Internazionale

INTERNATIONAL TRADE - Arbitrato commerciale internazionale e conflitto d'interessi dell'arbitro: le linee guida della International Bar Association.

International Bar Association

«È interesse di tutti i membri della comunità dell’arbitrato internazionale che gli arbitrati internazionali non siano intralciati dall’aumento dei problemi legati ai conflitto di interesse», recita il Punto n° 3 dell’Introduzione delle Linee Guida IBA, che detta le «Guidelines on Conflicts of Interest represent the most comprehensive work to date defining the framework by which the impartiality of arbitration in the international arena can be most effectively assured».
Le guidelines sono frutto di un lavoro collettivo (the «document was originally prepared in English by a working group» and «was adopted by IBA Council Resolution»), approvato il 22.01.2004. Il principio Generale che presiede all’arbitrato commerciale internazionale è il seguente: «Ogni arbitro deve essere imparziale e indipendente rispetto alle parti nel momento in cui accetta l’incarico, e deve rimanerlo nel corso dell’intero procedimento arbitrale fino alla pronuncia del lodo finale o alla conclusione del procedimento per qualsiasi altro motivo». Conseguentemente, si è posto il problema di dirimere sul nascere eventuali «conflitti di interessi».

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INTERNATIONAL TRADE - Bologna, Convegno 06.05.2015: Destinazione Vietnam. Investire a Binh Duong.

BRICST - Tran Van Nam, Presidente della Provincia di Binh Duong in Vietnam


An important conference, about "Doing business in Vietnam - Approaching to Binh Duong", took place yesterday in Bologna, at Marconi meeting room. Numerous well-known italian companies, most by small and medium-sized firms, had firsthand experience with a Vietnamese delegation of powerbroker, led by Mr Nguyen Hoang Long, Vietnamese ambassador to Italy in Rome. Italian companies have extended a very warm welcome to foreign guests and there has been a productive discussions on investors. The Vietnamese authorities, first of all Mr. Tran Van Nam, President of province's Binh Duong, in the south of the Asiatic Nation, opened the event. Therefore Mr. Vo So Dien, Counselor & Marketing Director of Becamex IDC Corp., presented the city of Binh Duong and it's extraordinary and welly growth. The conference was held under the high patronage of Emilia-Romagna district and the local Chambers of Commerce, Industry, Craft Trades and Agriculture coordinated by Unioncamere of Emilia-Romagna. Lawyer Salvatore Frattallone, dealing with International Business Law, attended the meeting. 

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INTERNATIONAL TRADE - Roma 19.05.2015, Convegno sul Rapporto «Le aziende italiane nei paesi ASEAN»

Farnesina

"Le aziende italiane nei paesi Asean". E' questo i titolo di un convegno che si terrà a Roma il 19 maggio, a cura dell'Osservatorio Asia. L'evento, in cui sarà presentato l'omonimo rapporto di ricerca, sarà l'occasione per dare il via a un dialogo ad alto livello per discutere il ruolo delle imprese italiane nell'interscambio con i paesi del Sud-Est asiatico, nonchè le opportunità sia commerciali che di investimento che possono derivare da un rafforzamento nei nostri legami economici. Al workshop interverranno il vice ministro dello Sviluppo economico (Mise), Carlo Calenda; il sottosegretario agli Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Benedetto Della Vedova; Enrico Letta, già presidente del Consiglio e segretario generale dell'Agenzia di ricerche e legislazioni (Arel), Le Luong Minh (segretario generale dell'Asean), oltre a rappresentanti della comunità imprenditoriale italiana ed asiatica e degli istituti bancari e finanziari.

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INTERNATIONAL TRADE - Italia al 56° posto nel Doing Business mondiale. Sarebbe ora che l'Italia disciplinasse le procedure concorsuali d'insolvenza transnazionale.

UNCITRAL

L’imprenditore straniero o il fondo d’investimento si pongono molte domande, al momento di valutare se mettere i propri denari in un’impresa italiana, poiché chiedono di conoscere preventivamente quali regole presiederanno all’eventuale apertura d’una procedura concorsuale, se gli affari andassero male, e come fare ad evitare la dispersione di beni della decotta società, in una situazione in cui gli organi della procedura non dialogano né si coordinano con quelli omologhi posti al di fuori dei confini nazionali e in cui l’apertura di procedure secondarie in altri Stati rappresenta un grande punto interrogativo per il creditore. Tra le riforme che l’Italia a tutt’oggi ignora, quindi, ve ne è una che invece meriterebbe tutta l’attenzione del governo e del legislatore della Penisola: serve disciplinare in modo uniforme il fallimento transnazionale, cioè il fenomeno dell’insolvenza di imprese presenti in più Stati. 

«Tenere la 56esima posizione sarà dura», ha scritto ieri Mario Sensini sul Corriere della Sera, evidenziando come «in questi mesi l’Italia ha fatto semplificazioni e riforme economiche forse come pochi altri Paesi al mondo, ma rischiamo ugualmente di scivolare giù di qualche gradino nella graduatoria della Banca Mondiale dei Paesi dove è più facile fare affari».

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INTERNATIONAL TRADE - E-commerce e autonomia privata procedimentale.

binding contract

Ogni azienda ha oggigiorno un proprio sito web, con cui si presenta all’esterno e, soprattutto, diffonde i prodotti e i servizi che costituiscono il suo core-business, facendone commercio. Ma quand’è che un contratto concluso via internet può dirsi effettivamente perfezionato? Prima di rispondere a questa domanda è necessario esaminare la natura del sito web, qualificare ordine e ricevuta, valorizzando i principi generali del commercio internazionale e l'autonomia privata delle parti. 

«Le norme sulla conclusione di contratti si applicano» - come recitano le norme vigenti in Italia sul commercio elettronico, di cui all’art. 13 del D.L.vo n° 70/2003, al quale  ambito di applicazione sono estranei (!) i «contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti» - «anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell’informazione inoltri il proprio ordine per via telematica». Dunque, se la transazione commerciale scaturisce sfruttando internet allora vige il codice civile italiano, che può dirsi ancora attuale (con la disciplina di cui all’art. 1321 e ss. c.c), a patto che la fattispecie non contenga un elemento c.d. di estraneità, tale da qualificare il rapporto commerciale come «internazionale», se uno dei due contraenti abbia sede all’estero.

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