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PENALE - Finalità esplorative e perquisizione di banche-dati ex art. 248 c.p.p.

Publié par Avv. Salvatore Frattallone. Publié dans Penale

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La lettera dell'art. 248, co. 2, c.p.p., laddove richiama le "banche", non può che riferirsi ai soli istituti di credito, in relazione ai quali è stata estesa la possibilità di esaminare, presso gli stessi, oltre che "atti, documenti e corrispondenza" anche "dati, informazioni e programmi informatici".
Nulla consente di dilatare estensivamente l'accezione del nomen "banche" fino a comprendere le "banche-dati" presenti presso qualsiasi altro ente o struttura privata o pubblica, tanto più che il termine "banca-dati", omologo della corrispondente espressione inglese "data-base",

non risulta adoperato dal legislatore nazionale, il quale, laddove ha inteso riferirsi ad un centro di raccolta e gestione di dati informatici, ha impiegato la diversa specifica dizione di "sistema informatico o telematico".
Nel contempo - secondo la S.C. - "è da escludere un preventivo ed indefinito monitoraggio di un sistema" telematico "in attesa dell'eventuale e futura comparsa del dato da acquisire a base delle indagini: si verrebbe altrimenti ad integrare un nuovo ed anomalo strumento di ricerca della prova, con finalità nettamente esplorative, di mera investigazione (paragonabile alle intercettazioni), che nulla ha a che fare con la perquisizione".
Per inciso, vale la pena di sottolineare che, alloquando s'introdusse la novellata previsione di tale mezzo di prova nel 2008, si stabilì che - comunque - l'attività di ricerca presso le (vere e proprie) banche deve salvaguardare le esigenze di riservatezza e di segretezza che tutelano la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, talché la ricerca del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, da eventualmente sequestrare, dev'essere preceduta da quell'attività facoltativa (compiuta dagli ufficiali della p.g. operante o direttamente dalla stessa A.G.) consistente nel previo "esame" degli atti, dei documenti, della corrispondenza, dei dati delle informazioni e dei programmi informatici oggetto d'una richiesta di esibizione e consegna.
Conseguentemente, dall'espletamento di quest'ultima attività, soltanto "prodromica", potrebbe non derivare l'esigenza di procedere alla perquisizione, la quale potrà venire eseguita, in caso di rifiuto opposto dall'istituto di credito, soltanto dall'A.G., trattandosi di atto non delegabile alla p.g.

 

Cass. Pen., Sez. IV, 17.04/24.05.2012, n° 19618

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antonio, Presidente
Dott. ROMIS Vincenzo, Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto, Rel. Consigliere
Dott. MARINELLI Felicetta, Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia, Consigliere
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul Ricorso proposto da: P.M. presso il Tribunale di Pisa;
nei confronti di: R. LTD (omissis);
avverso l'Ordinanza n° 17/2011 del Tribunale della Libertà di Pisa del 23.09.2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Umberto Massafra;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore, Avv. A.D., del Foro di Monza, in sostituzione dell'Avv. G.C., per R. LTD, che chiede il rigetto del Ricorso.

