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PENALE - La fine del processo in contumacia

irreperibilità

LEGGE 28.04.2014, N° 67: LA FINE DEL PROCESSO IN CONTUMACIA

(Dott.ssa Stella Vitale

Con la legge n° 67 del 28.04.2014, rubricata “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”, è stato eliminato l’istituto della contumacia.
La legge de qua è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 02.05.2014 ed è entrata in vigore il 17 maggio successivo.
Il Capo III, intitolato “Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili” (artt. 9-15), ha ridisegnato la disciplina del processo penale in assenza dell’imputato.

La nuova disciplina è contenuta nel titolo IX del Codice di rito, dedicato all’udienza preliminare, ma si applica anche all’udienza dibattimentale in forza del richiamo contenuto nell’art. 484, comma 2-bis, c.p.p. Qualora infatti, dopo un primo e infruttuoso tentativo di notifica, l’imputato risulti irreperibile, il giudice deve sospendere il processo.

Il processo in assenza dell’imputato. Ma andiamo con ordine. L’art. 9 della legge n° 67/2014, in primo luogo, ha sostituito il testo dell’art. 420-bis, ora rubricato “Assenza dell’imputato”, il quale elenca le ipotesi tassative in cui il giudice può procedere in assenza dell’imputato:
-         quando l'imputato, libero o detenuto, non sia presente all'udienza e, anche se impedito, abbia espressamente rinunciato ad assistervi;
-         salvo il disposto dell’art. 420-ter, quando sussistano determinate condizioni dalle quali possa desumersi la conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, individuate dal legislatore nella pregressa elezione o dichiarazione di domicilio, nella sottoposizione dell’imputato nel corso del procedimento ad arresto, fermo o a una misura cautelare, nella nomina di un difensore di fiducia e nella notifica a mani dell’imputato medesimo dell’avviso dell’udienza;
-         nel caso in cui la conoscenza del procedimento da parte dell’imputato risulti comunque “con certezza”;
-         e, infine, quando sia accertata la volontaria sottrazione – a opera dell’imputato – alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

Ma quando può dirsi raggiunta la prova certa della conoscenza della data dell’udienza e del procedimento da parte dell’imputato quando l’atto non sia da lui ricevuto personalmente?
In realtà, l’osservanza delle formalità previste dall’art. 157 c.p.p.. fa sì che si possa “ritenere” conosciuto l’atto da parte del suo destinatario, ma non consente di considerare raggiunta la prova che l’imputato abbia conoscenza certa della data della udienza.
Pertanto, in simili ipotesi manca la prova de qua, con conseguenti maggiori possibilità che si verifichi un’incolpevole assenza dell’imputato[1].

La revoca dell’ordinanza sospensiva. L’ordinanza con la quale il giudice dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare, così come nel caso in cui risulti che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi dell’art. 420-quater.
Qualora l'imputato fornisca la prova che l'assenza è stata determinata da un’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, ovvero dimostri che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3, c.p.p.
Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di fare richieste di prova ai sensi dell'art. 493 c.p.p. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte.

La sospensione del processo per assenza dell’imputato.  L’art. 9 della legge n° 67/2014 ha sostituito anche il testo dell’art. 420-quater c.p.p., ora rubricato “Sospensione del processo per assenza dell'imputato”.
In assenza dei presupposti di cui agli artt. 420-bis e 420-ter e fuori dei casi di nullità della notifica, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.
Nel caso in cui tale tentativo di notificazione risulti impossibile il giudice, quando non deve pronunciare sentenza a norma dell’art. 129 c.p.p., dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell’imputato assente.

