Penale

PENALE - Pena e doppia valutazione del dato polivalente.

Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in Penale


Può tenersi conto due volte dello stesso elemento, a favore o contro il reo, in sede di potere discrezionale del giudice nell'applicare la pena al colpevole? 
L'art. 132 c.p. stabilisce infatti che il magistrato giudicante, ai fini del trattamento sanzionatorio, esercita una discrezionalità vincolata (altrimenti qualificata "regolamentata"), dovendo dar ragione, per evitare che il suo potere sconfini nell'arbitrio, dei criteri legali assunti, cioè motivando sia in termini retributivi di gravità complessiva del fatto, sia per ciò che attiene alla prevenzione speciale, ovverosia alla capacità a delinquere quale attitudine del reo a commettere crimini, a pena di nullità della sentenza di condanna. I parametri a cui ancorare la dosimetria della pena inflitta sono peraltro gli indici di cui all'art. 133 c.p. che, rubricato "gravità del reato: valutazione agli effetti della pena", fissa i rigorosi criteri della quantificazione della sanzione penale. Può accadere però che il medesimo elemento - ad esempio i precedenti giudiziari dell'imputato - venga utilizzato più volte dal giudice di merito, come nel caso in cui ne tenga conto in sede di determinazione di un aggravamento di pena ma anche per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche od anche per determinare la misura della pena. La VI Sezione penale della S.C., con Sentenza n° 403 del 1991, aveva stabilito che è ben possibile la doppia valutazione degli elementi previsti dall'art. 133 c.p., a patto che il giudice se ne serva per finalità diverse e per giudizi differenziati

L'orientamento è stato poi confermato, essendosi ammesso che dello stesso elemento possa tenersi conto più volte, qualora esso abbia l'attitudine a influire su aspetti diversi della valutazione, per distinti fini e conseguenze (con la decisione Cass. Pen., Sez. II, Sent. n° 452063/2007 si è perciò ammesso che il fattore dell'avvenuto risarcimento del danno possa risultare subvalente rispetto ad altre aggravanti, nell'ambito del giudizio di bilanciamento tra circostanze, benché già valutato in sede di graduazione della sanzione edittale). In passato, invero, era prevalso l'orientamento che vietava di procedere alla doppia valutazione (per tutti, in particolar modo per negare le cc.dd. generiche di cui all'art. 62-bis c.p. ed impedire che il reo possa beneficiare di un duplice sconto di pena: Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n° 20818 del 23.01.2002, B.).
Successivamente, però, si è affermata l'opinione contraria (per tutte, cfr. Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n° 14414 del 1990; id., Sez. IV, Sent. n° 42008 del 2011), stabilendosi che alla regola si può invece derogare quando l'elemento non è l'unico rilevabile dagli atti oppure non sia stato considerato dal giudice il solo prevalente e lecito e, inoltre, venga in considerazione per fini diversi. L'eccezione è perciò diventata la regola e quindi non deve stupire che - seppur fra lo stupore della miglior dottrina (De Vero, Fiandaca-Musco, Mantovani, Manzini) - la giurisprudenza sia pervenuta (Cass. Pen., Sez. I, Sent. n° 9950 del 1994) al principio di diritto secondo cui la valutazione, sotto due diversi profili, della stessa situazione di fatto non costituisce violazione dell'art. 133 c.p., né del principio del ne bis in idem sostanziale. Si è rilevato, sul punto, che se un determinato elemento attenuativo riveste, nel caso concreto, un ragguardevole spessore, nulla impedisce che esso sia preso in considerazione sia per commisurare la pena base verso il minimo edittale, sia per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con ciò non è violato il principio del ne bis in idem, ma è attribuito all'indice tutto il valore espressivo di cui è capace, senza restrizioni illogiche". 
Il dilemma, se ammettere la doppia valutazione oppure se considerare singolarmente e unitariamente il medesimo elemento, senza che al reo possa giovare o nuocere una seconda volta, è stato risolto definitivamente dalle Sezione Seconda Penale, con la pronuncia qui riportata, con la quale - accedendo alla prima tesi, già condivisa di recente da Cass. Pen., Sez. VI, 23.10.2013 n° 45623 e altresì sancendo che la teoria  «dell'autosufficienza del Ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale» e che «nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta» - si è ritenuta ammissibile e legittima una seconda valutazione dello stesso fatto commisurativo, purché abbia luogo «per fini diversi»: "Ai fini della determinazione della pena, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già prese in considerazione ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità". 

