Investigazioni

INVESTIGAZIONE PRIVATA - Interferenze, tradimento e riprese di terzi nel domicilio di consenziente.

Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in Investigazione privata

telecamera nascosta

È consentito a un investigatore privato registrare il filmato dell'amplesso tra una donna e un uomo a casa di quest'ultimo, adoperando di nascosto mezzi tecnologici per procurarsi immagini e audio dell'episodio, al fine di provare l'infedeltà della donna, ma con il consenso solo dell'uomo, che il ricorso a tali mezzi tecnologici abbia autorizzato?
La V Sezione penale della Cassazione, rimuovendo ogni possibile ostacolo interpretativo, ha statuito che il riferimento che il co. 1 dell'art. 615-bis c.p. fa all'art. 614 c.p. attiene soltanto al luoghi in cui, ove sussistente l'interferenza nella vita privata altrui, la fattispecie assume rilievo penale. 
Viceversa, la privata dimora (le sue pertinenze e gli altri luoghi tendenzialmente non visibili da estranei) gode, in quanto tale, della massima tutela della c.d. "privatezza".

Talché, ancorché si possa trattare d'alloggio altrui - a prescindere che ne risulti attinta l'integrità territoriale (concernente il solo delitto di violazione di domicilio) - viene insidiata la riservatezza dei rapporti umani lato sensu intesi (quale libertà di manifestazione della personalità, che si estrinseca nella sfera domestica e privata) che tra quelle mura domestiche abbiano luogo: la loro ripresa, col consenso del doppiogiochista proprietario di casa o no, è vietata. L'imboscata è perseguibile penalmente.
L'eventuale accordo intercorso col terzo titolare di quel domicilio, quindi, non scrimina le riprese effettuate ai danni di persona ignara che ivi si venga a trovare.
Già nel 2006, invero,la S.C. aveva stabilito che ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato p. e p. dall'art. 615-bis c.p. è la violazione della riservatezza domiciliare della persona offesa, non la disponibilità di quel domicilio anche da parte dell'autore dell'indebita intercettazione (e/o registrazione), né il suo rapporto di convivenza coniugale con la vittima (cfr. Cass. Pen., 30.11.2206).
Peraltro, nel famoso ma risalente caso "Veronique" (dal soprannome d'una giovane donna, che ricevette ospiti illustri quali potenziali clienti in un alloggio nella sua disponibilità e che ivi captò clandestinamente costoro, al fine di procurarsi da loro dichiarazioni inerenti la prostituzione, da mandare in onda in una trasmissione televisiva), il Tribunale di Roma già ritenne di ravvisare tutti i su indicati elementi oggettivi della fattispecie che punisce le incursioni abusive, ancorché non fisiche, nella vita privata altrui, attuate con strumenti tecnici suscettibili di riprodurre la violazione di ambiti riservati e preclusi all'osservazione indiscreta dei terzi (Sent. 13.11.1985).
I giudici di Piazza Cavour, inoltre, hanno stigmatizzato che non è affatto ravvisabile natura e/o contenuto "confessorio", ai fini delle diminuenti ex art. 62-bis c.p. (negate al prevenuto), nell'ammissione del fatto illecito contenuto nella relazione investigativa consegnata al committente, che nel caso di specie, era - per finalità di prova dell'addebito della separazione - il marito della fedifraga: il trattamento sanzionatorio non risente, conseguentemente, della comunicazione ("ovvia") resa al mandante, in ordine alla callida condotta d'acquisizione dei dati, da parte d'un levantino detective privato.