Svolgimento del processo e Motivi della decisione
Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa avverso l'Ordinanza in data 23.09.2011 del Tribunale del Riesame di Pisa con cui veniva accolta la richiesta della compagnia aerea "R. LTD" e conseguentemente annullato il Decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura medesima delle credenziali di accesso al sistema informatico di prenotazione dei voli on-line, motivato dall'esigenza di poter identificare per tempo - in base ad una serie di parametri sintomatici desumibili dalle modalità di prenotazione dei voli (soprattutto eseguite last minute, in orario notturno, con rientro programmato entro pochissimi giorni dall'arrivo) - i passeggeri sospettabili di fungere da corrieri internazionali di stupefacenti (cd. ovulatori).
Il Tribunale rilevava che il provvedimento di perquisizione e sequestro impugnato mirava non tanto ad acquisire elementi di conoscenza in ordine ad una o più notitiae criminis determinate, quanto a monitorare in modo illimitato, preventivo e permanente il contenuto di un sistema informatico onde pervenire per suo tramite all'accertamento di reati non ancora commessi, ma dei quali si ipotizzava la futura commissione da parte di soggetti ancora da individuarsi e negava che la parola "banche" contenuta nel novellato art. 248, co. 2, c.p.p. (richiamato a giustificazione del provvedimento censurato dalla Pubblica Accusa), si potesse riferire anche alle "banche-dati" e non già solo agli "istituti di credito".
Il P.M. ricorrente, dopo aver premesso la ricostruzione degli antecedenti dell'emissione del provvedimento de quo, contestava entrambe le suddette argomentazioni del Tribunale, dolendosi dell'inosservanza della disciplina processuale di cui all'art. 248, co. 2, c.p.p. e dell'erronea applicazione della disciplina processuale indicata nell'art. 247, co. 1, c.p.p.
E' stata depositata una memoria difensiva nell'interesse della Compagnia aerea "R. LTD" a confutazione delle argomentazioni prospettate dal ricorrente.
Il Ricorso è infondato e va respinto.
La perquisizione, ai sensi dell'art. 247, co. 2, c.p.p. (introdotto dalla L. n° 48/2008), è consentita "quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorchè protetto da misure di sicurezza".
Emerge, quindi, chiaramente, già dal testo letterale della norma, che i dati in questione devono già essere presenti nel sistema informatico al momento in cui viene disposta ed eseguita la perquisizione: e di certo le credenziali di accesso al sistema informatico di prenotazione dei voli on-line non rientrano in alcuna delle categorie sopra menzionate, non potendosi, in radice, logicamente ritenere "pertinenti al reato", laddove, per giunta, un reato non si sia ancora concretizzato e nemmeno per vaghi tratti delineato.
Infatti, "l'ordinamento processuale colloca i provvedimenti di perquisizione e sequestro tra i mezzi di ricerca della prova, tali provvedimenti presuppongono perciò l'esistenza di una "notitia criminis" e l'avvenuta iscrizione del procedimento nel relativo registro.
Coerentemente con tale collocazione, per l'emissione del provvedimento è richiesta la forma del decreto motivato che deve necessariamente contenere l'indicazione della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali di tempo, luogo e azione nonchè della norma penale che si intende violata, non essendo sufficiente la mera indicazione del titolo di reato..." (Cass. Pen., Sez. VI, n° 2473 del 17.06.1997, rv. 209122 e successive conformi).
Pertanto, è da escludere un preventivo ed indefinito monitoraggio del sistema predetto in attesa dell'eventuale e futura comparsa del dato da acquisire a base delle indagini: si verrebbe altrimenti ad integrare un nuovo ed anomalo strumento di ricerca della prova, con finalità nettamente esplorative, di mera investigazione (paragonabile alle intercettazioni), che nulla ha a che fare con la perquisizione.
Correttamente, inoltre, il Tribunale ha escluso la fondatezza dell'interpretazione offerta dalla Pubblica Accusa del nuovo testo dell'art. 248, co. 2, c.p.p. a giustificazione del provvedimento censurato.
Infatti, la locuzione contenuta nell'art. 248, co. 2, c.p.p. (anch'esso novellato dalla L. n° 48/2008) laddove richiama le "banche" (termine già adoperato nel previgente testo della norma in questione) non può che riferirsi, come in precedenza previsto, solo agli istituti di credito, in relazione ai quali è stata estesa la possibilità di esaminare, presso di essi, oltre che "atti, documenti e corrispondenza" (già contemplati in precedenza) anche "dati, informazioni e programmi informatici".
Nulla consente di dilatare estensivamente l'accezione di "banche" fino a comprendere le "banche-dati" presenti, per giunta in continuo aggiornamento automatico, presso qualsiasi altro ente o struttura privata o pubblica, tanto più che, come acutamente rilevato dall'Ordinanza impugnata, il termine banca-dati, omologo della corrispondente espressione inglese "data-base", non risulta mai adoperato dall'ordinamento giuridico italiano il quale, laddove ha inteso riferirsi ad un centro di raccolta ed gestione di dati informatici, ha impiegato la diversa specifica dizione di "sistema informatico o telematico" (come nel soprarichiamato art. 247, co. 2, c.p.p. al pari degli artt. 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quinquies e 640-ter c.p.).
Consegue il rigetto del Ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il Ricorso.

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