Investigazioni

INVESTIGAZIONE PRIVATA - Sull'ammissibilità della prova testimoniale del detective in sede civile.

testimonianza in sede civile dell'investigatore privato La questione della rilevanza, in sede civile, della prova testimoniale da parte dell'investigatore privato è assai delicata e involge interessanti profili di ammissibilità, oltreché di rilevanza. Nella prima pronuncia qui riportata il Tribunale meneghino ha sentenziato che non è sufficiente chiamare il detective "a confermare" il contenuto del suo rapporto investigativo, che sia già stato prodotto in causa dal legale che ne abbia chiesto l'escussione: serve, viceversa, che egli deponga su circostanze specifiche, appositamente capitolale, sui "fatti", insomma.
Con la seconda decisione il medesimo tribunale ha però scritto - nero su bianco - che sul pedinamento effettuato a mezzo dell'investigatore privato ha deposto il medesimo detective, che si è riportato alla propria relazione e al DVD prodotte in atti.

E tale prova testimoniale, in abbinamento con il materiale investigativo acquisito nel giudizio, fa piena prova dell'assunto svolto dalla Ricorrente.
Dunque, è sempre necessario procedere atraverso l'esame dell'investigatore privato sulle concrete circostanze di fatto dallo stesso appurate nell'interesse e su incarico del committente che gli diede l'incarico.

 

Tribunale di Milano, 08.04.2013

L'attività di investigatore privato è volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi e resta dunque confinata nell'ambito delle attività senza valenza pubblicistica, costituendo attività professionale collocabile nel settore del commercio.
Ne consegue che i rapporti formati dall'investigatore - su mandato di una delle parti processuali, per ottenere argomenti da utilizzare avverso la controparte - sono qualificabili, quanto alla valenza probatoria, in termini di "scritti del terzo" e costituiscono, dunque, una prova atipica.
Si versa, in particolare, nell'ambito degli scritti formati in funzione testimoniale, poiché redatti da terzi nell'interesse della parte a formare il convincimento del giudice circa una tesi sostenuta. Qualificate le relazioni degli investigatori privati come scritti del terzo in funzione di supporto testimoniale alla tesi della parte che li ha incaricati (premessa minore), ne consegue che, nel processo civile, non possono essere utilizzate le dichiarazioni testimoniali degli investigatori ma, semmai, i fatti precisi, circostanziati e chiari che il terzo (investigatore) abbia appreso con la sua percezione diretta: e ciò mediante la raccolta della prova orale nel processo.
Conseguentemente, è inammissibile la richiesta istruttoria con cui l'istante si limiti a chiedere al giudice che l'investigatore venga a "confermare" il rapporto investigativo versato in atti; rapporto che, contenendo "fatti" non assunti in giudizio nel contraddittorio e con le forme di legge, non è utilizzabile.

 

* * *

Trib. Milano Sez. IX, Sent., 19.12.2012/05.02.2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
NONA CIVILE - FAMIGLIA

Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott. Enrica Alessandra Manfredini, Giudice
dott. Paola Ortolan, Giudice
dott. Laura Maria Cosmai, Relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 51912/2009 R.G. promossa da:
P.F., nata a (omissis) con il patrocinio dell'Avv. F.M., con elezione di domicilio nel suo Studio in (omissis), Ricorrente;
contro
D.C.D., nato a (omissis) con il patrocinio dell'Avv. G.M., con elezione di domicilio nel suo Studio in (omissis), Resistente;
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Intervenuto;
avente ad oggetto: separazione giudiziale

