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PRIVACY - LaStampa.it, "Come cambia la sanità ai tempi di Facebook".

Publié par Avv. Salvatore Frattallone. Publié dans Privacy

Come cambia la sanità ai tempi di Facebook
Condividere su social network episodi di malasanità (veri o anche solo vissuti come tali) potrebbe essere un reato. Con l’aiuto di esperti legali vi spieghiamo come evitare l’accusa di diffamazione

(da lastampa.it, di Fabio Di Todaro, sezione: Tecnologia, ed. del 17.03.2017)

La segnalazione di quella che si ritiene essere una errata gestione di un caso clinico viaggia sempre più spesso sui social network: con Facebook a farla da padrone. Sono però in pochi i pazienti, o i loro parenti, a sapere che un simile atteggiamento rischia di configurare un reato. La probabilità risulta tanto più alta quanto più si ricorre a scatti fotografici e video. Questi, una volta immessi nella rete, possono risultare l’elemento in grado di determinare una violazione dei dati personali. Attenzione va posta pure ai criteri di visibilità di un post sulla propria bacheca, tenendo a mente che la portata di un’informazione veicolata attraverso un social network è più ampia di quella garantita da una lettera pubblicata su un quotidiano.  

L’INSIDIA SI CHIAMA DIFFAMAZIONE  
A fare chiarezza sul tema sono gli avvocati del pool «View net Legal». Il loro giudizio, in merito all’opportunità di segnalare disservizi ospedalieri in rete, è abbastanza chiaro:

«Immagini, video o audio possono essere raccolti liberamente se sono destinati a restare nella sfera personale di chi li acquisisce», afferma Salvatore Frattallone, legale di Padova esperto di tutela della privacy e diritto sanitario, al vertice del network di professionisti. Diversa invece è la questione se si desidera divulgare i documenti raccolti. In questo caso occorre sempre l’autorizzazione da parte delle persone coinvolte: in un’immagine così come in una registrazione, audio o video. Ok che non serve se invece si è documentato un comportamento da parte di un medico o di un infermiere perseguibile penalmente: a patto però che la prova venga allegata a una denuncia da presentare all’autorità giudiziaria, non alla gogna mediatica dei social network. Su questo punto il garante della Privacy s’è espresso senza possibilità di fraintendimenti: se le informazioni sono caricate online e risultano visibili liberamente da parte di chiunque si connetta al web, operano le più stringenti regole della privacy. L’insidia più prossima rimanda al reato di diffamazione, che si concretizza nel momento in cui si lede l’altrui reputazione dinanzi ad almeno tre persone.   

GLI SPAZI VIRTUALI DI DENUNCIA SU FACEBOOK  
La questione è divenuta d’attualità dopo i recenti fatti di Nola . L’aver immortalato i pazienti curati per terra per mancanza di posti letto ha scoperchiato un vaso di Pandora: denunce, interviste e l’individuazione di decine di gruppi su Facebook. Si tratta per lo più di comunità «chiuse», in cui è possibile accedere per invito, che vengono utilizzate per raccogliere le segnalazioni sui disservizi delle varie strutture sanitarie italiane. In questi spazi, dietro l’errata convinzione di non essere rintracciabili, gli utenti riportano accadimenti, spesso corredati di materiale multimediale. E, aspetto più preoccupante, prediligono un simile «sfogo» alla possibilità di denunciare un eventuale caso di malpractice alle autorità competenti. Come ricorda Frattallone, però, «un paziente che riprenda un’operazione chirurgica o che scatti delle fotografie di luoghi o persone impiegate all’interno di una struttura sanitaria rischia di violare il decreto legislativo 196 del 2003 e d’incorrere nella commissione di un reato». Il pericolo non c’è se il materiale è destinato a rimanere nella sfera personale di chi lo acquisisce, mentre rischia di concretizzarsi se «la diffusione dà conoscenza reiterata dei dati personali altrui, se la trasmissione coinvolge un numero indeterminato di soggetti o se è rivolta a persone dall’identità incerta».   

PUÒ BASTARE UN «LIKE» A METTERCI NEI GUAI  
Il fatto di caricare foto altrui su di un profilo facebook (o un gruppo), purché «chiuso», non pone al riparo da ripercussioni penali. Per essere colpevoli del delitto di diffamazione basta infatti un commento offensivo o un «like» posto in calce a uno scritto analogo. Peraltro, nel processo penale, si può innestare una causa civile se la vittima intende ottenere un risarcimento per la reputazione che gli è stata lesa. «In questi casi opera l’articolo 595 del codice penale - chiosa il legale -. È fuori discussione che il binomio composto da immagine e didascalia risulti idoneo a ledere la professionalità o l’immagine dell’ospedale, al pari di quella delle persone riprese in video e dileggiate». Meglio pensarci due volte, prima di sfilare lo smartphone dalla tasca e lasciarsi andare a commenti ingiuriosi. 

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