PENALE - Accesso abusivo alla banca dati ACI e rilevanza delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema.
Uno degli aspetti più complessi e delicati della disciplina dei computer crimes è quello della protezione dei sistemi telematici da indebite intrusioni. L'accesso è abusivo se il sistema informatico violato sia effettivamente munito di idonee misure protezione, che il titolare del sistema abbia appositamente predisposto. Con la Sentenza a commento, la S.C. ha precisato che il concetto di accesso abusivo ad un sistema informatico impone di porre attenzione, anziché alle finalità soggettive che abbiano determinato l'ingresso nel sistema e ad eventuali disposizioni sull'impiego successivo dei dati, all'obiettiva violazione "delle condizioni e dei limiti" che il titolare del sistema abbia impartito, fissando - nell'ambito di disposizioni organizzative interne, di prassi aziendali o di clausole di contratti individuali di lavoro - tipologie d'attività e tempi di permanenza nella banca dati. Quel "complesso delle disposizioni" stabilite dal c.d. dominus loci segnano la linea di confine tra il lecito e l'illecito, tra la non punibilità e l'abusività dell'accesso operato. Con la pronuncia qui di seguito riportata si è statuito che l'eventuale violazione di quelle regole impartite dev'essere necessariamente valutata dal giudice, ancora di più se si tratti, come nel caso esaminato, di ascrivere una responsabilità penale - per concorso morale - a colui che chiese delle informazioni alla persona che poi effettuò l'accesso informatico.