ORD. FORENSE - Cnf: Lettera agli Avvocati del presidente Mascherin

IL PRESIDENTE DEL C.N.F., AVV. ANDREA MASCHERIN (foto Repubblica.it)Noi sempre a fianco delle persone. Continuiamo a svolgere la funzione di tutela dei diritti che la Costituzione della Repubblica ci assegna

Lettera agli Avvocati del presidente Mascherin

Care Colleghe, Cari Colleghi, 
i fatti di Milano, e ciò che ne sta seguendo, ci chiedono di operare una scelta responsabile nel comunicare la nostra di identità, rifuggendo da ogni tentazione autoreferenziale. Dobbiamo dire a chiare lettere ai cittadini che noi Avvocati non siamo e non vogliamo essere considerati eroi, e le vittime del nostro lavoro sono vittime come qualsiasi altra. Noi siamo lavoratori, e la grande maggioranza di noi cerca di svolgere i propri compiti con coscienza e scrupolo professionale, lontano dalla ribalta e dai facili guadagni. Anche noi, come tanti lavoratori, ci dibattiamo nella morsa della crisi economica e di valori che sta colpendo il nostro Paese. Però siamo Avvocati e il nostro compito, il nostro mestiere, è quello di custodi dei diritti e di guardiani di una democrazia che deve pensare prima ai deboli e poi ai forti e, se serve, contro i forti. Per questo il nostro mestiere è anche una funzione ed è anche una missione. Consideriamoci dunque privilegiati, poiché la Costituzione della Repubblica Italiana ha posto noi a fianco e a protezione dei diritti fondamentali dei cittadini. Allora lasciamo ad altri polemiche e strumentalizzazioni che non servono al Paese e non possono essere comprese da chi soffre le tante difficoltà del vivere quotidiano. Non siamo eroi, ma siamo Avvocati; e anche se qualcuno ogni tanto può dimenticarlo, noi non dobbiamo mai farlo.

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PENALE - ACCESSO ABUSIVO A SISTEMA INFORMATICO E PROVA AL DI LA' DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO.

Un P.M. aveva impugnato una Sentenza d'assoluzione, sostenendo che dal contesto delle indagini svolte erano emersi elementi tali da portare ad ascrivere il delitto di accesso abusivo al sistema telematico della Procura da parte di un appartenente alle forze dell'ordine, benché l'accesso dovesse ritenersi eseguito sfruttando le credenziali di altra persona, pure abilitata all'accesso riservato: poiché la sentenza non aveva valorizzato siffatti elementi di fatto, l'assoluzione appariva, secondo il P.M., frutto di una motivazione illogica. La Cassazione, invece, nel dichiarare inammissibile il Ricorso, ha precisato che siccome nella Sentenza erano stati specificati tutti gli elementi di segno opposto, doveva ritenersi corretta la decisione di non aver raggiunto la prova della responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. E' stata la legge n° 46/2006 a stabilire che alla condanna si pervenga solo quando l'imputato possa essere dichiarato colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio». 
Il giudice, infatti, deve sempre verificare - una volta che siano state superate tutte le questioni preliminari e processuali e, altresì, che non ricorra un'autonoma causa di proscioglimento ex art. 529 c.p.p. - se è emersa la prova piena della responsabilità dell'imputato: i principi del processo accusatorio consentono di pronunciare la condanna dell'imputato solo se questi risulti colpevole del reato contestatogli dalla Pubblica accusa, il che implica che sia stata superata la presunzione d'innocenza che la nostra Carta costituzionale ha sancito all'art. 27, co. 2, e che costituisce la pietra angolare del processo penale. Con una nota decisione (Cass., Pen., Sez. I, 21.05/29.07.2008 n° 31456, F., ced 240763), si è stabilito che 

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PRIVACY - Il diritto all'oblio diventa lillipuziano.

