Investigazioni

INTERNATIONAL TRADE - Arbitrato commerciale internazionale e conflitto d'interessi dell'arbitro: le linee guida della International Bar Association.

I.B.A.

«È interesse di tutti i membri della comunità dell’arbitrato internazionale che gli arbitrati internazionali non siano intralciati dall’aumento dei problemi legati ai conflitto di interesse», recita il Punto n° 3 dell’Introduzione delle Linee Guida IBA, che detta le «Guidelines on Conflicts of Interest represent the most comprehensive work to date defining the framework by which the impartiality of arbitration in the international arena can be most effectively assured».
Le guidelines sono frutto di un lavoro collettivo (the «document was originally prepared in English by a working group» and «was adopted by IBA Council Resolution»), approvato il 22.01.2004. Il principio Generale che presiede all’arbitrato commerciale internazionale è il seguente: «Ogni arbitro deve essere imparziale e indipendente rispetto alle parti nel momento in cui accetta l’incarico, e deve rimanerlo nel corso dell’intero procedimento arbitrale fino alla pronuncia del lodo finale o alla conclusione del procedimento per qualsiasi altro motivo». Conseguentemente, si è posto il problema di dirimere sul nascere eventuali «conflitti di interessi».

Si è così sancito che «Un arbitro deve declinare la nomina o, se l’arbitrato è già iniziato, deve rifiutare di continuare a svolgere l’incarico qualora abbia un qualsiasi dubbio quanto alla propria capacità di essere imparziale o indipendente».
La soluzione concreta è stata individuata selezionando, per gruppi, le possibili cause di conflitto d’interessi e ripartendole in tre macroaree, con livelli differenziati di conseguenze, e poi anche suddividendo ulteriormente l’ultima categoria in due parti. Così, come una sorta di semaforo stradale, sono state specificate le ragioni ostative a che una persona divenga arbitro, o resti tale se già assunto l’incarico.
Infatti, indipendenza, neutralità e imparzialità dell’arbitro sono criteri generali che presiedono a qualsivoglia nomina in seno ai cc.dd. Tribunali Arbitrali, frutto di Clausole Compromissorie contenute nei contratti commerciali internazionali o di veri e propri Compromessi (in difetto di apposita Convenzione Arbitrale e qualora la controversia sia già insorta tra le parti e, pur tuttavia, esse intendano devolvere la lite al «giudice privato». La convenienza per i privati (o per gli Stati che operino «iure privatorum» è innegabile rispetto alla giustizia ordinaria, in termini di costi complessivi (diretti e indiretti), di celerità nella trattazione, di tutela di riservatezza e confidenzialità, di certezza del diritto, di terzietà rispetto al sistema giudiziario di ciascuna delle parti interessate e di eseguibilità all’estero della pronuncia («lodo») arbitrale (se resa in sede di arbitrato rituale).
Il 1° gruppo di situazioni prevista dalle guidelines IBA è quello della «Lista Verde»: si tratta di un elenco non tassativo di casi in cui manca un’oggettivo conflitto d’interessi, ma l’arbitro, ancorché non tenuto a dichiararlo, ha la facoltà di comunicarlo alle parti e all’Istituzione arbitrale.
Il 2° gruppo di situazioni prevista dalle guidelines IBA è, poi, quello della «Lista Arancione»: ove ricorra una delle fattispecie ivi non esaustivamente indicate, l’arbitro, che ha l’obbligo di dichiararlo, non verrà per ciò stesso automaticamente ricusato, ma si considererà accettato dalle parti se, dopo la dichiarazione, non sia stato eccepito tempestivamente alcunché.
Infine, v’è il 3° gruppo di situazioni che le guidelines IBA hanno incluso nella «Lista Rossa»: talune di esse, indicate in modo non esaustivo, comportano in via imperativa un «dubbio giustificato sull’imparzialità e sull’indipendenza dell’arbitro» e, quindi, si traducono in un insanabile conflitto d’interessi oggettivo (c.d. «Lista Rossa irrinunciabile»); invece, altre circostanze sono reputate a rischio (cioè «serie») e, ciò nonostante, si consente alle parti di mantenere ferma la nomina dell’arbitro «sospetto» qualora egli, avendo ottemperato all’obbligo di dichiarare la ragione ostativa, abbia ottenuto espresso gradimento delle parti (c.d. «Lista Rossa rinunciabile»).
Ovviamente, in tutti i casi in cui l’arbitro può essere ricusato, allo stesso è consentito astenersi e chiedere di essere sostituito da altri.

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The Guidelines on Conflicts of Interest represent the most comprehensive work to date defining the framework by which the impartiality of arbitration in the international arena can be most effectively assured. The publication sets out a series of seven general standards of independence and disclosure to govern the selection, appointment and continuing role of an arbitrator. The most recent version of the Guidelines was adopted by resolution of the IBA Council on Thursday 23 October 2014. This version updates and clarifies the original Guidelines, which were approved by the Council of the IBA on 22 May 2004. The Guidelines are intended for use around the world.

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Scarica qui le Linee Guida IBA sui conflitti di interesse nell'arbitrato internazionale (ITA).

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