Cass. Pen., Sez. II, 11.10.2013/13.01.2014 n° 933, rv. 258011

 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI Cassazione
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco, Presidente
Dott. GALLO Domenico, Consigliere
Dott. CERVADORO Mirella, Consigliere
Dott. BELTRANI Sergio, Rel. Consigliere
Dott. DI MARZIO Fabrizio, Consigliere
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul Ricorso proposto da:

D.H.B.M., nato il (Omissis); T.J., nato il (Omissis); A.M., nato il (Omissis);
avverso la Sentenza n° 1217/2012 della Corte d'Appello di Palermo del 20.07.2012;
visti gli atti, la Sentenza e il Ricorso;
udita in pubblica udienza del 11.10.2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Sergio Beltrani;
Udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto dei Ricorsi;
Uditi gli Avv. N.G. (difensore di fiducia di D.H.B.M., che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di Ricorso), D,F. (in sostituzione dell'Avv. A.P. difensore di T.J., che si è riportata al Ricorso ed alla Memoria depositata il 02.10.2013, chiedendo l'accoglimento) e F.G. (difensore di fiducia di A.M., che ha chiesto l'accoglimento di tutti i motivi di Ricorso, e in subordine l'annullamento della Sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.

Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Agrigento in composizione collegiale, con Sentenza emessa in data 06.10.11, aveva dichiarato (per quello che rileva ai fini della decisione in ordine agli odierni Ricorsi, e secondo quanto emerge dal dispositivo):
- A.M. colpevole dei reati ascrittigli ai capi:
A) quale promotore ed organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di estorsione e favoreggiamento dell'ingresso e della permanenza in Italia di extracomunitari clandestini, in particolare occupandosi di tenere i contatti con i membri del sodalizio e con altri complici, nonchè con gli extracomunitari favoriti e con i loro parenti in Italia ed all'estero, di pianificare le fughe ed i viaggi, di ospitare per il tempo necessario gli extracomunitari in fuga per metterli al riparo dalle ricerche delle Forze dell'ordine e di farsi mandare - anche mediante minacce - il denaro costituente corrispettivo dei servizi resi dall'associazione, poi ripartito con i compartecipi;
B) e C) quale concorrente nel favoreggiamento continuato della permanenza clandestina nel territorio dello Stato dei minori extracomunitari H., I. e M. (non meglio identificati), che venivano fatti fuggire dalla comunità minorile dove erano provvisoriamente collocati e fatti allontanare dalla provincia, e nella estorsione continuata perpetrata in danno dei parenti dei predetti minori, costretti ad inviare denaro in cambio della libertà degli stessi;
D) quale concorrente nel favoreggiamento della permanenza clandestina nel territorio dello Stato del minore extracomunitario R. (non meglio identificato), che veniva fatto fuggire dalla comunità minorile dove era provvisoriamente collocato e fatto allontanare dalla provincia;
E) ed F) quale concorrente nel favoreggiamento continuato della permanenza clandestina nel territorio dello Stato dei minori extracomunitari AB. ed AN. (non meglio identificati), che venivano fatti fuggire dalla comunità minorile dove erano provvisoriamente collocati e fatti allontanare dalla provincia, e nella estorsione continuata perpetrata in danno dei parenti dei predetti minori, costretti ad inviare denaro in cambio della libertà degli stessi;
G) quale concorrente nel favoreggiamento della permanenza clandestina nel territorio dello Stato del minore extracomunitario MA. (non meglio identificato), che veniva fatto fuggire dalla comunità minorile dove era provvisoriamente collocato e fatto allontanare dalla provincia;
I) quale concorrente nel favoreggiamento della permanenza clandestina nel territorio dello Stato del minore extracomunitario HA. (non meglio identificato), che veniva fatto fuggire dalla comunità minorile dove era provvisoriamente collocato e fatto allontanare dalla provincia;
