Investigazioni

INVESTIGAZIONE PRIVATA - La condanna penale per frode alla Compagnia provoca inaffidabilità dell'investigatore assicurativo che chieda il rinnovo della licenza.

Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in Investigazione privata

diniego

La Giustizia Amministrativa torna ad occuparsi della perdita del requisito della buona condotta, ai fini del rinnovo della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S.
Se l'investigatore privato che ha chiesto il rinnovo alla Prefettura è già stato autorizzato a svolgere indagini nel settore delle assicurazioni e ha però riportato una condanna, anche non definitiva,  proprio per un fatto di tentata truffa ai danni di una Compagnia assicurativa, allora ben può la P.A. ritenere sussistenti gli estremi per considerarlo incline all'illegalità.
Certo, occorre sempre una adeguata attività istruttoria da parte del Prefetto, ma la discrezionalità amministrativa è la più ampia, quando si tratta di valutare le circostanze di fatto che possono indurre a ritenere pericoloso o comunque capace di abusi (in forza di una prognosi svolta in termini di probabilità di abuso nell'uso della licenza) il richiedente.

Per il rinnovo (non meno che per il rilascio) della licenza, insomma, serve che l'istante sia considerato persona esente da censure o da indizi negativi. E se l'elemento che può risultare ostativo concerne proprio il ramo d'attività dell'investigatore che auspichi il rinnovo, allora il diniego diventa assai verosimile.
Del resto, il fatto d'aver in passato già ottenuto rinnovi dell'autorizzazione di polizia non è affatto indice di "sicura affidabilità", tale da comportare un "affievolimento dell'attività di controllo" sull'attuale sussistenza delle condizioni di affidabilità, che devono permanere in sede di richiesta di rinnovo della licenza.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, Sent., 16.04.2013 n° 1991

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

Sentenza

sul Ricorso R.G. n° 3766/2012, proposto dal Sig. D.G., rappresentato e difeso dall'Avv. E.I. ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in (omissis);
contro
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in (omissis);
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del Decreto del Prefetto di (omissis) dell'11.06.2012 di sospensione della licenza ex art.134 TULPS fino all'esito del procedimento penale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato con successivo deposito di relazione datata 06.08.2012;
Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;
Vista la Memoria di parte ricorrente;
Visti gli atti della causa;
Designato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11.04.2013 il Consigliere Gabriele Nunziata e uditi gli Avvocati come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo
Espone in fatto l'odierno ricorrente di esercitare da oltre 30 anni l'attività di investigazioni per conto di altri e che nel 2005 presentava domanda per licenza ex art.134 TULPS per raccolta di informazioni limitatamente al settore assicurativo; in data 29.06.2006 egli veniva tratto in giudizio per un fatto risalente al 2003, ma in data 28.09.2006 la Prefettura di (omissis) rilasciava la licenza ex art.134 TULPS. La licenza è sempre stata rinnovata, finchè nel 2012 non è stato comunicato l'avvio del procedimento di diniego, materializzatosi nel provvedimento impugnato, sul presupposto di una sentenza di condanna nel 2011.
L'Avvocatura Distrettuale si è costituita per resistere al Ricorso depositando relazione dell'Amministrazione.
Alla pubblica udienza dell'11.04.2013 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

Motivi della decisione
1.Con il Ricorso in esame il ricorrente deduce la violazione degli artt.9, 11 e 134 del TULPS, degli artt.3 e 21-quater della L. n° 241/1990, dell'art.97 Cost., nonché l'eccesso di potere, il difetto di motivazione, la contraddittorietà e l'illogicità.
2. Il Collegio ritiene in via preliminare di sottolineare che nella materia delle licenze di pubblica sicurezza, perché siano rispettati i principi costituzionali di eguaglianza e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione, i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti di tali licenze devono pur sempre essere desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma devono essere significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da episodi estranei al soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rilevare un'effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l'esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale (T.A.R. Veneto, III, 14.04.2006 n° 1017).
2.1 Resta inteso che l'Amministrazione dell'Interno ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di revoca di un'autorizzazione di polizia, potendo esercitare il suo potere nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi (Cons. Stato, Sez. IV, 05.07.2000 n° 3709), con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi nei cui confronti esista sicura affidabilità, dovendosi escludere che le precedenti autorizzazioni rilasciate possano comportare un affievolimento dell'attività di controllo sulla attuale sussistenza delle condizioni in sede di richiesta di rinnovo della licenza (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 26.03.2009 n°356).
D'altro canto il Prefetto ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione stessa in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi.
In ogni caso la sottoposizione a procedimenti penali, conclusa con provvedimenti di archiviazione, non è circostanza che da sola possa giustificare il divieto di autorizzazione di polizia per sopravvenuta inaffidabilità del titolare della stessa per perdita del requisito della buona condotta, che può essere conseguente solo a una valutazione complessiva della personalità del soggetto destinatario del diniego di rinnovo dell'autorizzazione di polizia (T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 25.11.2004 n° 5478);
l'Amministrazione, nel condurre l'istruttoria ai fini del rilascio della licenza, non può dunque limitarsi ad evidenziare, ad esempio, solo la sussistenza di ostativi vincoli di parentela con persone pregiudicate senza, in concreto, valutarne l'incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell'uso della licenza, ciò perché la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua e adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi (Cons. Stato, VI, 22.10.2009 n° 6477; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 18.04.2005 n° 540).
3. Il Collegio ritiene, con particolare riguardo alla fattispecie in esame e ai motivi quali si prestano ad una trattazione unitaria, di dover constatare che, in disparte la natura meramente cautelativa della sospensione della licenza fino all'esito definitivo del procedimento penale, seri pregiudizi sussistono in ragione della vicenda giudiziaria che ha coinvolto il ricorrente ed è culminata nella Sentenza (oggetto di appello) di condanna n° 7632/2011, atteso che la condotta criminosa sanzionata ha riguardo al tentativo di truffa ai danni della (omissis) Assicurazioni Spa come posto in essere da chi - come il ricorrente - rivendica una licenza per raccolta di informazioni limitatamente al settore assicurativo, ragion per cui devono ritenersi sussistenti gli estremi per un sicuro rilievo negativo della propria personalità in termini di inclinazione alla illegalità;
possono dunque ritenersi esaurienti i necessari accertamenti come espletati dall'Autorità amministrativa ai fini del rilascio della licenza circa la mancanza da parte del medesimo del requisito della buona condotta, ricorrendo gli estremi di una valutazione complessiva della personalità del soggetto in termini di affidabilità e/o probabilità di abuso nell'uso della licenza con formazione di un giudizio di pericolosità nei riguardi del ricorrente.
4. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che il Ricorso in esame vada rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul Ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.000,00.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La Sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'11.04.2013 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Cernese, Presidente FF
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere

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