Penale

PENALE - Strappo dei fili d'alimentazione elettrica di sistema di videosorveglianza e delitto ex art. 635-quinquies C.P.

danneggiamento impianto di videosorveglianza

PARALISI DOLOSA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - Tizio deliberatamente rese inservibile un sistema informatico/telematico di pubblica utilità, danneggiando l'impianto di alimentazione elettrica dell'apparato di vigilanza e videoregistrazione in dotazione ad un ufficio di Procura.
La S.C., pronunciandosi in via cautelare, statuì - con Sentenza del 14.12.11 (Cass. Pen., Sez. II, n° 9870, rv. 252465) - che detto sistema "composto di videocamere che non solo registrano le immagini, trasformandole in dati memorizzati e trasmessi ad altra componente del sistema, secondo un programma informatico e attribuendo alle predette immagini la data e l'orario e consentendone la scansione in fotogrammi, ma si avvale anche di un hard-disk, che riceve e memorizza tutte le immagini rendendole estraibili e riproducibili per fotogrammi, è riconducibile all'oggetto della condotta del reato di cui all'art. 635-quinquies C.P., considerato che il complesso di apparecchiature che lo compongono presenta tutte le caratteristiche del sistema informatico quale delineato dalla Convenzione di Budapest,

che sottolinea la sinergia dei diversi componenti elettronici, definendo sistema informatico qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchi interconnessi o collegati, uno o più dei quali, secondo un programma, svolge un trattamento automatico di dati".
Conseguentemente, nel caso di specie, la Cassazione annullò con rinvio l'Ordinanza del Tribunale lagunare, cui restituì gli atti.
Il Tribunale del Riesame veneziano, in funzione di giudice di rinvio, annullò, re melius perpensa l'Ordinanza impositiva della misura cautelare, non avendo ravvisato la c.d. tipicità della condotta di cui al delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, disponendo l'immediata liberazione dell'indagato.
Con la nuova decisione sotto riportata, la Cassazione ha respinto il gravame proposto ex art. 311 C.P.P. dalla competente Procura della Repubblica, sul presupposto del seguente principio di diritto:
"la condotta di danneggiamento, pur nelle sue molteplici eccezioni modali (distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili) riferisce, in ogni caso, l'effetto di tali condotte (danno) non al terminale meccanico del sistema ma esclusivamente al sistema stesso, con espressa estensione della punibilità anche in caso di condotta che di questo ne ostacoli gravemente il funzionamento (cfr. art. 635-quinquies, comma 1, C.P.)", talché "l'aver divelto due cavi aerei di alimentazione di una delle tre telecamere esterne [...] collegate ad un sistema informatico di vigilanza e videoregistrazione [...] con conseguente provocazione di un corto circuito" "non integra alcuna di quelle [condotte] comprovatamente intese alla produzione del danno al sistema anzidetto, bensì al solo terminale meccanico".
Insomma, ha concluso la Corte di legittimità, se c'è stata solo l'interruzione di produzione di nuove immagini, ulteriori a quelle altre già preesistenti nel sistema e frutto di precedenti registrazioni, non può dirsi sussistente l'elemento oggettivo di cui all'art. 635 quinquies C.P.

Il che è pare in patente contrasto con la lettura della norma fornita dalla dottrina, secondo cui l'oggetto giuridico della tutela penale apprestata dalla norma - condiderato che l'O.G. italiano prevede ulteriori fattispecie riguardanti la tutela delle strutture informatiche e telematiche - sembra doversi limitare alla inviolabilità del possesso e della disponibilità (in fatto) delle cose-oggetto materiale della condotta, ovverosia all'integrità fisica delle apparecchiature e delle istruzioni di funzionamento incise sul taluni loro componenti.
Per altro verso, si rileva come siano state inserite nel primo comma dell'art. 635-bis C.P., accanto alle già esistenti figure della distruzione e del deterioramento, anche quelle della cancellazione, dell'alterazione e della soppressione, che sono espressamente richiamate dall'art. 4 della Convenzione sul Cybercrime e dalla Decisione Quadro 24.02.05 n° 2005/222/GAI, specificamente riguardanti il peculiare oggetto passivo rappresentato da informazioni, dati o programmi informatici.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., 05/13..07.2012 n° 28127

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO' Antonio, Presidente
Dott. SERPICO F., Rel. Consigliere
Dott. PAOLONI Giacomo, Consigliere
Dott. PETRUZZELLIS Anna, Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgio, Consigliere
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul Ricorso proposto da: P.M.T. presso il Tribunale di Venezia;
nei confronti di: A.M., nato il (omissis);
avverso l'Ordinanza n° 361/2012 del Tribunale della Libertà di Venezia del 03.04.12;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Serpico;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. R. Aniello intese al rigetto del Ricorso.

