Penale

PENALE - È legge la nuova custodia cautelare: presupposti più rigidi e meno discrezionalità per il giudice con obblighi rafforzati di motivazione.

esci gratis di prigione(da cnf.it, Aggiornamenti legislativi, Newsletter n° 248 del 14.04.2015)

Il Senato, giovedì 9 aprile scorso, ha approvato in via definitiva, con 177 voti favorevoli, 12 contrari e 30 astenuti, le norme che disciplinano la custodia cautelare, introducendo nel codice di procedura penale limiti all’adozione di misure restrittive della libertà in assenza di una condanna definitiva.
Il provvedimento “Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità”, d'iniziativa parlamentare, si prefigge l’obiettivo- condiviso dal Governo- di limitare l’applicabilità delle misure privative della libertà personale e, in particolare, della custodia cautelare in carcere.
Le modifiche introdotte si aggiungono, integrandole, a quelle già in vigore sulla base di provvedimenti precedentemente adottati, quali il decreto legge n. 78/2013 “Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena” - convertito in legge 94/2013- che dispone in via generale che la custodia cautelare in carcere possa comminarsi solo per i reati per i quali la pena non sia inferiore nel massino a 5 anni e per i reati di finanziamento illecito ai partiti; e il decreto legge 92/2014 cosiddetto Torreggiani, 

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PENALE - ACCESSO ABUSIVO A SISTEMA INFORMATICO E PROVA AL DI LA' DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO.

Un P.M. aveva impugnato una Sentenza d'assoluzione, sostenendo che dal contesto delle indagini svolte erano emersi elementi tali da portare ad ascrivere il delitto di accesso abusivo al sistema telematico della Procura da parte di un appartenente alle forze dell'ordine, benché l'accesso dovesse ritenersi eseguito sfruttando le credenziali di altra persona, pure abilitata all'accesso riservato: poiché la sentenza non aveva valorizzato siffatti elementi di fatto, l'assoluzione appariva, secondo il P.M., frutto di una motivazione illogica. La Cassazione, invece, nel dichiarare inammissibile il Ricorso, ha precisato che siccome nella Sentenza erano stati specificati tutti gli elementi di segno opposto, doveva ritenersi corretta la decisione di non aver raggiunto la prova della responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. E' stata la legge n° 46/2006 a stabilire che alla condanna si pervenga solo quando l'imputato possa essere dichiarato colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio». 
Il giudice, infatti, deve sempre verificare - una volta che siano state superate tutte le questioni preliminari e processuali e, altresì, che non ricorra un'autonoma causa di proscioglimento ex art. 529 c.p.p. - se è emersa la prova piena della responsabilità dell'imputato: i principi del processo accusatorio consentono di pronunciare la condanna dell'imputato solo se questi risulti colpevole del reato contestatogli dalla Pubblica accusa, il che implica che sia stata superata la presunzione d'innocenza che la nostra Carta costituzionale ha sancito all'art. 27, co. 2, e che costituisce la pietra angolare del processo penale. Con una nota decisione (Cass., Pen., Sez. I, 21.05/29.07.2008 n° 31456, F., ced 240763), si è stabilito che 

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PENALE - CONVEGNO 24.03.2015 A CASTELFRANCO V.TO, FRATTALLONE: «FOCUS CRIMINALITÀ»

TIZIANA MILANI

24 MARZO 2015


C O N V E G N O


Castelfranco Veneto - Via Monfenera‎ n° 32 (Treviso) 

- “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”‎ -
(Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, Art. 3, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 10 gennaio 1948) 

 
Programma

- ore 20.30: inizio convegno. - ore 20.45: introduzione del Dott. Cristian Antonello, «Perché sosteniamo Tiziana Milani, candidato sindaco della Città di Castelfranco Veneto».
- ore 20.55: intervento di Tiziana Milani, «Le tematiche della sicurezza e le criticità a Castelfranco: microcriminalità, sicurezza nelle frazioni, lotta al degrado, gestione di immigrazione e accattonaggio». 
- ore 21.10: intervento dell’Avvocato Salvatore Frattallone, penalista, «Focus criminalità: l'analisi del fenomeno, i possibili rimedi. L'aumento record dei reati nella Marca; la tenuità del fatto come nuova causa di non punibilità; i nuovi poteri del Sindaco sulla sicurezza urbana e le Ordinanze contro la mendicità invasiva, l'accattonaggio molesto, lo spaccio, il danneggiamento e il degrado, lo sfruttamento della prostituzione; le ronde anticrimine e quelle 2.0 sui social; le convenzioni con la Vigilanza privata a tutela dei beni comunali e dei beni dei privati; la rete di videosorveglianza pubblico-privata per la smart-security; l'assicurazione contro i furti; la legittima difesa domestica e l'uso delle armi».

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PENALE - VOLUNTARY DISCLOSURE 2015, ovvero come far tornare in Italia - con l’expertise di View net Legal - i beni e le attività finanziarie detenuti «in nero» all’estero.

View net Legal - la rete professionale che vanta esperti d’eccezione in materia di antiriciclaggio, di paradisi fiscali, trust e di diritto societario, familiare e successorio, amministrativo, lavoro e tributario, commercio internazionale e penale e che sa valorizzare le diverse competenze privilegiando il lavoro d'equipe - è al fianco dei contribuenti italiani, che avranno tempo (per sanare i fatti anteriori al 30.09.2014) sino al 30 settembre 2015 per la «voluntary disclosure».

Mettiamo infatti che taluno abbia accantonato, nel corso del tempo, del contante detenendolo in banche straniere. Poniamo pure che lo stesso sia intestatario di uno o più immobili all’estero, che magari neanche affitta. Facciamo anche il caso che il cittadino italiano abbia persino a disposizione delle attività finanziarie allocate nel BelPaese, non avendole a sé direttamente intestate ma tramite la schermatura di una società fiduciaria d’oltralpe, che risulti formalmente titolare delle relative quote pur sempre riconducibili al medesimo soggetto. Si può regolarizzare la situazione? 

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PENALE - L'art. 131-bis c.p., in vigore dal 02.04.2015, è rinunciabile da parte dell'indagato/imputato? Caratteri della "particolare tenuità del fatto" che rende il reo non penalmente punibile.

not guilty isn't innocent

D.L.vo n° 28/2015: "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014 n° 67".

Il principio su cui si fonda la norma, in vigore 02.04.2015, prevede che quando l’offesa sia tenue e il comportamento non sia abituale, la relativa tutela è demandata alla sede civile. Il giudice dovrà tener conto dell’entità dell’offesa, delle circostanze del fatto, della personalità dell’autore e della natura del bene tutelato: Il fatto è da considerarsi come “tenue” quando:
- l’offesa è particolarmente tenue, tenendo conto sia della modalità della condotta e sia dell’esiguità del danno o del pericolo;
- il comportamento dell’autore non sia abituale.
In ogni caso, però, ricorrendo determinate ipotesi, il fatto non può venire considerato di particolarmente tenuità: nel caso di reato commesso per motivi abietti o futili o con sevizie o crudelta', anche solo in danno di animali, o se sussiste la minorata difesa della vittima, anche in  riferimento alla sua eta' oppure se la condotta del reo ha causato, come conseguenze non volute, morte o lesioni personali gravissime d'una persona. ll legislatore ha poi stabilito quando il comportamento debba ritenersi abituale, ai fini di questa disposizione: 

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