Investigazioni

INVESTIGAZIONE PRIVATA - Pendenza di procedimenti penali e revoca di autorizzazione prefettizia.

Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in Investigazione privata

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Non è affatto sufficiente la semplice denuncia per suffragare la valutazione d'inopportunità che spetta alla Pubblica Amministrazione, in sede di rilascio e/o rinnovo della licenza di pubblica sicurezza ex art. 134 T.U.L.P.S.
Secondo il Consiglio di Stato - massimo organo della giurisdizione amministrativa, preposto alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei privati nei confronti della Pubblica Amministrazione - infatti, delle mere denunce nei confronti dell'investigatore privato, soprattutto se non vagliate in sede giurisdizionale, non sono idonee a precludergli di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione che era stata rilasciata dal Prefetto per lo svolgimento dell'attività investigativa o a provocare la sospensione dell'autorizzazione in corso.

I Giudici di Palazzo Spada nel 2006 hanno sancito a chiare lettere l'irrilevanza, ai fini della revoca della licenza ad investigare per conto di privati, dello status di persona sottoposta ad indagini o d'imputato: ancorché vi sia stata l'iscrizione di numerosi procedimenti penali proprio per asseriti abusi compiuti nell'esercizio dell'attività investigativa, tale circostanza non può incidere di per sé in alcun modo sulle autorizzazioni amministrative in assenza di altri e più gravi elementi.
Anche se a taluno può non sembrare, è ancora vigente nell'Ordinamento giuridico italiano il principio  di "non colpevolezza", di cui all'art. 27, comma 2,  della Costituzione.
Diversamente la P.A. incorrerebbe in eccesso di potere.

 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 28.05/13.07.2006, n° 4500

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato in  sede  giurisdizionale  (Sezione  Sesta) in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini, Presidente
Luigi Maruotti, Consigliere
Giuseppe Romeo, Consigliere
Giuseppe Minicone, Consigliere Est.
Rosanna De Nictolis, Consigliere
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n° 4864 del 2001 proposto dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di (omissis), in persona  dei  rispettivi titolari pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono per legge domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi, n° 12;
contro (omissis), non costituito in giudizio, per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, Sez. I, n° 179 del 26.01.2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 28.04.2006 il  Cons.  Giuseppe Minicone;                                         
Udito l'Avv. dello Stato, Guida;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 14.10.1998, il Sig. (omissis) impugnava, innanzi al T.A.R. della Lombardia, il decreto n° 455/I del 07.08.1998, con il quale il Prefetto della provincia di (omissis) aveva respinto la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione di cui egli era titolare, per svolgere direttamente e personalmente l'attività di investigatore privato in quella provincia, e aveva sospeso l'autorizzazione in corso, in relazione alla pendenza di molteplici procedimenti penali, riguardanti abusi nell'esercizio dell'attività investigativa.
2. Il giudice adito ha accolto il ricorso, sul rilievo che la mera pendenza di procedimenti penali (dei quali, peraltro, due si erano conclusi con esito favorevole per l'istante) non costituiva circostanza idonea al diniego di rinnovo dell'autorizzazione, non essendo sufficiente la semplice denuncia a suffragare la valutazione di inopportunità resa dall'Amministrazione.
3. Avverso detta decisione hanno proposto appello il Ministero dell'Interno e la Prefettura di (omissis), denunciandone l'erroneità, giacché sarebbero "emersi nuovi ed ulteriori elementi negativi in ordine al rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza de qua".
Ed invero, secondo gli appellanti, nel riesaminare la richiesta tendente ad ottenere il rilascio della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. per gestire in provincia un istituto di investigazioni private per conto di privati, il Questore avrebbe rilevato circostanze ostative differenti da quelle poste a base della revoca precedentemente disposta, afferendo anche a reati di minacce, ingiurie, diffamazione nonché calunnia e appropriazione indebita, tali da non consentire il rinnovo dell'autorizzazione di cui trattasi.
4. Orbene, osserva il Collegio, come sia sufficiente la lettura delle argomentazioni poste a sostegno dell'appello, per evidenziare la sua infondatezza, se non addirittura l'inammissibilità.
Dette argomentazioni, infatti, non solo non sono dirette a confutare l'assunto del primo giudice circa l'inidoneità delle semplici denunce, non vagliate in sede giurisdizionale, a precludere il rinnovo dell'autorizzazione in essere, ma, per di più, fanno riferimento a vicende, che, in quanto successive all'adozione del provvedimento impugnato (basti considerare il richiamo al parere del Questore del 14.09.1999, laddove il diniego in contestazione risale al 07.08.1998), non possono fornire ad esso la necessaria giustificazione.
Trattasi di circostanze, dunque, che non possono essere introdotte in questo giudizio, ma che, ove ritenute ulteriormente ostative al rinnovo dell'autorizzazione, avrebbero dovuto dar luogo ad un nuovo ed autonomo provvedimento negativo, che le recepisse, anche per consentire all'interessato la predisposizione delle necessarie difese.
5. L'appello, va in conclusione, respinto.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, non essendosi costituito l'appellato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 28.05.2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio.
Depositata in Segreteria il 13.07.2006.

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