Svolgimento del processo e Motivi
Avverso l'Ordinanza del Tribunale del Riesame di Venezia in data 03.04.2012 che, decidendo in funzione di giudice di rinvio a seguito di sentenza di questa Corte di legittimità del 14.12.2011 di annullamento di precedente Ordinanza in data 01.09.2012 dello stesso Tribunale in merito al riesame dell'Ordinanza del GIP presso il Tribunale di Bassano del Grappa in data 23.08.2011 nei confronti di A.M. di custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 635-quinquies, n° 1 e n° 2, C.P. aveva annullato il detto provvedimento cautelare, non ravvisando nei fatti la tipicità della condotta sanzionata dalla norma citata, disponendo la conseguente immediata rimessione in libertà dell'indagato, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bassano del Grappa ha proposto ricorso per cassazione ex art. 311 C.P.P.
Con tale gravame si è dedotta la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), C.P.P. per motivazione erronea in merito alla valutazione della tipicità del delitto contestato la cui natura di reato di pericolo a consumazione anticipata ha ad oggetto il danneggiamento di sistemi informatici e telematici e si concretizza in una delle condotte indicate ex art. 635-bis C.P., dirette a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, esattamente come, ad avviso dell'Ufficio ricorrente, ha fatto l'indagato, peraltro confesso, danneggiando il citato impianto informatico di p.u., strappandone i fili dell'alimentazione elettrica proprio per renderlo inservibile e danneggiarlo, conseguendo il risultato contra legem.
A tacere, peraltro, della contraddittorietà della motivazione, là dove - da una parte - afferma che non si sono verificati neppure distruzione, deterioramento cancellazione, alterazione o soppressione dei dati, informazioni o programmi altrui già esistenti" e - dall'altra - afferma che l'autore ha posto in essere "una condotta di danneggiamento del sistema informatico de quo".
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, nonostante talune divergenze interpretative desumibili dalla lettura fatta dalla dottrina della normativa introdotta con la L. n° 48/2008 in tema di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, giova ribadire il principio di diritto secondo cui la condotta di danneggiamento, pur nelle sue molteplici eccezioni modali (distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili) riferisce, in ogni caso, l'effetto di tali condotte (danno) non al terminale meccanico del sistema ma esclusivamente al sistema stesso, con espressa estensione della punibilità anche in caso di condotta che di questo ne ostacoli gravemente il funzionamento (cfr. art. 635-quinquies, comma 1, C.P.).
Ciò posto, sembra comprovatamente accertato che la condotta riferibile all'A. sia consistita nell'aver divelto due cavi aerei di alimentazione di una delle tre telecamere esterne della Procura della Repubblica di Bassano del Grappa collegate ad un sistema informatico di vigilanza e videoregistrazione della zona antistante l'ingresso esterno dell'edificio pubblico, con conseguente provocazione di un corto circuito, fermo restando che, come da Sentenza di questa Corte di legittimità del 14.12.2011 n° 2209/2011, di annullamento con rinvio della precedente Ordinanza del Tribunale della libertà di Venezia del 01.09.2011, l'impianto in oggetto era da qualificarsi con le caratteristiche finalizzate a ricevere e memorizzare tutte le immagini, rendendole estraibili e riproducibili per fotogrammi e, quindi, aventi caratteristiche del c.d. sistema informatico.
Orbene come correttamente evidenziato nell'impugnata ordinanza (cfr. fol.8-9-10), effettivamente l'accertata condotta ascritta all'A. non integra alcuna di quelle comprovatamente intese alla produzione del danno al sistema anzidetto, bensì al solo terminale meccanico di tale sistema, con la conseguente interruzione di produzione di immagini ulteriori in aggiunta a quelle già riprodotte e preesistenti, nell'arco temporale ricompreso dalle ore 20:47 del 12.08.2011 alle ore 07:32 del giorno successivo.
Ne consegue che, così esattamente inquadrato il thema decidendum della materia oggetto di valutazione dell'impugnata Ordinanza, il vizio di legittimità denunciato del P.M.T. ricorrente non è fondato e, pertanto, il Ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il Ricorso.

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