Internazionale

INTERNATIONAL TRADE - Export compliance about Dual Use items: catch all and catch more clauses.

Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in Commercio internazionale

L’EU vorrebbe sempre poter avere il controllo su tutte le esportazioni. Ma ci sono dei beni, i cc.dd. Dual Use - ovverosia prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che potrebbero essere adoperati sia in ambito civile che militare, che possono avere un utilizzo non esplosivo o che potrebbero venire impiegati per fabbricare di armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari -  che rientrano nel novero delle esportazioni rischiose, ai sensi del Regolamento (CE) n° 428/2009 (modificato con Reg. (EU) n° 388/12) e che, pertanto, sottostanno a un regime che è stato reso persino più rigoroso con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (EU) n° 2420/2015, che contiene l'elenco aggiornato dei Dual Use. 

Un’adeguata «export compliance» aziendale è il presupposto per dar corso ad operazioni commerciali con l’estero nel rispetto della prescritta «due diligence» nei confronti del «cliente finale» e, più in generale, del dettato normativo, poiché compliance significa conoscenza aggiornata delle disposizioni e delle procedure di controllo sull’esportazione, sui transiti e sull’intermediazione (per ciò che attiene all’attività di prevenzione, da svolgersi internamente all’impresa esportatrice, per anticipare le verifiche che le autorità doganali e di controllo porranno successivamente e formalmente in essere, cfr. EIFEC). L’attività di compliance, scatta anche prima della fase contrattuale e deve anzi precedere il perfezionamento dell’accordo commerciale. Il che significa che il legale, esperto di International Business Law, deve sapere se e quando l’operazione può essere lecitamente compiuta, senza avventurarsi su percorsi a lui ignoti. Il regime comunitario di controllo sulle esportazioni, sul trasferimento, sul transito e sul brokeraggio di prodotti duali si articola  (Art. 9, par. 2, del Reg.)  sulla presenza delle merci in un elenco, nel qual caso v’è la competenza dello Stato membro al rilascio dell’autorizzazione all’esportazione. Detto elenco, che è in continuo aggiornamento, è quello previsto nell’Allegato I del Regolamento ed é ripartito in 10 categorie e in sottocategorie (segnatamente, 0 = materiale nucleare, impianti, e varie. 1 = prodotto chimici, microrganismi e tossine. 2 = trattamento e lavorazione dei materiali. 3 = elettronica. 4 = computers. 5 = telecomunicazioni e sicurezza dell’informazione 6 = sensori e laser. 7 = materiale avionico e di navigazione. 8 = materiale navale. 9 = sistemi di propulsione di veicoli spaziali). La disciplina prevede altresì la necessità per l’esportatore di munirsi di un’autorizzazione anche nel caso di talune merci, non ricomprese nell’elenco, tenuto conto della loro potenziale dualità: questo è il senso della clausola generale «catch all clause» (di cui al comma 1 dall’art. 4 Reg. (CE) 428/2009). Ragion per cui l’esportazione è subordinata ad autorizzazione ogniqualvolta vi sia stata la comunicazione, da parte delle autorità dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito, circa il fatto che le merci, o una loro parte, sono o possono essere destinate a diventare parte di armamenti o all’impiego per armi chimiche, biologiche o nucleari o missili e loro vettori di lancio. Inoltre opera, in materia di controllo delle esportazioni EU sui beni duali, anche il principio generale del «catch more» (di cui al comma 2 dell’art. 4 Reg.), per il quale persino la sola destinazione delle merci verso un Pese (di acquisto o di destinazione) verso il quale è stato disposto l’embargo sugli armamenti (imposto dall’ONU o comunque vincolante) impone il previo rilascio di un’autorizzazione. Altrettanto è a dirsi nel caso in cui vi sia la consapevolezza diretta delle precedenti potenziali destinazioni (art. 4, comma 3,  Reg.).   

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