Investigazioni

INVESTIGAZIONE PRIVATA - Personalità della licenza prefettizia e rappresentanza di società.

Giano bifronte

Le licenze di pubblica sicurezza sono esclusivamente personali ex art. 8 del T.u.l.p.s. e, quindi, solo la persona fisica può esserne titolare e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi espressamente previsti dalla legge (cfr. circolare del Ministero dell'Interno 11.07.1988, n° 599/C.21581.10089.D; Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, Sentenza 24.06/20.10.2005, n° 5902; sul punto, altresì Cass. Civ., Sent. 17.03.2009, n° 6482, secondo cui "Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge").
Se l'istituto d'investigazioni (o di vigilanza) ha natura societaria, anziché di ditta individuale, occorre però che la persona fisica intestataria della licenza sia investita dei poteri di rappresentanza organica della società.

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Shadow Investigazioni intervista l'Avv. S. Frattallone.

Avv. Salvatore Frattallone

"Accusa batte difesa, 1 a 0, palla al centro"

21.01.2012 - Scambio di opinioni della collega Adriana Di Nunzio di Roma [Investigazioni Shadow] con un Avvocato penalista, sul tema della parità tra accusa e difesa nel processo penale o, meglio, della presunta parità.
Tema considerato da noi Investigatori Privati un nodo centrale, che ci crea un grande rammarico per lo sbilanciamento nei confronti dei diritti dei “cittadini tutti“, e che non consente a noi di lavorare nella giusta direzione e con strumenti idonei alle indagini.

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Sms e indagini su dati sensibili dell'altrui amante.

donna tra due uomini

Un uomo si era invaghito d'una donna che aveva conosciuto quale cliente e, adducendo d'aver ricevuto un sms sul telefono cellulare, relativo ad una asserita relazione che la stessa aveva con un di lei collega sposato, incaricò un investigatore privato d'indagare sulla vita privata di costei, allo scopo di ottenere informazioni su chi gli avesse inviato il messaggio con cui gli si intimava di stare attento, dopodiché l'uomo informò il superiore gerarchico della donna che lei aveva tale relazione occulta sul lavoro e, così, ne avrebbe finito col lederne la reputazione.
È ravvisabile, nelle condotte del committente e del detective privato che agì su suo mandato, la scriminante di cui all'art. 24, lett. f), del D.L.vo n° 196/03?

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Sospensione condizionale e revoca di licenza prefettizia

investigatore privato
Non sussiste violazione di legge né l'eccesso di potere nella decisione con cui il Prefetto revochi l'autorizzazione ex art. 134 T.U.L.P.S. e ex artt. 222 D.L.vo n° 271/89 a un investigatore privato condannato in sede penale con pena detentiva sospesa.
Infatti, benché l'art 166 C.P. preveda che la condanna a pena condizionalmente sospesa non possa costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Acquisizione di copie di fascicolo penale.

estrazione copie di atti del procedimento

La Cassazione ha escluso che si possa ravvisare, in assenza di un procedimento penale attualmente pendente, la sussistenza di una "parte" e, quindi, dei suoi diritti. C'è furto se l'investigatore privato si impossessi di copie degli atti del fascicolo di un procedimento penale archiviato, trattenendosele senza consenso della Cancelleria.
L'investigatore privato,
incaricato da una compagnia assicurativa di accertare se vi fossero gli estremi per far riaprire il procedimento o per instaurare un giudizio civile, aveva chiesto in Procura, con il nulla-osta del G.I.P., copia non conforme degli atti del procedimento, ma non aveva versato i diritti di cancelleria.
Disattendendo la tesi della difesa - volta a veder riconosciuta, in capo alla compagnia mandante (e quindi all'investigatore privato delegato), la qualità di "parte potenziale" del processo, rispetto all'ipotetica riapertura delle indagini e al successivo esercizio dell'azione penale o all'eventuale instaurando causa civile - la S.C. ha statuito che non è sostenibile il ruolo di "parte potenziale, proiettata nel futuro, ma non rinvenibile nel presente".
Parimenti, la sottrazione, da parte dell'investigatore privato di quelle copie in Procura non è stata considerata riconducibile alla scriminante dell'esercizio del diritto, atteso che l'autorizzazione del G.I.P. non poteva avere valenza liberatoria, attestando solo l'assenza di ostacoli procedurali a tutela del segreto e della riservatezza.
Conseguentemente per quella sottrazione arbitraria di copie da parte dell'investigatore privato è stata confermata la condanna per furto pluriaggravato.

Cass. pen. Sez. V, Sent. 16.03/22.06.2011 n° 25184

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