Investigazioni

INVESTIGAZIONE PRIVATA - La licenza per svolgere indagini "penali" può dirsi rientrare nel titolo autorizzatorio già concesso ma presuppone l'istruttoria sull'"adeguamento".

investigatore privato

Un detective privato, abilitato alle indagini in sedi civile, si rivolse alla Prefettura - dopo l'entrata in vigore della riforma di cui al D.M. n° 269/2010, con il relativo con il procedimento istruttorio di "adeguamento" delle licenze - per poter svolgere investigazioni anche in ambito penale.
Poiché la Prefettura non riscontrò utilmente la sua istanza, l'investigatore privato la diffidò e gli fu risposto che l'autorizzazione ad esercitare anche attività di indagine difensiva richiesta rientrava in quella più generale d'investigazione privata, di cui poteva costituire "l'estensione". Adì quindi il T.A.R., chiedendo la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla P.A.

Il Prefetto, invero, aveva sostenuto che la licenza "penale" da lui auspicata era stata "incorporata" in quella precedentemente rilasciatagli ed aveva anche escluso che, nel caso di specie, fosse applicabile l'art. 257-ter, co. 5, D.P.R. 04.08.2008 n° 153.
Con tale norma, come noto, è stato modificato il Titolo IV del Regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18.06.1931 n° 773, di cui al Regio Decreto 06.05.1940 n° 63), prevedendosi che "Ai fini dell'estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonché la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all'articolo 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi gg. 90 dalla notifica, termine entro il quale il prefetto può chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell'attività qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'art. 257-quater".
Il T.A.R. ha conseguentemente valorizzato la nota prefettizia con cui si ribadiva che era in corso l'istruttoria - per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di investigazione, che comprendeva anche l'attività di indagine penale - e ha statuito che non v'è stato inadempimento alcuno da parte della Prefettura: la recente disciplina prevista dall'Ordinamento, ai fini del rilascio della licenza investigativa in materia penale, infatti, ha imposto che non si possa prescindere dal nuovo ed articolato procedimento istruttorio.
L'estensione alla macroarea "penale dell'originario titolo autorizzatorio di polizia non può diventare oggetto di rilascio di una "autonoma" licenza, stante l'avvenuta presentazione della domanda di adeguamento della prima licenza di investigazione successivamente al D.M. n° 269/2010.

 

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III, Sent. 04.06.2013 n° 1441