L’obbligo di disporre nuove ricerche. Ai sensi del nuovo art. 420-quinquies c.p.p. (“Nuove ricerche dell’imputato e revoca della sospensione del processo”), anch’esso introdotto dall’art. 9 della legge n° 67/2014, “Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso”.
Le nuove ricerche saranno svolte dalla polizia giudiziaria nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente la propria attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale (art. 159 c.p.p.). La necessità di disporre periodicamente nuove ricerche è finalizzata a evitare facili elusioni della pretesa punitiva statale, ma anche a garantire il rispetto dell’art. 112 Cost.[2].
Ai sensi dell’art. 61 disp. att. c.p.p., la polizia giudiziaria è tenuta a redigere una relazione all’autorità richiedente sulle nuove ricerche, indicando: a) i luoghi in cui le ricerche sono state svolte; b) gli ufficiali e gli agenti che le hanno eseguite; c) i nomi dei familiari dell’imputato reperiti e d) le notizie dagli stessi fornite circa il luogo in cui il loro congiunto si trova.
Se le ricerche della polizia giudiziaria hanno avuto esito positivo il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo. In tal senso egli provvede anche nel caso in cui l'imputato abbia nel frattempo nominato un difensore di fiducia, in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti e, infine, quando deve essere pronunciata sentenza a norma dell'art. 129 c.p.p. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero. All'udienza de qua l'imputato può formulare istanza di rito abbreviato o di patteggiamento.

Gli effetti della sospensione. Qualora il giudice disponga con ordinanza la sospensione del processo ex art. 420-quater, secondo comma, c.p.p., in caso di processo soggettivamente cumulativo si dovrà provvedere alla separazione del procedimento ex art. 18, comma 1, lettera b), c.p.p.
La sospensione del processo penale, inoltre, non determina la sospensione del processo civile qualora sia stata proposta in sede civile l’azione nei confronti dell’imputato, anche se dopo la costituzione di parte civile nel processo penale.
Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.
La sospensione del processo a norma dell’art. 420-quater c.p.p., peraltro, sospende il corso della prescrizione del reato. Tuttavia, anche in caso di sospensione del processo, non possono comunque superarsi i termini previsti dal secondo comma dell’art. 161 c.p.
Vi è dunque un andamento asimmetrico tra sospensione del processo e sospensione della prescrizione, potendo verificarsi l’ipotesi in cui la durata della sospensione del processo superi il limite di cui al capoverso dell’art. 161 c.p., con decorso del termine di prescrizione del reato in costanza di sospensione del processo. Tale discrasia ha fatto discutere, come emerge dai lavori preparatori della legge n° 67/2014, ma tutti gli emendamenti presentati per escludere l’applicazione del limite temporale di cui all’art. 161, comma secondo, c.p. sono stati respinti.
In conclusione, scaduto il termine di cui al capoverso dell’art. 161, la sospensione cessa e il termine di prescrizione inizia nuovamente a decorrere, potendosi giungere pertanto a una declaratoria di estinzione del reato ex art. 129 c.p.p.

Problemi di diritto intertemporale. La legge n° 67/2014 non contiene una disciplina transitoria, perciò le nuove norme processuali da essa introdotte hanno efficacia immediata, in ossequio al disposto dell’art. 11 delle preleggi.
Tempus regit actum, dunque. Tuttavia, un intervento del legislatore sarebbe stato auspicabile soprattutto per chiarire se le nuove norme siano destinate a trovare applicazione anche nei processi pendenti in cui sia già stato effettuato il controllo della regolare costituzione delle parti e, quindi, sia già stata ritualmente dichiarata, in conformità alla legge vigente al momento in cui l’attività è stata compiuta, la contumacia dell’imputato.
Il 10.06.14 è stata approvata dalla Commissione Giustizia della Camera la proposta di legge A.C. 2344, volta ad introdurre nella legge n°67/2014 l’articolo 15-bis, con il quale si stabilisce che le nuove disposizioni sulla sospensione del processo penale nei confronti degli irreperibili possono trovare applicazione nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, solo se nei medesimi non sia già stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. Inoltre, sempre in base alla proposta di legge, le deroghe a tale previsione sono consentite, in riferimento ai procedimenti non conclusi in primo grado, soltanto quando l’imputato sia già stato dichiarato contumace (ex art. 420-quater c.p.p.) e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità (ex art. 159 c.p.p.); soddisfatte tali condizioni, il procedimento sarà regolato dalle norme anteriori alla legge n° 67 del 2014.

>>> Il testo della legge: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-28;67 

[1] Osservatorio della Corte di Cassazione, Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, 05 maggio 2014 (http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_07_14.pdf), 43.
[2] Bricchetti R. – Pistorelli L., Processo sospeso se l’imputato è irrintracciabile, in Guida Dir., 21, 2014, 101. 

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