L) quale concorrente nel favoreggiamento continuato della permanenza clandestina nel territorio dello Stato del minore extracomunitario M.S. (non meglio identificato) e di altri da identificare, che venivano fatti fuggire dalla comunità minorile dove erano provvisoriamente collocati e fatti allontanare dalla provincia;
M) quale concorrente nel favoreggiamento della permanenza clandestina nel territorio dello Stato del minore extracomunitario MA. (non meglio identificato), che veniva fatto fuggire dalla comunità minorile dove era provvisoriamente collocato e fatto allontanare dalla provincia;
condannandolo - ritenuta la continuazione tra tutti i reati accertati nel procedimento, nonchè la continuazione con i reati separatamente giudicati con la Sentenza emessa della Corte di Appello di Palermo in data 08.05.07, irrevocabile a partire dal 28.01.08, e ritenuta la contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale - alla pena ritenuta di giustizia;
- D.H.B.M. colpevole dei reati ascrittigli ai capi:
A) quale partecipe di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di estorsione e favoreggiamento dell'ingresso e della permanenza in Italia di extracomunitari clandestini, in particolare occupandosi di coadiuvare il promotore ed organizzatore A. in tutta l'attività criminosa e tenendo i contatti all'interno delle comunità minorili interessate;
B) e C) quale concorrente nel favoreggiamento continuato della permanenza clandestina nel territorio dello Stato dei minori extracomunitari H., I. e M. (non meglio identificati), che venivano fatti fuggire dalla comunità minorile dove erano provvisoriamente collocati e fatti allontanare dalla provincia, e nella estorsione continuata perpetrata in danno dei parenti dei predetti minori, costretti ad inviare denaro in cambio della libertà degli stessi;
D) quale concorrente nel favoreggiamento della permanenza clandestina nel territorio dello Stato del minore extracomunitario R. (non meglio identificato), che veniva fatto fuggire dalla comunità minorile dove era provvisoriamente collocato e fatto allontanare dalla provincia;
condannandolo - ritenuta la continuazione tra tutti i reati accertati nel procedimento, alla pena ritenuta di giustizia;
- T.J. colpevole dei reati ascrittigli ai capi:
A) quale partecipe di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di estorsioni e di favoreggiamento dell'ingresso e della permanenza in Italia di extracomunitari clandestini, in particolare occupandosi di far fuggire i minori dalla Comunità minorile C.A.;
D) quale concorrente nel favoreggiamento della permanenza clandestina nel territorio dello Stato del minore extracomunitario R. (non meglio identificato), che veniva fatto fuggire dalla comunità minorile dove era provvisoriamente collocato e fatto allontanare dalla provincia;
E) ed F) quale concorrente nel favoreggiamento continuato della permanenza clandestina nel territorio dello Stato dei minori extracomunitari AB. ed AN. (non meglio identificati), che venivano fatti fuggire dalla comunità minorile dove erano provvisoriamente collocati e fatti allontanare dalla provincia, e nella estorsione continuata perpetrata in danno dei parenti dei predetti minori, costretti ad inviare denaro in cambio della libertà degli stessi;
condannandolo - ritenuta la continuazione tra tutti i reati accertati nel procedimento - alla pena ritenuta di giustizia.

2. La Corte d'appello di Palermo, con la Sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della Sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento ha (ancora una volta per quello che rileva ai fini della decisione in ordine agli odierni Ricorsi):
- assolto A. e D. dall'estorsione di cui al capo C) commessa in danno dei parenti del minore H.;
- assolto T. dal reato di cui al capo F);
- ha conseguentemente rideterminato in termini meno afflittivi le pene irrogate ai tre imputati.