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

Sentenza

sul Ricorso R.G. n° 3032/2012, proposto da E.D., rappresentato e difeso dall'Avv. A.P., con domicilio eletto in (omissis);
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. di (omissis), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliato per legge presso i suoi uffici, in Milano (omissis);
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di (omissis) sull'istanza presentata dal Sig. E.D. in data 12.06.12, con cui ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione di polizia per l'esercizio dell'attività di investigatore privato in campo penale.
visti il Ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di Costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
viste le Memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 07.05.13 la Dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo
Il Sig. E.D. è titolare di autorizzazione per gestire un istituto di investigazioni privata, informazione e ricerche per conto di privati, ai sensi dell'art. 134 T.u.l.p.s., rilasciata in data 06.03.10.
In precedenza era anche titolare di una autorizzazione per svolgere attività investigative in campo penale ai sensi degli artt. 38 e 222 del D.L.vo n° 271/1989.
In sede di rinnovo di entrambe le autorizzazioni, decideva di restituire la seconda, cioè quella in materia penale, non avendo più interesse a tale attività.
Modificando il proprio orientamento, decideva di presentare nuova istanza alla Prefettura di (omissis), in data 12.06.11.
Il 05.01.12 presentava invece domanda di "adeguamento" della licenza per attività investigativa.
Non avendo avuto alcun riscontro alla prima istanza, si vedeva quindi costretto a notificare atto di diffida, in data 17.10.12, intimando il rilascio dell'autorizzazione richiesta.
Con nota del 19.10.12 (prot. omissis) la Prefettura comunicava al ricorrente che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n° 269/2010 l'attività investigativa in campo penale era stata incorporata all'interno della stessa licenza di investigazioni private.
Precisava che l'istanza era stata presentata dopo l'entrata in vigore del D.M. suddetto e quindi non poteva essere oggetto di rilascio di un titolo autonomo, avendo presentato domanda di adeguamento della propria licenza di investigazione.
Il Ricorrente, con nota del 24.10.12, rappresentava che, essendo decorso il termine di 90 giorni dalla comunicazione ex art. 257-ter del Reg. Esec. T.u.l.p.s., avrebbe provveduto ad avviare le attività relative ai servizi di investigazioni private in ambito penale.
La Prefettura, con nota del 30.10.12, informava il Ricorrente che la disciplina prevista dal sopra citato art. 257-ter, co. 5, non trovava applicazione nel caso di specie non configurandosi una "estensione di licenza ma di rilascio di un nuovo titolo di polizia, come peraltro evidente dall'istanza del 12.6.11, di richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività di indagine penale".
Veniva inviata una nuova diffida, in data 6.11.12, da parte del Sig. E.D., affinchè venisse adottato un provvedimento definitivo.
In assenza di riscontro alla diffida, parte Ricorrente ha notificato il presente ricorso, chiedendo l'accertamento del silenzio serbato sull'istanza del 12.06.11, lamentando l'illegittimità dell'azione amministrativa, per violazione dell'art. 2 L. n° 241/1990, dell'art. 34 T.U. n° 773/1931, Tab. B, D.M. n° 284/1993 e dell'art. 257-bis R.D. n° 635/1940.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del Ricorso.
Alla camera di consiglio del 07.05.13 il Ricorso veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione
Con il presente Ricorso viene chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura sulla domanda presentata dal Ricorrente, per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di polizia per l'esercizio dell'attività di investigazione in campo penale.
Come emerge dalla ricostruzione il ricorrente ha presentato una prima domanda in data 12.06.11 per ottenere il rilascio dell'autorizzazione sopra indicata, di cui era già titolare, ma alla quale aveva rinunciato in precedenza.
La Prefettura, a fronte della nuova disciplina introdotta dal D.M. n° 269/2010, ha avviato un'istruttoria, rappresentando all'interessato che la tipologia di autorizzazione richiesta rientrava in quella più generale di investigazione privata.
Per tale ragione, seguendo l'interpretazione della Prefettura, il ricorrente ha chiesto "l'estensione" dell'autorizzazione ad esercitare anche attività di indagine difensiva.
Nell'ambito del complesso procedimento, in quanto si "interseca" con il procedimento di "adeguamento" dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di investigazioni private rilasciata all'Istituto "E.D.", la Prefettura ha inviato all'interessato due atti: la nota del 19.10.12, di natura interlocutoria, in cui si comunica che è "in corso l'istruttoria di rito sia per la verifica dell'avvenuto adeguamento alle nuove disposizioni ordinamentali, al cui positivo esito potrà essere rilasciata la licenza di polizia comprendente anche le attività di indagine difensiva" e la nota del 30.10.12, con cui si esclude l'applicabilità dell'art. 257-ter, co. 5, D.P.R. n° 153/2008, ribadendo che è in corso l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di investigazione, che comprende anche l'attività di indagine penale.
Nel presente giudizio, in base alla domanda formulata dal Ricorrente, il Tribunale è chiamato a sindacare l'esistenza dell'obbligo di provvedere e l'eventuale inadempimento.
Ad avviso del Collegio non si ravvisa alcun inadempimento, in quanto la Prefettura ha riscontrato (seppur non tempestivamente) la richiesta di autorizzazione presentata in data 12.6.11, rappresentando le ragioni del mancato rilascio.
Infatti l'autorizzazione per indagini penali, richiesta nell'istanza del 12.6.11, è stata oggetto di una nuova regolamentazione, per cui può essere rilasciata solo nell'ambito dell'autorizzazione per attività investigative, come l'Amministrazione ha affermato nelle note inviate al Ricorrente.
Il Ricorso va respinto, in quanto, valutando la complessità del procedimento e della fase istruttoria, non vi era, al momento della presentazione del Ricorso, alcun inadempimento.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della particolarità della situazione di fatto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul Ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 07.05.13 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario

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