Garante privacy, Newsletter n° 400 del 31.03.2015

A dispetto della sentenza Costeja del maggio dello scorso anno (Sentenza n° C 131/12), il garante italiano per la protezione dei dati personali sceglie la soluzione che riconosce prevalente l'interesse degli editori a salvaguardare il diritto di cronaca, rispetto a quello del singolo di veder tutelata la propria riservatezza. Come dire che "La cronaca vince sul diritto all’oblio", come evidenziato da "Il Sole 24 Ore" del 01.04.2015, secondo l'assunto per cui se l’articolo giornalistico è recente e corretto, allora non c'è niente da fare", al di là del fatto che spontaneamente Google abbia modificato gli «snippet». 
La casistica che si sta delinenado in questi giorni dà atto, insomma, d'una linea interpretativa sempre più stringente, che lascia assai pochi margini al cittadino coinvolto in prima persona o, addirittura, in posizione di assoluta marginalità in una vicenda di cronaca giudiziaria. Può ancora parlarsi, dopo questa recentissima presa di posizione del Garante, dell'esistenza del diritto all’oblio e, quindi, della deindicizzazione delle ricerca sul web, ad evitare che, digitando sul browser o nei motori di ricerca certe parole chiave, internet fornisca esiti spiacevioli per il diretto interessato? L'opzione è ora la seguente: prevale il diritto all’informazione e l'interesse pubblico.
Certo, l'eliminazione automatica degli «snippet» (cioè di quei riassuntini che diventano leggibili in grigio appena sotto i risultati del link blu e della stringa verde della ricerca) potrebbe costituire un risultato apprezzabile, ogniqualvolta da essi traspaia una lettura distorta ed eccessivamente sintetica dei fatti de quibus, tale da diventare fuorviante. Taluno ha concluso che in Italia ora v'è ancora una qualche tutela del "diritto all'oblio, ma in forma minore" (così "Italia Oggi"). Si auspica, pertanto, che ove tale orientamento venisse confermato, almeno le informazioni a corredo dei link vengano ridimensionati e corretti. 

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INTERNATIONAL TRADE - Italia al 56° posto nel Doing Business mondiale. Sarebbe ora che l'Italia disciplinasse le procedure concorsuali d'insolvenza transnazionale.

UNCITRAL

L’imprenditore straniero o il fondo d’investimento si pongono molte domande, al momento di valutare se mettere i propri denari in un’impresa italiana, poiché chiedono di conoscere preventivamente quali regole presiederanno all’eventuale apertura d’una procedura concorsuale, se gli affari andassero male, e come fare ad evitare la dispersione di beni della decotta società, in una situazione in cui gli organi della procedura non dialogano né si coordinano con quelli omologhi posti al di fuori dei confini nazionali e in cui l’apertura di procedure secondarie in altri Stati rappresenta un grande punto interrogativo per il creditore. Tra le riforme che l’Italia a tutt’oggi ignora, quindi, ve ne è una che invece meriterebbe tutta l’attenzione del governo e del legislatore della Penisola: serve disciplinare in modo uniforme il fallimento transnazionale, cioè il fenomeno dell’insolvenza di imprese presenti in più Stati. 

«Tenere la 56esima posizione sarà dura», ha scritto ieri Mario Sensini sul Corriere della Sera, evidenziando come «in questi mesi l’Italia ha fatto semplificazioni e riforme economiche forse come pochi altri Paesi al mondo, ma rischiamo ugualmente di scivolare giù di qualche gradino nella graduatoria della Banca Mondiale dei Paesi dove è più facile fare affari».

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INTERNATIONAL TRADE - E-commerce e autonomia privata procedimentale.

binding contract

Ogni azienda ha oggigiorno un proprio sito web, con cui si presenta all’esterno e, soprattutto, diffonde i prodotti e i servizi che costituiscono il suo core-business, facendone commercio. Ma quand’è che un contratto concluso via internet può dirsi effettivamente perfezionato? Prima di rispondere a questa domanda è necessario esaminare la natura del sito web, qualificare ordine e ricevuta, valorizzando i principi generali del commercio internazionale e l'autonomia privata delle parti. 

«Le norme sulla conclusione di contratti si applicano» - come recitano le norme vigenti in Italia sul commercio elettronico, di cui all’art. 13 del D.L.vo n° 70/2003, al quale  ambito di applicazione sono estranei (!) i «contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti» - «anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell’informazione inoltri il proprio ordine per via telematica». Dunque, se la transazione commerciale scaturisce sfruttando internet allora vige il codice civile italiano, che può dirsi ancora attuale (con la disciplina di cui all’art. 1321 e ss. c.c), a patto che la fattispecie non contenga un elemento c.d. di estraneità, tale da qualificare il rapporto commerciale come «internazionale», se uno dei due contraenti abbia sede all’estero.

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