3. Avverso tale Sentenza, gli imputati hanno proposto (il solo T. personalmente, gli altri due con l'ausilio di difensori iscritti nell'apposito albo speciale) Ricorso per Cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att. c.p.p.
Ricorso A.M.:
1. - nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto che ha disposto il giudizio; inosservanza dell'art. 143 disp. att. c.p.p.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (lamenta la mancata traduzione in lingua a sè conosciuta dei predetti atti: l'eccezione è sin qui sempre stata rigettata, dal G.U.P., dal Tribunale, dalla Corte di Appello, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, per il rilievo che dagli atti acquisiti emergerebbe che l'imputato parla e comprende perfettamente la lingua italiana. Afferma il diritto dell'imputato, costituzionalmente tutelato dall'art. 24 Cost., di ricevere i principali atti di accusa in lingua conosciuta; lamenta che il relativo accertamento avrebbe dovuto riguardare non solo la lingua parlata, ma anche quella scritta. Richiama plurime fonti normative e giurisprudenziali, anche sovranazionali, a conferma del proprio assunto. Lamenta l'inadeguatezza degli elementi valorizzati dalla Corte di Appello per affermare che l'imputato aveva adeguata conoscenza della lingua italiana anche scritta);
2. - inosservanza od erronea applicazione dell'art. 416 c.p.; violazione od omessa applicazione degli artt. 110 e 81 c.p.; omissione e manifesta illogicità della motivazione su un punto decisivo (lamenta la carenza del necessario dolo specifico di associazione per delinquere, oltre che di elementi comprovanti la configurabilità, sotto il profilo della materialità, della contestata associazione per delinquere, potendo al più essere configurato un concorso di persone nel reato continuato. La Corte di Appello su tale profilo non avrebbe motivato, ed avrebbe, inoltre, travisato il significato di una serie di conversazioni intercettate - delle quali allega le trascrizioni -, ed in particolare la n° 585 e la n° 586, le seconda non concludente, e, pertanto, forse indicata per errore, la prima inidonea a dar prova dell'esistenza di uno stabile accordo tra i presunti associati. Ritiene insufficiente il riferimento ai numerosi e ricorrenti contatti tra i presunti associati, desunti dalle plurime conversazioni intercettati; è, anzi, desumibile un riscontro negativo dalla conversazione n° 698, nella quale A. dice all'interlocutore di non voler fare sapere alle persone delle quali di volta in volta si serviva che alcuni ragazzi erano ospitati nella sua abitazione. Lamenta, infine, omessa motivazione perchè gli stralci di intercettazioni valorizzate dalla Corte di Appello sarebbero stati riportati senza alcun vaglio critico);
3. - inosservanza od erronea applicazione del D.L.vo n° 286/1998, art. 12, co. 5, con omessa, contraddittoria o manifestamente illogica motivazione su un punto decisivo; erronea od omessa applicazione dell'art. 47 c.p., ed omessa motivazione sul punto (lamenta che i minori dei quali si occupano i capi di imputazione non si trovavano in condizione di illegalità, proprio in quanto minori, e comunque che non vi è prova dell'ingiustizia del profitto perseguito, nonchè la carenza dell'elemento soggettivo del favoreggiamento, anche per errore di fatto sulle condizioni di illegalità dei minori);
