Investigazioni

INVESTIGAZIONE PRIVATA - La licenza per svolgere indagini "penali" può dirsi rientrare nel titolo autorizzatorio già concesso ma presuppone l'istruttoria sull'"adeguamento".

investigatore privato

Un detective privato, abilitato alle indagini in sedi civile, si rivolse alla Prefettura - dopo l'entrata in vigore della riforma di cui al D.M. n° 269/2010, con il relativo con il procedimento istruttorio di "adeguamento" delle licenze - per poter svolgere investigazioni anche in ambito penale.
Poiché la Prefettura non riscontrò utilmente la sua istanza, l'investigatore privato la diffidò e gli fu risposto che l'autorizzazione ad esercitare anche attività di indagine difensiva richiesta rientrava in quella più generale d'investigazione privata, di cui poteva costituire "l'estensione". Adì quindi il T.A.R., chiedendo la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla P.A.

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Sull'ammissibilità della prova testimoniale del detective in sede civile.

testimonianza in sede civile dell'investigatore privato La questione della rilevanza, in sede civile, della prova testimoniale da parte dell'investigatore privato è assai delicata e involge interessanti profili di ammissibilità, oltreché di rilevanza. Nella prima pronuncia qui riportata il Tribunale meneghino ha sentenziato che non è sufficiente chiamare il detective "a confermare" il contenuto del suo rapporto investigativo, che sia già stato prodotto in causa dal legale che ne abbia chiesto l'escussione: serve, viceversa, che egli deponga su circostanze specifiche, appositamente capitolale, sui "fatti", insomma.
Con la seconda decisione il medesimo tribunale ha però scritto - nero su bianco - che sul pedinamento effettuato a mezzo dell'investigatore privato ha deposto il medesimo detective, che si è riportato alla propria relazione e al DVD prodotte in atti.

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - La valutazione giudiziaria della relazione investigativa sul dipendente infedele.

infedeltà del lavoratore durante la malattia

La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del lavoratore infedele e della rilevanza giudiziaria civilistica degli esiti delle metodiche investigative utilizzate per compiere l'osservazione, il controllo e il pedinamento del dipendente. Il caso - che ha costituito l'occasione per l'interessante pronuncia a commento - è quello dell'impugnazione del licenziamento per giusta causa promossa da un dipendente a cui era stato contestato l'assenteismo dal datore di lavoro, il quale aveva commissionato indagini a un investigatore privato autorizzato: nella fattispecie l'addebito disciplinare elevato al lavoratore era stato quello d'aver mancato ai doveri di correttezza e di buona fede per aver svolto una assidua attività fisicamente faticosa durante il periodo d'assenza dal lavoro per asserita malattia.

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Indagini sui debitori della società del cui c.d.a. il detective è membro.

investigazioni private sui debitori aziendali

Può il membro del c.d.a. di una società commerciale, il quale abbia una specifica delega per occuparsi di coordinarne l’ufficio amministrativo, assumere incarico dalla medesima di svolgere indagini private - per le quali è abilitato, siccome titolare d’una propria autonoma e separata licenza prefettizia - al fine di verificare la disponibilità economica dei debitori aziendali?
Sul punto sono rilevanti la decisione del Tribunale Bologna, Sez. IV, 20.10.2006 n° 2412, e l’art. 2475-ter C.C.

Tribunale di Bologna, Sez. IV, 20.10.2006 n° 2412

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Reato di interferenze illecite nella vita privata e immagini acquisite stando nel giardino dell'abitazione vicina a quella della P.O.

Cass. Pen., Sez. V, Sent. 12.07/19.10.2012, n° 41021
Sussiste il reato di cui all'art. 615-bis c.p. qualora il detective privato si procuri, avvalendosi di strumenti di ripresa visiva, delle immagini relative allo svolgimento della vita privata di qualcuno, recandosi nel cortile della casa adiacente a quella ove abita la persona offesa, oggetto dell'indagine commissionatagli.
Nel caso siano raccolte tali immagini "indebite", è dovuto alla persona offesa il risarcimento del danno non patrimoniale, per le interferenze illecite nella sua vita privata, ancorché esse siano "tratte" da luogo diverso dall'abitazione del c.d. "bersaglio" e dalle sue pertinenze, quale è il luogo del giardino del vicino in cui provvisoriamente l'investigatore privato si sia appostato per l'espletamento del mandato ricevuto.
Cass. Pen., Sez. V, Sent. 12.07/19.10.2012, n° 41021

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