Premesso che:
- F.P. e D.D.C. hanno contratto matrimonio a (omissis) il 15.10.00;
- dal matrimonio non sono nati figli;
- con Ricorso depositato il 03.07.09 F.P. chiedeva la separazione giudiziale ex art. 151, co. 2, c.c. con addebito della colpa in capo al Resistente, la condanna del Resistente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non dalla medesima subiti in conseguenza della condotta contraria ai doveri coniugali posti in essere dal D.C.D., la determinazione in € 300,00 dell'assegno che il Resistente avrebbe dovuto corrisponderle quale contributo al proprio mantenimento oltre all'assegnazione della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi;
Precisava la Ricorrente che il matrimonio era, invero, naufragato per fatto e colpa in via esclusiva imputabili al D.C.D., il quale aveva manifestato un grave disinteresse affettivo nei confronti della moglie, rifiutando stabilmente rapporti sessuali con la medesima con cui, invero, si era altresì rifiutato di effettuare le vacanze estive del 2008: la situazione si era aggravata nei mesi di agosto e di settembre 2008 con episodi di violenza sulle cose e minacce in danno della P.F.;
Quest'ultima insospettita dall'anomalo comportamento del coniuge, avendo ritrovato degli scontrini relativi all'acquisto di preservativi e di abbigliamento intimo femminile alla medesima non destinato, aveva deciso di far pedinare il D.C.D. scoprendo che il medesimo aveva in essere una relazione extraconiugale con una donna di 30/35 anni che lavorava presso il Centro Benessere (omissis);
- il Resistente, costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione e chiedeva, peraltro, il rigetto della domanda di addebito come formulata dalla Resistente e, in via riconvenzionale, che la separazione venisse addebitata proprio alla Ricorrente assumendo che il comportamento della medesima era stata l'unica ed esclusiva causa del fallimento dell'unione coniugale;
Chiedeva, quindi, che la ricorrente venisse condannata al pagamento di congruo assegno di mantenimento quantificato in € 300 mensili, che le venisse ordinato di restituire tutti i regali ricevuti dal marito in costanza di matrimonio, che venisse accertata e dichiarata la proprietà in capo al medesimo del 50% di € 41.000 esistenti sul conto corrente cointestato prelevati dalla P.F. il 31.10.08 e che venisse accertata e dichiarata la responsabilità della ricorrente per i reati di cui agli artt. 594 e 595, c.p. per averlo accusato di aver mantenuto un comportamento fedifrago e di aver violato la sua privacy frugando tra i suoi effetti personali. Infine, chiedeva che gli venisse assegnata la casa coniugale, con obbligo per la P.F. di corrispondere il 50% delle rate di mutuo ovvero che, assegnata eventualmente la casa coniugale alla ricorrente, la medesima venisse condannata a rifondergli l'importo di € 600 mensili somma, ritenuta pari all'esborso necessario per prendere in locazione un immobile. Precisava il Resistente che il rapporto matrimoniale si era incrinato perché la P.F. si era da sempre rifiutata di riconoscere la condizione di pesante disagio psicologico e la sindrome depressiva in cui il D.C.D. si era venuto a trovare allorché, negli anni 2007/2008, venne diagnosticato alla Ricorrente di esser affetta da (omissis): caduto in depressione il medesimo non avrebbe trovato nè sostegno morale nè appoggio nella P.F. e ciò neppure durante il ricovero presso la clinica (omissis) e i ricoveri successivi: il calo della libido era in qual periodo connesso allo stato depressivo in cui era incorso. Peraltro, una volta ristabilitosi, la P.F. gli avrebbe negato ogni rapporto sessuale, inibendogli l'accesso al talamo coniugale;
- all'udienza presidenziale del 02.02.10, autorizzati i coniugi a vivere separati, il Presidente nulla disponeva "a titolo di contributo di mantenimento dal momento che, allo stato, entrambi i coniugi dispongono di redditi adeguati a garantirne in via autonoma il mantenimento e, in ogni caso, risultano dotati di capacità lavorativa e della possibilità di reperire lavoro" e nulla disponeva in ordine "all'assegnazione della casa coniugale non essendovi figli minori dei quali debbano essere garantite le esigenze abitative";
- assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., espletata l'istruttoria orale e documentale ritenuta necessaria, all'udienza del 26.9.12 precisate dalle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;

Ritenuto che:

- sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151, co. 1, c.c., dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile;
- deve, inoltre, essere accolta la domanda di addebito svolta dalla ricorrente essendo risultato provato, alla luce delle prove documentali e testimoniali assunte, che il fallimento della vita matrimoniale è ascrivibile in via esclusiva il D.C.D. il quale, violando il dovere di fedeltà coniugale, ha di fatto irreversibilmente compromesso ogni possibilità di prosecuzione del matrimonio.
Ed invero, le prove orali acquisite nel corso del giudizio unitamente ai documenti ritualmente prodotti dalla ricorrente con i propri scritti difensivi, hanno consentito di dimostrare:
1) che dal mese di agosto 2008 i coniugi non dormivano più insieme e in particolare il D.C.D. dormiva sul divano per scelta del resistente (teste (omissis));
2) che nell'estate del 2008 il Resistente si rifiutò di accompagnare la P.F. in vacanza, preferendo rimanere a casa da solo;
3) che, in assenza della moglie e in particolare nel mese di agosto 2008, il medesimo si incontrava con una donna che aveva anche accompagnato all'aeroporto e con la quale si era anche successivamente più volte incontrato, come riferito dal teste D.L.F. e come risulta dalle relazioni relative al pedinamento effettuato a mezzo di succitato investigatore privato (doc. 10. e 10, relazione e DVD prodotto in atti);
4) il rinvenimento nell'armadio dello scontrino relativo acquisto di preservativi (giugno 2008) e di scontrini relativo ad abbigliamento femminile acquisti con un carta (omissis) intestata a tale "Sig. B." (gli incontri del Resistente avvenivano, caso vuole, con tale L.B.), come risulta dal doc. 9 prodotto dalla Ricorrente.
Il quadro probatorio emergente, puntualmente riscontrato dall'espletata istruttoria, dimostra quindi che la responsabilità della separazione va attribuita al D.C.D. il quale, violando il dovere di fedeltà coniugale, ha di fatto irreversibilmente compromesso la vita matrimoniale.
Come invero confermato anche dalla Suprema Corte, deve, allora, in primo luogo osservarsi che "la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge" (cfr. Cass. n° 15557 dell'11.06.08, conforme alla più risalente Cass. n° 6834/98).
Nel caso di specie, invero, deve rilevarsi che le prove acquisite attraverso la relazione investigativa (non vi è ragione per non ritenere attendibili le attività investigative svolte da(ll'investigatore omissis) di cui il medesimo dà atto nella relazione depositata e nel CD prodotto), dimostrano l'esistenza di una relazione adulterina svolta in luogo pubblico lesiva della dignità e dell'onere della ricorrente. Come affermato dalla Corte di Cassazione "una relazione extraconiugale determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale" (cfr. ex plurimis, Cass. n° 13592 del 12.06.06, conforme a Cass. n° 7859/00 e Cass. n° 13747/03).
Al contrario il Resistente non ha in alcun modo dimostrato non solo che il rapporto matrimoniale era già irreversibilmente deteriorato né che il fallimento dell'unione coniugale sia attribuibile alla violazione da parte della stessa P.F. dei doveri coniugali.
La domanda di addebito svolta dal Resistente deve, infatti, essere rigettata.
In proposito osserva il Collegio che appare financo " paradossale" che il D.C.D. contesti alla moglie la mancata assistenza e sostegno morale nella crisi depressiva che lo ebbe a colpire allorchè apprese della grave patologia diagnosticata alla moglie.
Non si dubita che la notizia possa aver sconvolto il D.C.D., ma si reputa assurdo il pretendere che la P.F., chiamata in proprio a far i conti con detta diagnosi che la riguardava in prima persona, dovesse preoccuparsi di " sostenere" il marito per affrontare la notizia dandogli supporto nella crisi depressiva che lo ha colpito, laddove tale onere competeva certamente al D.C.D. medesimo.
Né vi sono elementi, peraltro, per affermare una responsabilità della P.F. nel fallimento dell'unione matrimoniale, ed in particolare per poter affermare che all'epoca dell'istaurazione della relazione extraconiugale il matrimonio era già irreversibilmente in crisi.
Non vi sono poi elementi a suffragio della testi del resistente secondo il quale il "disinteresse" per la sfera intima fosse imputabile alla sua depressione: non nega, peraltro, il D.C.D. tale calo di desiderio che, in quanto imputabile a scelta volontaria del resistente costituisce ulteriore ragione di addebito.
Ed invero "Il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge - poiché, provocando oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell'equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner - configura e integra violazione dell'inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall'art. 143 c.c., che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale.