4. - inosservanza od erronea applicazione dell'art. 629 c.p., anche in relazione al D.L.vo n° 286/1998, art. 12, co. 5, con omessa, contraddittoria o manifestamente illogica motivazione (lamenta difetto delle necessarie violenze o minacce, elemento costitutivo della contestata estorsione, e che il denaro corrisposto dai parenti dei minorenni era frutto di libera contrattazione, nonchè l'insufficienza all'uopo degli elementi tratti dalle espletate intercettazioni, anche perchè nessuna delle pp.oo. è stata mai sentita in proposito; in realtà, sarebbero stati proprio i minorenni interessati, quando ancora erano ospitati in comunità, a fornire i recapiti dei proprio parenti ad A.M., attraverso il tramite di A.F.; lamenta, inoltre, che la Corte di Appello abbia fatto confusione tra l'ingiusto profitto richiesto dall'art. 12, co. 5, cit. e quello che caratterizza la materialità del reato di estorsione; lamenta, infine, travisamento delle conversazioni n° 248, n° 479, n° 109/744, nà 186, nà 189).
Ha concluso chiedendo la Cassazione della sentenza impugnata.
Ricorso D.H.B.M.:
1. - violazione e falsa applicazione della legge penale nella parte in cui ha riconosciuto l'esistenza del reato associativo, pur in difetto dei presupposti richiesti dalla norma penale incriminatrice; mancanza di motivazione in ordine agli elementi idonei ad escludere la sussistenza dell'ipotesi delittuosa contestata;
2. - violazione e falsa applicazione della legge penale nella parte in cui ha riconosciuto l'esistenza del reato di cui al D.L.vo n° 286/1998, art. 12, co. 5, in particolare per carenza del presupposto dell'ingiusto profitto; mancanza di motivazione in ordine agli elementi idonei ad escludere la sussistenza dell'ipotesi delittuosa contestata;
3. - violazione e falsa applicazione della legge penale nella parte in cui ha riconosciuto l'esistenza del delitto di estorsione in assenza degli elementi costitutivi della violenza o minaccia finalizzate ad ottenere un ingiusto profitto;
4. - violazione e falsa applicazione della legge penale, nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato soltanto con la gravità dei reati contestati, senza tener conto del positivo comportamento processuale (l'imputato non ha opposto resistenza all'arresto ed ha risposto all'interrogatorio di garanzia) e del fatto che aveva agito unicamente per finalità solidaristiche; lamenta anche l'eccessività e la sproporzione della pena irrogatagli.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata Sentenza con ogni statuizione consequenziale.
Ricorso T.J.:
1. - inosservanza od erronea applicazione dell'art. 174 c.p. in relazione alla L. n° 241/2006 (lamenta che la causa di revoca del beneficio dell'indulto, consistente nella commissione nel quinquennio dall'entrata in vigore del D.L.vo n° 241/2006 di un nuovo delitto non colposo etc., non possa operare - come al contrario ritenuto dalla Corte di Appello - prima della fruizione del beneficio, ma presuppone che esso sia già stato accordato);
2. - inosservanza od erronea applicazione degli artt. 132, 133 e 62-bis c.p. (lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, non essendosi immotivatamente attribuito al suo ruolo circoscritto a soli tre episodi, alla sua incensuratezza e al buon comportamento processuale - poichè si è sempre sottoposto alle misure cautelari impostegli, custodia in carcere e poi obbligo di presentazione alla P.G. -, nonchè mancata motivazione quanto alla determinazione finale della pena).
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata Sentenza, con ogni conseguente statuizione.
In data 02.10.13 è stata depositata, nell'interesse del T., una Memoria, che insiste per la concessione dell'indulto, riportando una sequenza di massime giurisprudenziali.
3. All'odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità degli avvisi di rito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.