Cass. Pen., Sez. V, 11.10.2011/08.03.2012, n. 9235

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana, Presidente
Dott. MARASCA Gennaro, Consigliere
Dott. SCALERA Vito, Consigliere
Dott. FUMO Maurizio, rel. Consigliere
Dott. BRUNO Paolo Antonio, Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da: 1) M.M., nato il (omissis);
avverso la Sentenza n° 1936/08 della Corte d'Appello di Roma, del 10.02.11;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 11.10.11 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Maurizio Fumo;
udito il P.G., in persona del Sost. Proc. Gen., Dott. C. Stabile, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore dell’imputato, Avv. S. Colella, che, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento;
dato atto della presenza del difensore della P.C., Avv. G. Marcangeli, che si è associato alla richiesta del P.G. e ha depositato nota spese.
Considerato in fatto
M.M. è stato condannato in primo grado alla pena di giustizia perchè riconosciuto colpevole del delitto di cui all’articolo 615-bis, co- 3, C.P. per essersi procurato, in qualità di esercente la professione di investigatore privato, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva e sonora, immagini e notizie della vita privata di K.T., riprendendo - mediante strumenti di registrazione - un rapporto sessuale tra la predetta K.T. e V.M., all’interno dell’abitazione di costui, cedendo poi il filmato al marito della donna, dal quale aveva ricevuto l'incarico di provarne la infedeltà coniugale.
La C.d.A. di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado.Ricorre per cassazione il difensore e deduce: 
1) violazione di legge, atteso che le riprese non sono state effettuate nella privata dimora della K.T., ma a casa del V.M.. e con il consenso del predetto V.M. La lettera e la ratio della norma, nel rinviare all’articolo 614 C.P., non consentono diversa interpretazione, atteso che, in diritto penale, vigono i principi di legalità e tassatività;
2) contraddittorietà della motivazione per mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte romana sostiene che la confessione resa dal M.M. è tardiva e irrilevante e dunque non valutabile ai fini del trattamento sanzionatorio. Così non è in quanto l'imputato M.M. la ha resa appena tratto in arresto; nè può dimenticarsi che lo stesso è autore di una dettagliata relazione fatta al marito della K.T., relazione che ha natura e contenuto confessorio.
Considerato in diritto
La prima censura è infondata, la seconda inammissibile per genericità.
Il ricorso quindi merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado.
Deve essere condannato anche al ristoro delle spese sostenute, in questa fase, dalla P.C., spese che si liquidano come da dispositivo.
Il riferimento che l'art. 615-bis, co. 1, C.P. fa all’art. 614 C.P. ha semplicemente la funzione di indicare i luoghi nei quali "l'interferenza" nella altrui vita privata deve considerarsi penalmente illecita, ma non anche quella di recepirne il regime giuridico. 
Chi frequenta un luogo di privata dimora, anche se si tratta della dimora altrui, fa affidamento, appunto, sul carattere di "privatezza" dello stesso e, dunque, agisce sul presupposto che la condotta che in quel luogo egli tiene sarà percepita solo da coloro che in esso siano stati lecitamente ammessi.
L'art. 614 C.P., viceversa, reprime la condotta di chi, invito domino, si introduce o si trattiene in "luoghi privati". 
Le condotte, pertanto, sono profondamente diverse, perchè, nel caso di violazione di domicilio, viene insidiata la "integrità territoriale" dell’altrui sfera domiciliare; nel caso della interferenza nella vita privata viene insidiata la riservatezza delle condotte individuali o sociali (dunque dei rapporti umani) che in tali luoghi si svolgono.
Quanto al trattamento sanzionatorio, è da notare che il giudice di appello, nel ribadire il diniego di attenuanti generiche, ha fatto riferimento alla gravità del fatto e ai precedenti dell’imputato e, solo subordinatamente, alla irrilevanza della confessione del M.M. (e che tale non possa considerarsi il contenuto della relazione resa al suo committente appare ovvio). 
Il ricorso sembra ignorare tali circostanze e in ciò consiste la aspecificità della seconda censura. 
Deve farsi luogo all’oscuramento dei dati perché previsto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente cosi pagamento delle spese del procedimento nonchè al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in € milleduecento, oltre accessori come per legge.Così deciso in Roma, il 11.10.2011.
Depositato in cancelleria il 08.03.2012

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