PENALE - La Consulta dichiara incostituzionale l'opposizione della p.o. al procedimento per decreto: le vittime di reato restano al palo.
La Corte Costituzionale, con Sentenza n° 23/2015 del 28.01.15 (Presidente: Criscuolo, Redattore: Napolitano) depositata il 27.02.2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 459, co. 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel procedimento penale per decreto, nei casi di reati perseguibili a querela di parte, attribuiva la facoltà al querelante di opporsi alla definizione del procedimento con l'emissione del decreto penale di condanna, per violazione degli artt. 3 (canone di ragionevolezza) e 111 co. 2 (principio della ragionevole durata del processo) Cost.
La Consulta, così, prosegue nell’opera di demolizione della presenza della parte civile nel processo penale, cancellando la norma che consentiva di evitare cospicui sconti di pena all’imputato (fino al dimezzamento della pena altrimenti irrogata) permettendo alla persona offesa, che avesse sporto querela, di essere presente al processo, di sostenere le ragioni dell’accusa apportando nuovo materiale probatorio durante l’istruttoria dibattimentale e di chiedere e, spesso, ottenere la sua condanna senza doversi sobbarcare anche un separato giudizio civile (lungo, dispendioso e foriero di pronunce talvolta contrastanti col giudicato penale). Quel che stupisce non è il disfavore dell’Ordinamento per le ragioni delle vittime dei reati. Questa è cosa risaputa, per coloro che varcano quotidianamente le soglie delle aule dei palazzi di giustizia italiani.