adeguarsi alle prescrizioni normative». Invero, l’addebito che gli è stato mosso dalla prefettura, ritenuto legittimo dal T.A.R., è riconducibile al fatto che «il Ricorrente avrebbe dovuto attivarsi per tempo», per ottenere la garanzia bancaria necessaria per la prosecuzione dell’attività. Pur potendo sospendergli o revocargli la licenza in forza dell’art. 257-quater del Regolamento d’Esecuzione del T.U.L.P.S., la prefettura optò per la misura meno afflittiva e, ciò nonostante, l’investigatore privato rimase a lungo inerte. Nessuna censura, pertanto,

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INVESTIGAZIONE PRIV. - MP, stretta sulla vigilanza privata, serviranno certificazioni indipendenti.

(da mondoprofessionisti.it, newsletter n° 196 del 10.11.2014, da "Focus su...", di Salvatore Frattallone, Partner del network View net Legal)

Il 03.09.2014 scorso è entrata in vigore la norma regolamentare che impone la nuova forma di certificazione a tutta la vigilanza privata, dando così attuazione alla previsione contenuta nell’art. 260-ter, co. 1, del regolamento d’esecuzione del t.u.l.p.s. Ma tra un anno, verosimilmente, per gli i.v.p. cominceranno a fioccare sospensioni e revoche delle licenze prefettizie ex artt. 134 t.u.l.p.s. e 249 e ss. del relativo regolamento d’esecuzione, a causa del mancato o dell’insufficiente adeguamento alla certificazione stabilita dalle rigorose normative europee, per irregolarità o, persino, a cagione dell’eventuale falsità delle certificazioni di qualità e conformità esibite ai Prefetti. Con il D.M. n° 115 del 04.06.14 il Ministero dell'Interno ha rivoluzionato il settore, stabilendo le regole - caratteristiche e requisiti di certificazione - cui gli istituti di vigilanza privata dovranno assoggettarsi, per poter continuare ad operare in Italia. La conformità dei servizi, degli impianti e dei professionisti della sicurezza, dunque, sono cambiate repentinamente, costringendo le circa 800 aziende del comparto a scegliere, entro breve, se abbandonare il settore della sicurezza sussidiaria o se, per sopravvivere, cercare di ottenere il certificato indipendente di conformità. Compiuti gli accertamenti preliminari presso l’i.v.p. e attestata la sua conformità,

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INVESTIGAZIONE PRIV. - Vigilanza, pericolo d’infiltrazioni mafiose e revoca della licenza prefettizia.

VigilanzaChe succede se a gestire, di fatto, l'attività di vigilanza privata è un condannato per gravi delitti contro il patrimonio? A quali condizioni è legittima la revoca dell'autorizzazione prefettizia, con la quale erano stati autorizzati piantonamento armato, guardie particolari giurate, sorveglianza notturna e diurna ed altro ancora? 
L'autorizzazione prefettizia deve venir meno qualora la p.a. ritenga che difetti il requisito della buona condotta, di cui all’art. 11, co. 2, T.U.L.P.S., che costituisce la condizione per il mantenimento dell’autorizzazione di polizia. Parimenti, “la licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare”, come stabilito dagli artt. 257-quater RD n° 635/40 e 136 RD n° 773/31, nel caso in cui sia accertata, dalla polizia amministrativa, la violazione dell'obbligo di cui all’art. 8 T.U.L.P.S. di esercitare personalmente l'attività autorizzata. L'art. 257-quater, lett. c), del Regolamento d’esecuzione, invero, dispone che la licenza è revocabile per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell’istituto di vigilanza.

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