Tale volontario comportamento legittima pienamente l'addebitamento della separazione, in quanto rende impossibile al coniuge il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive e sessuali e impedisce l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato (Cass., Sez. I, 23.03.05, n° 6276, in Foro it., 2005, I, 2994)".
Al contrario nessuna efficienza causale può e deve attribuirsi al comportamento della P.F. la quale, scoperto il tradimento del marito ebbe a impedirgli l'accesso al talamo: sebbene la medesima riconosca nel corso dell'interrogatorio formale reso e in maniera estremamente genuina di aver rifiutato la ripresa dei rapporti con il coniuge ..."ritengo che da donna, una volta che tuo marito ti dice che gli fa schifo dormire con te, non ci sia ragione perché torni a dormire nel letto coniugale...", nondimeno si tratta di un comportamento successivo di reazione rispetto al comportamento del D.C.D., ma che è intervenuto allorchè la crisi coniugale si era già irreversibilmente determinata.
Conseguentemente e per tutte le ragioni sopra esposte, va accolta la domanda di addebito svolta dalla ricorrente e rigettata, essendo rimasta priva di ogni qualsiasi adeguato riscontro probatorio, quella in via riconvenzionale svolta dal resistente;
- deve essere rigettata la domanda - reiterata da entrambe le parti anche in sede di precisazione delle conclusioni- volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale.
Ed invero, come già evidenziato fin dall'udienza presidenziale, nel caso di specie non ricorrono i presupposti per procedere all'assegnazione della casa coniugale non essendoci figli minori, ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con le parti, dei quali debbano essere garantire le esigenze abitative;
- Debbono altresì essere rigettate le domande, reciprocamente svolte dalle parti, di previsione di un assegno di mantenimento, domanda il cui accoglimento è peraltro precluso - quanto alla posizione del D.C.D. - dalla resa pronunzia di addebito a suo carico.
Ed invero come risulta dalla documentazione in atti e come ulteriormente riscontrato dall'istruttoria orale svolta, entrambi i coniugi sono dotati di una adeguata capacità reddituale e dispongono di beni e redditi che consentono ad entrambi di provvedere in via autonoma al proprio mantenimento con un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, non essendo stata peraltro fornita prova alcuna circa il fatto che i coniugi abbiano fruito nel corso della vita coniugale di un tenore di vita più elevato di quello che possono oggi in via autonoma rispettivamente garantirsi.
Ed invero, entrambi sono proprietari al 50% delle casa coniugale, gravata da mutuo, ed entrambi godono di redditi da pensione e da attività lavorativa sufficienti a garantire ai medesimi un tenore di vita analogo a quello di cui hanno fruito in costanza di matrimonio.
La Ricorrente, invero, risulta svolgere attività lavorativa part-time in una mensa e disporre di una pensione di invalidità: nella dichiarazione dei redditi del 2010 (730/11) risulta che la medesima ha percepito un reddito annuo da pensione pari a € 9.575 lordi e da attività lavorativa pari a € 4.195: la Ricorrente dispone, quindi, di un reddito mensile netto, calcolato su 12 mensilità, di € 1.025 (imponibile € 13.912 - imposta netta di € 1.450, addizionale regionale di € 125 e comunale di € 37), laddove il Resistente nel medesimo anno di imposta ha fruito di un reddito da pensione di € 8.206 lordi. Peraltro risulta che il Resistente da sempre " arrotondi" le proprie entrate svolgendo l'attività di personal-trainer per varie palestre, come risulta confermato oltre che dalla dichiarazione testimoniale della nipote (omissis) - che conferma di averlo incontrato mentre, indossando la maglietta con la scritta della palestra, spiegava il funzionamento di alcuni macchinari - dalla produzione del calendario del 2010 che reca annotate il numero delle ore effettuate nel mese di gennaio (doc. 15 di parte ricorrente) e delle schede fitness allegate, risultando poco credibile la spiegazione sul punto fornita dal Resistente il quale precisa che " le annotazioni sul calendario sono riferite a ore che io annotavo a caso", come il fatto che "le annotazioni si riferivano a schede fitness di allenamento per persone che me lo chiedevano", essendo verosimile che effettivamente il Resistente abbia, in maniera più o meno regolare sotto il profilo fiscale, da sempre arrotondato i redditi da pensione con quelli della indicata attività.
