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PENALE - Frode informatica e luogo di consumazione del reato.

Publié par Avv. Salvatore Frattallone. Publié dans Penale

frode informaticaDove si consuma il delitto di frode informatica, ai fini della competenza per territorio? Dal punto di vista temporale, il delitto si perfeziona, stando alla lettera dell'art. 640-ter c.p., allorquando il reo, mediante la condotta fraudolenta, procuri a sé o ad altri l'ingiusto profitto con altrui danno, secondo il tipico schema dei reati contro il patrimonio: il conseguimento dell'ingiusto profitto rappresenta infatti l'evento naturalistico richiesto per la consumazione. Per ciò che attiene all'individuazione della competenza territoriale, si è sostenuto che si debba aver riguardo al luogo di esecuzione dell'attività manipolatoria del sistema di elaborazione dei dati, la quale può coincidere con il conseguimento del profitto anche non economico. Con la sentenza qui sotto riportata, invece, la Cassazione ha precisato che bisogna guardare al luogo del profitto, ovverosia - nel caso di specie - dell'accredito, su conto dell'imputato, della somma frodata,

anziché al luogo in cui è stata compiuta l'attività manipolativa o di alterazione del sistema. Una particolare tipologia di frode informatica è peraltro costituita dal c.d. phishing, che è un peculiare fenomeno di "ingegneria sociale" diretto al «furto d'identità», tramite messaggi di varia natura che inducono l'internauta a comunicare, al lestofante che commette il computer crime, il proprio account e la password, così autorizzandolo ad effettuare a sua insaputa pagamenti da conti bancari o con carte di credito. 

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Cass. Pen., Sez. I, Sent. 07.10/07.11.2014 n° 46101

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto, Presidente
Dott. ZAMPETTI Umberto, Consigliere
Dott. VECCHIO Massimo, Rel. Consigliere
Dott. NOVIK Adet Toni, Consigliere
Dott. CASSANO Margherita, Consigliere
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Roma nei confronti del Tribunale di Bari;
con l'Ordinanza n° 4904/2013 del Tribunale di Roma, del 19.05.2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Massimo Vecchio;
udito, altresì, in camera di consiglio il Pubblico Ministero, in persona del Dott. Enrico Delehaye, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte Suprema, il quale ha concluso per la affermazione della competenza del Tribunale ordinario di Foggia.

Svolgimento del processo
1. - Con ordinanza dibattimentale, deliberata alla udienza del 19.05.14, nel giudizio a carico di C.T., imputato di frode informatica commessa in danno di M.F. e di G. R., con profitto della somma di € 4.200,00 trasferita dal conto corrente postale delle vittime a quello del giudicabile, acceso presso l'ufficio postale di (omissis), il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, ha rilevato conflitto positivo di competenza nei confronti del Tribunale di Bari e ha ordinato la trasmissione degli atti a questa Corte regolatrice e gli altri incombenti di rito.
Il Giudice remittente ha esposto che nel corso della istruzione dibattimentale, all'esito della esame della persona offesa M.F., era emerso che pendeva giudizio a carico del C.T., dinanzi al Tribunale ordinario di Bari, per il medesimo fatto, contestato, tuttavia, come commesso in (omissis), luogo di residenza dell'imputato.
Il Tribunale ha rimesso, a corredo della Ordinanza, copia dei Decreti di citazione a giudizio emessi dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, il 17.12.12, n° 49921/2010 R.G.N.R, e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bari il 12.07.11, n° 18027/2010 R.G.N.R.

Motivi della decisione
2. - Il conflitto positivo di competenza, ammissibile in rito - entrambi i Giudici prendono cognizione del medesimo fatto (sebbene con indicazione di diverso luogo di commissione) attribuito alla stessa persona - deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del Tribunale di Foggia.
Il delitto di frode informatica si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui (Sez. VI, n° 3065 del 04.10/14.12.99, P.m. e D.V., rv. 214942).
Tale principio deve essere ribadito, pur se alcuni successivi arresti massimati hanno indicato quale criterio di collegamento della competenza il "luogo di esecuzione della attività manipolatoria del sistema di elaborazione dei dati" o "il luogo di esecuzione della alterazione del funzionamento del sistema" (cfr. Sez. II, n° 6958 del 25.01./23.02.11, G. e altri, rv. 249660 e Sez. III, n° 23798 del 24.05./15.06.12, C. e altro, rv. 253633). Per vero, nei succitati casi scrutinati è dato rilevare la corrispondenza tra cronologica e spaziale tra l'attività frodatoria del soggetto attivo (di alterazione o manipolazione del sistema informatico) e il conseguimento del profitto.
Per vero, la tipizzazione normativa della condotta concerne precipuamente il conseguimento del profitto ingiusto, rispetto al quale si pongono in alternativa le strumentali condotte di alterazione del sistema informatico e di intervento, o accesso, abusivi, "senza diritto con qualsiasi modalità" (art. 640-ter, co. 1, c.p.).
Nella specie, pertanto, il reato si è consumato in (omissis) con l'accredito dalla somma frodata su conto dell'imputato, acceso presso il locale ufficio postale.
Conseguono la declaratoria della competenza del Tribunale ordinario di Foggia, la trasmissione degli atti al ridetto Giudice (fermo restando l'esercizio l'azione penale validamente esercitata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario, avente sede nel capoluogo del Distretto, ai sensi dell'art. 51, co. 3-quinquies, c.p.p.) e la comunicazione di copia della presente sentenza ai Tribunali di Bari e di Roma.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Foggia, cui dispone trasmettersi gli atti.
Si comunichi ai Tribunali di Bari e di Roma.
Così deciso in Roma, il 07.10.14.
Depositato in Cancelleria il 07.11.14

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