PENALE - L'art. 131-bis c.p., in vigore dal 02.04.2015, è rinunciabile da parte dell'indagato/imputato? Caratteri della "particolare tenuità del fatto" che rende il reo non penalmente punibile.

not guilty isn't innocent

D.L.vo n° 28/2015: "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014 n° 67".

Il principio su cui si fonda la norma, in vigore 02.04.2015, prevede che quando l’offesa sia tenue e il comportamento non sia abituale, la relativa tutela è demandata alla sede civile. Il giudice dovrà tener conto dell’entità dell’offesa, delle circostanze del fatto, della personalità dell’autore e della natura del bene tutelato: Il fatto è da considerarsi come “tenue” quando:
- l’offesa è particolarmente tenue, tenendo conto sia della modalità della condotta e sia dell’esiguità del danno o del pericolo;
- il comportamento dell’autore non sia abituale.
In ogni caso, però, ricorrendo determinate ipotesi, il fatto non può venire considerato di particolarmente tenuità: nel caso di reato commesso per motivi abietti o futili o con sevizie o crudelta', anche solo in danno di animali, o se sussiste la minorata difesa della vittima, anche in  riferimento alla sua eta' oppure se la condotta del reo ha causato, come conseguenze non volute, morte o lesioni personali gravissime d'una persona. ll legislatore ha poi stabilito quando il comportamento debba ritenersi abituale, ai fini di questa disposizione: 

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INTERNATIONAL TRADE - Lettere di credito e UCP 600 (Uniform Custom and Practice for documentary credits, rev. 2007)

UCP 600

L'I.C.C. di Parigi -  International Chamber of Commerce , cui aderiscono le diverse sedi nazionali - ha elaborato dal 1933 in poi (salvo il periodo bellico) norme «uniformi» per i «crediti documentari». In sintesi, esse presiedono al sistema delle lettere di credito, necessarie per il commercio internazionale: ad esempio, la banca emittente prescelta dal compratore straniero (l'ordinante), denominata Issuing Bank, deve controllare scrupolosamente che i vari documenti fornitile dal venditore (beneficiary) - eventualmente tramite una banca nazionale da questi prescelta, che é la c.d. Confirming Bank (la quale opera come una sorta di avallante) -  corrispondano a quelli indicati dall'ordinante e quindi è tenuta a pagare al venditore il prezzo della vendita di merci, accreditandoglielo. 
L'art. 1 del testo in vigore, l'ICC Publication No. 600, revision 2007, stabilisce che si tratta di regole contrattuali che, se richiamate in tutto o in parte dalle parti, diventano per essere vincolanti: quindi, tali regole sono delle clausole che, se espressamente richiamate nel testo del credito documentario, integrano la volontà negoziale delle parti, le quali possono derogarle per concorde volontà [...are rules taht apply to any documentari credit (including, to the extent to which they may be applicabile, any standby letter of credit) when the text of the credit expressly indicates that it is subject to these rules. They are binding on all parties thereto unless expressly modified or excluded by the credit]. 

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INTERNATIONAL TRADE - Pignoramenti più snelli dal 10 gennaio 2015 in Europa (Reg. n° 1215/2012 UE «Bruxelles- I bis»).

Il 10 gennaio 2015 è entrato in vigore il Regolamento europeo n° 1215/2012 (chiamato «Bruxelles- I bis») che disciplina il riconoscimento delle decisioni straniere nonché l’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, all’interno dello Spazio Giuridico Europeo. Il Regolamento sostituisce il precedente (n° 44/2001), gran parte del quale è stato trasfuso nel testo delle nuove norme che dettano le regole per consentire l’attuazione in uno Stato Membro delle pronunce rese in giudizio in un altro Stato Membro dell’Unione europea. Il business commerciale, quindi, incontrerà meno ostacoli alla soddisfazione in concreto delle pretese creditorie. In particolare, spicca la questione dell’abolizione della procedura di exequatur, ovverosia della fase iniziale con cui, in via sommaria e de plano, il giudice nazionale verificava la sussistenza dei presupposti per l’attribuzione della esecutività della decisione adottata in uno Stato membro. L’art. 39 del Regolamento n° 1215/12 dispone: «la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività». 

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ORD. FORENSE - MP, «Mercato e concorrenza secondo Renzi» al centro del dibattito tra i Partner del network il 12 marzo 2015 a Roma. Il punto di vista di Frattallone.

(da MondoProfessionisti.eu, newsletter anno X - numero 42 - chiusa in redazione: giovedì 05 marzo 2015 alle ore 16:00)
 
Abbiamo incontrato a Palazzo Lavaggi-Sanfelice, sede di «View net Legal», Salvatore Frattallone che presiede il Board of Directors del network forense. 
Che ne pensa delle misure che il Premier Renzi e il Ministro Guidi intendono varare, come deciso nella riunione del Consiglio dei Ministri n° 51 dello 20 febbraio scorso? «Il delicato tema sarà discusso da tutti i Partners di View net Legal, che si riuniranno - unitamente al Consiglio Direttivo Nazionale del network - a Roma, il prossimo 12 marzo 2015. Il provvedimento governativo è stato salutato con favore dall’Antitrust, mentre è già stato oggetto di altalenanti prese di posizione da parte di talune componenti dell’Avvocatura e dei rappresentanti di altre professioni, ora entusiastiche, ora aspre, spesso livorose e contraddittorie». 
Per Frattallone «il Paese è ingessato da troppo tempo, è stato privato della possibilità di crescere e di evolvere. Non si risolvono le difficoltà dei 300.000 avvocati italiani - cui sono state erose, progressivamente ma in modo incessante, quote rilevanti di spazi professionali - concedendo loro gli spazi sottratti nottetempo ad altre professionalità. Sono orgogliosamente avvocato e non voglio morire notaio».

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INTERNATIONAL TRADE - Greenwood, Global Law summit: "can international law change the world?"

Presented by Judge Sir Christopher Greenwood, the British Judge at the International Court of Justice.

(Wednesday, 25 February 2015) To mark the Global Law Summit Judge Sir Christopher Greenwood, the British Judge at the International Court of Justice presented a lecture entitled ‘Can International Law change the world?’. The lecture was hosted at the Residence of the British Ambassador, Sir Geoffrey Adams, on Tuesday, 24 February. In attendance were Ambassadors in The Hague, Embassy legal advisers and other officials in the Hague-based courts and tribunals.

>>> Video-recording of the interview with Judge Sir Christopher Greenwood, the British Judge at the International Court of Justice

 

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