PENALE - L'art. 131-bis c.p., in vigore dal 02.04.2015, è rinunciabile da parte dell'indagato/imputato? Caratteri della "particolare tenuità del fatto" che rende il reo non penalmente punibile.
D.L.vo n° 28/2015: "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014 n° 67".
Il principio su cui si fonda la norma, in vigore 02.04.2015, prevede che quando l’offesa sia tenue e il comportamento non sia abituale, la relativa tutela è demandata alla sede civile. Il giudice dovrà tener conto dell’entità dell’offesa, delle circostanze del fatto, della personalità dell’autore e della natura del bene tutelato: Il fatto è da considerarsi come “tenue” quando:
- l’offesa è particolarmente tenue, tenendo conto sia della modalità della condotta e sia dell’esiguità del danno o del pericolo;
- il comportamento dell’autore non sia abituale.
In ogni caso, però, ricorrendo determinate ipotesi, il fatto non può venire considerato di particolarmente tenuità: nel caso di reato commesso per motivi abietti o futili o con sevizie o crudelta', anche solo in danno di animali, o se sussiste la minorata difesa della vittima, anche in riferimento alla sua eta' oppure se la condotta del reo ha causato, come conseguenze non volute, morte o lesioni personali gravissime d'una persona. ll legislatore ha poi stabilito quando il comportamento debba ritenersi abituale, ai fini di questa disposizione: