Ord. forense

ORD. FORENSE - Parcelle, il Consiglio di Stato: prevalga la libera concorrenza.

Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in Ordinamento forense

IL SOLE 24 ORE, Professionisti. Il Consiglio di Stato dà seguito alla sentenza della Corte Ue sulla liberalizzazione. Il decoro non entra nella tariffa. Gli Ordini non possono più valutare i prezzi col parametro della dignità

Il decoro non è più un parametro valido per verificare le tariffe professionali. Lo sottolinea il Consiglio di Stato con la sentenza 22 gennaio 2015 n° 238, generata da un ricorso dell’Ordine dei geologi, ma estensibile a tutte le professioni. Si discuteva infatti delle sanzioni dell’Autorità garante della concorrenza (Antitrust), irrogate perché l’Ordine aveva adottato criteri e parametri per determinare tariffe. Quindi, una situazione identica a quella di altre professioni collegiate (avvocati, notai, professioni tecniche). Il problema è sorto con il Dl 223/2006 (articolo 2), che ha eliminato i minimi tariffari: minimi che secondo l’Antitrust non possono essere reintrodotti attraverso principi deontologici di corretto comportamento. Ora, con questa sentenza del Consiglio di Stato, i prezzi praticati dai professionisti non sono più oggetto di una verifica di decoro deontologico, concludendo un percorso che ha coinvolto la Corte di giustizia Ue.

Al giudice comunitario era infatti stato chiesto se l’articolo 101 (sulla libera concorrenza) del Trattato dell’Unione consentisse un riferimento alla «dignità» e al «decoro» del professionista nella determinazione il compenso professionale. La libertà dell’articolo 101 del Trattato sembrava infatti collidere con l’articolo 2233 del Codice civile, che inserisce un obbligo di “decoro” nelle tariffe. La Corte di giustizia (sentenza 18 luglio 2013, causa C-136/12) ha sottolineato che spetta al giudice nazionale (il Consiglio di Stato) verificare se la qualità delle prestazioni professionali richieste dal consumatore esiga che il compenso sia commisurato al “decoro” professionale. Ora la sentenza 238/2015 del Consiglio di Stato ha escluso tale collegamento, perché la qualità delle prestazioni professionali non è intaccata da un’ipotetica mancanza di decoro a sua volta scaturente da importi ritenuti troppo bassi. Prevalgono quindi libertà di concorrenza e possibilità di prezzi ridotti. Ciò significa che il professionista non corre più il rischio di vedersi accusato di comportamento “indecoroso”, rischiando la sospensione, se applica tariffe particolarmente ridotte.

Le conseguenze nei confronti degli Ordini sono immediate: viene meno la possibilità di indagine sulle tariffe applicate, qualora tale indagine si fondi sull’intenzione di garantire il decoro della professione. Via libera, quindi, alla più ampia concorrenza, perché - sottolinea il Consiglio di Stato - il consumatore ha specifici rimedi civilistici per tutelarsi e la qualità della prestazione non può essere verificata dall’Ordine attraverso il parametro del decoro. Questa più ampia libertà sulle tariffe si collega alla pubblicità, consentita ai professionisti dagli articoli 3 del Dl 138/2011 e 4 del Dpr 137/2012, e completa l’equiparazione dei professionisti alle imprese. Venuto meno il «decoro» rimangono i generici divieti di concorrenza sleale (articolo 2598 del Codice civile), di pratiche commerciali scorrette (articolo 27 del Codice del consumo, D.L.vo 206/2005) e di offerte basse in modo anomalo (Codice dei contratti pubblici, Dlgs 163/2006). Divieti che vengono attutiti dalle pronunce Antitrust favorevoli alle offerte che i professionisti offrono su Groupon o circuiti tipo Carta Amica, come avvenuto per odontoiatri (provvedimento Antitrust 25078/2014) e avvocati (provvedimento 22 ottobre 2014). Gli Ordini quindi hanno mani legate su tariffe e pubblicità. A vantaggio, si spera, del consumatore. Guglielmo Saporito

Data: 29.01.2015 (da Oua.it)

 

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