Del resto, peraltro, la dichiarazione fiscale relativa all'anno 2011 (730/12) reca un imponibile di € 13.142 con imposta netta di € 1585, addizionale regionale di € 171 e comunale di € 56,00 e quindi per il 2011 il Resistente ha fruito di un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di € 1.010 sostanzialmente analogo a quello di cui dispone la Ricorrente la quale, sebbene proprietaria di altra unità immobiliare a (omissis), non può allo stato trarvi alcun reddito essendo detto immobile concesso in comodato gratuito ai propri genitori (seppure con contratto non registrato).
- Ritiene, in fine, il Collegio che le domande accessorie svolte da entrambe le parti (1. di condanna al risarcimento del danno svolta dalla Ricorrente e dal Resistente, 2. di condanna alle restituzione dei regali ricevuti dal marito, di accertamento dell'esclusiva proprietà degli importi depositati sul conto corrente cointestato, di condanna della Ricorrente - in caso di mancata assegnazione a sé della casa coniugale - al pagamento di € 600 quale importo necessario per prendere in locazione un immobile a (omissis) svolte dal resistente) siano inammissibili.
Ed invero "l'art. 40, c.p.c., nel testo novellato dalla L. n° 353/1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (artt.31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 c.p.c., e soggette a riti diversi (Cass. Civ., Sez. 1, Sent. n° 20638 del 22.10.04; Cass. Civ., Sez. 1, Sent. n° 9915 del 24.04.07).
A ciò deve aggiungersi che le domande relative alla divisione del patrimonio comune dei coniugi non possono trovare ingresso in questa sede processuale, dal momento che lo scioglimento della comunione legale si verifica unicamente con il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione e quindi le domande di divisione o quelle conseguenti di restituzione debbono ritenersi inammissibili prima di tale momento (cfr. Cass. Civ., n° 9325/98; Cass. Civ., n° 6234/98; Cass. Civ. n° 12523/93; Cass. Civ., 11.07.92 n° 8463; Cass. Civ., n° 29.01.90 n° 1123).
- Esula , poi, dalla competenza funzionale del giudice civile l'accertamento della penale responsabilità delle parti (nel caso specifico della P.F.) per i fatti di reato che il resistente le imputa sulle quali, nulla può e deve, in questa sede statuirsi.
- Alla prevalente soccombenza del D.C.D. avuto riguardo alla pronunzia di addebito e a tutte le domande svolte (ritenute in parte qua inammissibili oltre che estranee alla competenza del giudice civile) consegue la condanna del medesimo al pagamento, in favore della P.F. e per essa del suo difensore antistatario Avv. F.M., delle spese processuali.
Le stesse, peraltro devono essere liquidate applicando la nuova disciplina introdotta dal D.M. n° 140/2012 dal momento che l'attività difensiva è stata conclusa successivamente al 23.08.12, data di entrata in vigore del D.M. n° 140/2012, essendosi tenuta il 26.09.12 l'udienza di precisazione delle conclusioni a seguito della quale sono state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica. (Cass. Sez. Unite 25.09.12 n° 17406), spese che il Collegio ritiene di dover liquidare secondo il valore medio dello scaglione di riferimento pari, considerate tutte le fasi processuali svolte, ad € 4.500 per compensi oltre cpa e iva come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n° 51912/09, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale ex art. 151, co. 2, c.c. dei coniugi F.P. e D.D.C. che hanno celebrato matrimonio a (omissis) il 15.10.00 addebitandone la responsabilità al marito D.C.D.;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, all'Ufficiale di stato civile del Comune di (omissis) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (atto trascritto al n° (omissis)),
3. Rigetta la domanda di addebito svolta dal resistente;
4. Rigetta la domanda di entrambe le parti di assegnazione della casa coniugale, nulla sul punto disponendo;
5. Rigetta la domanda di entrambe le parti volta a vedersi attribuire un assegno di mantenimento (statuizione per il resistente preclusa dalla resa pronunzia di addebito a suo carico), essendo gli stessi economicamente autosufficienti e in ogni caso ciascuno in grado di provvedere in via autonoma al proprio mantenimento;
6. Dichiara inammissibili tutte le ulteriori domande svolte dalle parti;
7. Condanna D.C.D. al pagamento in favore dell'Avv.to F.M., quale difensore antistatario della P.F., delle spese processuali che liquida in € 4.500,00 per compensi oltre cpa e iva come per legge;
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio della sezione IX civile del Tribunale Ordinario di Milano 19.12.12.
Depositata in Cancelleria il 05.02.13.

Stampa Email

I più letti