Investigazioni

INVESTIGAZIONE PRIVATA - Shadow Investigazioni intervista l'Avv. S. Frattallone.

Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in Investigazione privata

Avv. Salvatore Frattallone

"Accusa batte difesa, 1 a 0, palla al centro"

21.01.2012 - Scambio di opinioni della collega Adriana Di Nunzio di Roma [Investigazioni Shadow] con un Avvocato penalista, sul tema della parità tra accusa e difesa nel processo penale o, meglio, della presunta parità.
Tema considerato da noi Investigatori Privati un nodo centrale, che ci crea un grande rammarico per lo sbilanciamento nei confronti dei diritti dei “cittadini tutti“, e che non consente a noi di lavorare nella giusta direzione e con strumenti idonei alle indagini.

Lui è Salvatore Frattallone, penalista del Foro di Padova. E gli spunti che ci ha offerto fanno davvero riflettere...
Ma andiamo con ordine.
D. - "Caro Avv.,  che ci fa un padovano a Roma?!
R. "Sono un vagabondo, dove c'è un guaio, una persona in difficoltà, che respinge le accuse o che dichiara d'essere vittima d'un reato, ecco quello è il posto per un Avvocato, il mio posto. Un interrogatorio in carcere o un'arringa al tribunale della libertà, un colloquio con un cliente o un processo in cassazione: per me non fa differenza, è la passione per la mia professione che mi spinge a veri e propri tour de force, per cercare di far emergere le ragioni del mio assistito, per convincere il magistrato che se ne occupa che esiste un caso che merita tutta la sua attenzione. Torino, Potenza o Udine, Palermo, Napoli o Roma: fa lo stesso, poiché i diversi modi di amministrare la giustizia li vivo come stimoli a conoscere diverse realtà e modi di vivere e concepire i rapporti con gli altri".
D. - "Perché il penale Ti piace di più?! Non è più redditizio occuparsi delle questioni societarie o familiari? O dedicarsi ai rapporti internazionali piuttosto che alle vicende civili?!
R. -"Essere penalista è come, per un medico chirurgo, operare a cuore aperto. Si toccano con mano i problemi delle persone. Da qualunque parte si stia, si è a contatto con questioni scottanti che, il più delle volte, hanno a che fare con la libertà personale, quindi con valori essenziali delle persone, con i quali sbagliare può essere fatale: quindi cautela, studio, intuizione, capacità di impostare una difesa attiva, con tempestività, perché spesso non c'è tempo per scrivere "memorie di replica" o "chiedere un rinvio della causa, per contro dedurre", come accade per i miei fortunati colleghi civilisti. Certo, alcuni profili d'attività della professione forense sono più remunerativi di altri. Ma non reputo che il mio parametro possa essere costituito dal tornaconto economico. L'onorario è dovuto, ma prima, per me, viene il rapporto fiduciario tra cliente e difensore".
D. -"Ma c'è parità tra accusa e difesa penale oppure no?!"
R. -"Nel 1988 cambió il codice di procedura penale e venne introdotto il sistema accusatorio al posto di quello così detto inquisitorio: da allora il P.M. ha cambiato "pelle", come un serpente, è diventato "parte", come il difensore, anche se conserva dei poteri coercitivi che a quest'ultimo mancano del tutto. Poi nel 2000 si è bilanciato un po' il rapporto tra accusa e difesa, riconoscendo al difensore qualche potere d'indagine, prima inimmaginabile".
D.  -"Fammi capire, ad esempio?!"
R. -"Il P.M. può far arrestare le persone, convocarle coattivamente per interrogarle, può chiedere al giudice le intercettazioni, fare perquisizioni e sequestri. Il difensore no e, d'altronde, questi assiste interessi di privati e sarebbe inconcepibile che disponesse di tali poteri autoritari. Ma il difensore può svolgere investigazioni nell'interesse del suo cliente, eseguire sopralluoghi sul luogo del crimine, far eseguire consulenze tecniche, convocare potenziali testimoni, acquisire documenti. Insomma, può porre in essere una strategia difensiva non meramente passiva e attendista".
D. -"E i limiti, quali sono?!"
R. -"Beh, ad esempio non può imporre ad alcuno di rendere una dichiarazione: se viene spontaneamente in Studio, bene; altrimenti bisogna "scoprire le carte" con il P.M., chiedendogli che convochi lui la persona informata.
D. - "Poi, qualche altro aspetto di rilievo?!"
R. -"Se il potenziale testimone snobba l'invito del difensore e resta inerte, non rifiutando espressamente  l'incontro, il difensore non può nemmeno rivolgersi al P.M. Se poi l'investigazione difensiva ha luogo prima che sia iniziato un procedimento penale, al difensore è preclusa ogni attività che comporti richieste al P.M. Così se la pubblica amministrazione nega la consegna di atti al penalista, questi non può rivolgersi al P.M. e, poi, al Giudice affinché di tali atti sia disposto il sequestro. Nè c'è modo per acquisire documenti dai privati, a meno che questi non li consegnino volontariamente. E così via."
D. - "Ma anche il P.M. ha dei limiti d'indagine: mi pare che le intercettazioni delle conversazioni tra avvocato e cliente siano vietate!"
R. -"Non proprio: sono solo inutilizzabili. Ma la Cassazione, proprio questa settimana, ha deciso che se ascoltando uno di questi colloqui si scoprano elementi su cui indagare, gli atti d'indagine successivi - strano, ma vero! -  non vengono travolti dalla inutilizzabilità che c'è a monte. Incredibile!".
D. -"Una posizione di serie B, per le indagini della difesa, dunque!"
R. -"Dipende... è per me assurdo che un investigatore privato incaricato dall'Avvocato non possa mettersi i baffi posticci o camuffarsi con una parrucca o che gli sia inibito fingere d'essere qualcun altro, mentre tali espedienti sono leciti se attuati dalla polizia giudiziaria! Reputo pure inconcepibile che la lettera di convocazione inviata dal difensore a un testimone sia solo un'arma a salve, una scacciacani. Per contro, se il difensore, indagando, scoprisse elementi che possono nuocere  al suo assistito, può peró astenersi dal depositarli in Tribunale, restando libero di avvalersene o meno".
D. - "Il Tuo auspicio finale?!"
R. - "Che vengano valorizzate, dalla legge e dalla interpretazione giurisprudenziale, le facoltà attribuite al difensore in sede penale. Anche perché se il Giudice ha più materiale posto dinanzi a sè, è più probabile che sia messo in grado di raggiungere la verità e di decidere serenamente Non esiste "cultura della giurisdizione" senza l'etica del "contraddittorio" tra le parti: se il nuovo codice ha introdotto il concetto del "difendersi provando", va da sè che i poteri d'indagine non possono restare confinati al piano dello spontaneismo, qualche cosa in più si potrebbe e si dovrebbe, fare a favore della difesa. In particolare, dopo dodici anni dalla legge sulle investigazioni difensive. Ma sono un inguaribile ottimista, qualcosa migliorerà anche su questo fronte, i tempi ormai sono maturi per una riforma meno timida".
D. -"E per chi volesse saperne di più?!"
R. -"www.frattallone.it” è online, cliccare per credere".

(fonte: www.conipi.it)

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