PENALE - Accesso abusivo alla banca dati ACI e rilevanza delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema.

prescrizioniUno degli aspetti più complessi e delicati della disciplina dei computer crimes è quello della protezione dei sistemi telematici da indebite intrusioni. L'accesso è abusivo se il sistema informatico violato sia effettivamente munito di idonee misure protezione, che il titolare del sistema abbia appositamente predisposto. Con la Sentenza a commento, la S.C. ha precisato che il concetto di accesso abusivo ad un sistema informatico impone di porre attenzione, anziché alle finalità soggettive che abbiano determinato l'ingresso nel sistema e ad eventuali disposizioni sull'impiego successivo dei dati, all'obiettiva violazione "delle condizioni e dei limiti" che il titolare del sistema abbia impartito, fissando - nell'ambito di disposizioni organizzative interne, di prassi aziendali o di clausole di contratti individuali di lavoro - tipologie d'attività e tempi di permanenza nella banca dati. Quel "complesso delle disposizioni" stabilite dal c.d. dominus loci segnano la linea di confine tra il lecito e l'illecito, tra la non punibilità e l'abusività  dell'accesso operato. Con la pronuncia qui di seguito riportata si è statuito che l'eventuale violazione di quelle regole impartite dev'essere necessariamente valutata dal giudice, ancora di più se si tratti, come nel caso esaminato, di ascrivere una responsabilità penale - per concorso morale - a colui che chiese delle informazioni alla persona che poi effettuò l'accesso informatico.

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ORD. FORENSE - MP, La Caporetto del conservatorismo forense, nell'epoca di internet.

CaporettoLA CAPORETTO DEL CONSERVATORISMO FORENSE, NELL'EPOCA DI INTERNET. 

(da www.mondoprofessionisti.it newsletter n° 201 del 17.11.2014, rubrica "L'opinione",
 di Salvatore Frattallone, Chairman of View net Legal network)

Lo scontro con l'Antitrust ha radici lontane e questo non è che l'epilogo d'una battaglia più ampia. La pronuncia dell'AGCM e la condanna a pagare  quasi un milione di euro rappresentano la più grave disfatta nella storia ordinistica in Italia, una vera e propria Caporetto. Le cause della sconfitta, senza scomodare Senofonte, sono riassumibili nell'incapacità di saper cogliere in modo adeguato gli irreversibili cambiamenti del tempo, nell'epoca della «Società dell'informazione»: la realtà italiana è mutata radicalmente, in questi ultimi due decenni. Così è per il mercato, ed altrettanto è a dirsi per le attitudini dei consumatori ed anche di enti ed imprese, di rapportarsi con il mondo dei servizi legali, sfruttando internet, la telefonia mobile ed altri innovative maniere di comunicare (tra cui applet e socialnetwork), consentite, ed anzi favorite, dall'insorgere di nuove tecnologie dell’informazione. Ma così pure è a dirsi per il modo e per gli strumenti con cui si esercita la professione forense.

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PRIVACY - Hiv, dati sanitari e violazione della riservatezza.

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Casa di cura Abano Terme - 24 gennaio 2013

Una casa di cura è stata condannata dal Garante privacy a pagare una cospicua sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall'art. 162, co. 2-bis, del T.U. privacy, per aver compiuto un trattamento di dati personali senza osservare i presupposti e i limiti stabiliti dalla legge in violazione dell'art. 26, co. 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell'art. 5, co. 4 della L. 05.06.1990 n° 135, nella fattispecie illecitamente avendo effettuato la comunicazione di dati particolarmente sensibili quali quelli relativi all'esito del test HIV dell’interessato: impugnato il provvedimento sanzionatorio, il Tribunale di Padova lo ha confermato con Sentenza 02.05.11, atteso che vi sarebbe stata la «[…] accertata illegittimità della comunicazione dei dati relativi agli accertamenti diagnostici diretti e indiretti per l'infezione HIV a persona diversa dall'interessato, in difetto di consenso», tanto che così il Garante nel 2013 ha irrogato la relativa sanzione amministrativa. Invero, 

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Tardiva cauzione e incameramento della fidejussione.

ESCUSSIONE PREFETTIZIA DEL DEPOSITO CAUZIONALEUn detective privato non ha adempiuto nel termine assegnato agli obblighi previsti dal D.M. n° 269/2010, che - oltre ad imporre un adeguato progetto organizzativo - ha stabilito l’obbligo di versare un deposito cauzionale ex art. 137 T.U.L.P.S. Il competente Prefetto lo ha sanzionato, per l’omissione, escutendo circa un terzo della sua garanzia fideiussoria e ordinandogli, come da «All. F» al D.M. n 269/2010, la ricostituzione integrale della medesima, che però è avvenuta solo tardivamente. L’investigatore è ricorso ai giudici amministrativi ma la sua impugnazione è stata respinta: secondo il T.A.R. infatti, nella fattispecie, è pacifico come «la sanzione irrogata si fondi, del tutto ragionevolmente, sul comportamento negligente del titolare dell'istituto Ricorrente, fatto di plurimi ritardi e titubanze […] non avendo egli curato con la dovuta sollecitudine il proprio interesse pretensivo ad adeguarsi alle prescrizioni normative». Invero, l’addebito che gli è stato mosso dalla prefettura, ritenuto legittimo dal T.A.R., è riconducibile al fatto che «il Ricorrente avrebbe dovuto attivarsi per tempo», per ottenere la garanzia bancaria necessaria per la prosecuzione dell’attività. Pur potendo sospendergli o revocargli la licenza in forza dell’art. 257-quater del Regolamento d’Esecuzione del T.U.L.P.S., la prefettura optò per la misura meno afflittiva e, ciò nonostante, l’investigatore privato rimase a lungo inerte. Nessuna censura, pertanto,

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INVESTIGAZIONE PRIV. - MP, stretta sulla vigilanza privata, serviranno certificazioni indipendenti.

(da mondoprofessionisti.it, newsletter n° 196 del 10.11.2014, da "Focus su...", di Salvatore Frattallone, Partner del network View net Legal)

Il 03.09.2014 scorso è entrata in vigore la norma regolamentare che impone la nuova forma di certificazione a tutta la vigilanza privata, dando così attuazione alla previsione contenuta nell’art. 260-ter, co. 1, del regolamento d’esecuzione del t.u.l.p.s. Ma tra un anno, verosimilmente, per gli i.v.p. cominceranno a fioccare sospensioni e revoche delle licenze prefettizie ex artt. 134 t.u.l.p.s. e 249 e ss. del relativo regolamento d’esecuzione, a causa del mancato o dell’insufficiente adeguamento alla certificazione stabilita dalle rigorose normative europee, per irregolarità o, persino, a cagione dell’eventuale falsità delle certificazioni di qualità e conformità esibite ai Prefetti. Con il D.M. n° 115 del 04.06.14 il Ministero dell'Interno ha rivoluzionato il settore, stabilendo le regole - caratteristiche e requisiti di certificazione - cui gli istituti di vigilanza privata dovranno assoggettarsi, per poter continuare ad operare in Italia. La conformità dei servizi, degli impianti e dei professionisti della sicurezza, dunque, sono cambiate repentinamente, costringendo le circa 800 aziende del comparto a scegliere, entro breve, se abbandonare il settore della sicurezza sussidiaria o se, per sopravvivere, cercare di ottenere il certificato indipendente di conformità. Compiuti gli accertamenti preliminari presso l’i.v.p. e attestata la sua conformità,

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