Motivi della decisione
Il Ricorso di D.H.B.M. è, nel suo complesso, inammissibile, perchè generico e manifestamente infondato.
I Ricorsi di A.M. e T.J. sono, nel loro complesso, infondati, e vanno rigettati.

I limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.
1. E' necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di Ricorso per Cassazione, delineati dall'art. 606 c.p.p., co. 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n° 46/2006, che, a parere di questo Collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.
1.1. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di Ricorso qualora comporti il c.d. "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purchè siano indicate in maniera specifica e inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
1.1.1. Il Ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., co. 1, lett. e), intenda far valere il vizio di "travisamento della prova" deve, a pena di inammissibilità (Cass. Pen., Sez. I, Sent. n° 20344 del 18.05.06, CED Cass. n° 234115; Sez. VI, Sent. n° 45036 del 02.12.10, CED Cass. n° 249035):
(a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella Sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchè dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
1.1.2. In proposito, può ritenersi ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio della c.d. "autosufficienza del Ricorso", inizialmente elaborato dalle Sezioni Civili di questa Corte Suprema.
Valorizzando dapprima la formulazione dell'art. 360 c.p.c., co. 1, n° 5 (a norma del quale le Sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con Ricorso per Cassazione:
"(...) 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio"; la disposizione stabilisce attualmente, all'esito delle modifiche apportate dal D.L. n° 83/2012, art. 54, convertito in L. n° 134/2012, che le Sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con Ricorso per Cassazione "(...) 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"), ed attualmente la formulazione (introdotta dal D.L.vo n° 40/06) dell'art. 366 c.p.c., co. 1, n. 6 (a norma del quale il Ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità: "(...) 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il Ricorso si fonda"), si è osservato che il Ricorso per Cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l'esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal Ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel Ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della Sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte (Cass. Civ., Sez. II, Sent. 02.12.05 n° 26234, CED Cass. n° 585217; Sez. Lav., Sent. 17.08.12 n° 14561, CED Cass. n° 623618).
Tenuto conto dei principi e delle finalità complessivamente sottesi al giudizio di legittimità, questa Corte Suprema ha già ritenuto che "la teoria dell'autosufficienza del Ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza che, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in precedenza), posto che anche in sede penale - in virtù del principio di autosufficienza del Ricorso come sopra formulato e richiamato - deve ritenersi precluso a questa Corte l'esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del Ricorso" (Sez. I, Sent. n.° 16706 del 18.03/22.04.08, CED Cass. n° 240123; Sez. I, Sent. n° 6112 del 22.01/12.02.09, CED Cass. n° 243225; Sez. V, Sent. n° 11910 del 22.01/26.03.10, CED Cass. n° 246552, per la quale è inammissibile il Ricorso per Cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze; Sez. VI, Sent. n° 29263 dell'8/26.07.10, CED Cass. n° 248192, per la quale il Ricorso per Cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso; Sez. II, Sent. n° 25315 del 20.03/27.06.12, CED Cass. n° 253073, per la quale in tema di Ricorso per Cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare l'atto asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di Cassazione).
In proposito, va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto:
"In tema di Ricorso per Cassazione, va recepita e applicata anche in sede penale la teoria della "autosufficienza del Ricorso", elaborata in sede civile; ne consegue che, quando i motivi riguardino specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante l'allegazione o la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati, non potendo egli limitarsi ad invitare la Corte Suprema alla lettura degli atti indicati, posto che anche in sede penale è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto degli atti del processo".

1.2. La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. Un., Sent. n° 24 del 24 novembre 1999, CED Cass. n° 214794; Sez. un., Sent. n° 12 del 31 maggio 2000, CED Cass. n° 216260; Sez. Un., Sent. n° 47289 del 24.09.03, CED Cass. n° 226074). Devono tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonchè i motivi di Ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n° 14624 del 20.03.06, CED Cass. n° 233621; Sez. II, Sent. n° 18163 del 22.04.08, CED Cass. n° 239789), e di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. VI, Sent. n° 27429 del 04.07.06, CED Cass. n° 234559; Sez. VI, Sent. n° 25255 del 14.02.12, CED Cass. n° 253099).

1.3. Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n° 35964 del 28.09.06, CED Cass. n° 234622; Sez. III, Sent. n° 39729 del 18.06.09, CED Cass. n° 244623; Sez. V, Sent. n° 39048 del 25.09.07, CED Cass. n° 238215; Sez. II, Sent. n° 18163 del 22.04.08, CED Cass. n° 239789):
(a) il contenuto del Ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto;
(d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. "travisamento del fatto", ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).

1.4. Va, infine, evidenziato che non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto.
1.4.1. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. II, Sent. n° 3706 del 21/27.01.09, CED Cass. n° 242634, e n° 19696 dei 20/25.05.10, CED Cass. n° 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. IV, Sent. n° 6243 del 07.03/24.05.88, CED Cass. n° 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacchè ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano.
E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. IV, Sent. n° 4173 del 22.02/13.04.94, CED Cass. n° 197993).
Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto: "nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta).

La necessaria specificità del Ricorso per Cassazione.
2. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, condivisibilmente, orientata nel senso dell'inammissibilità, per difetto di specificità, del Ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. VI, Sent. n° 32227 del 16.07.10, CED Cass. n° 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale; Sez. VI, Sent. n° 800 del 06.12.11/12.01.12, B. ed altri, CED Cass. n° 251528). Invero, l'art. 606 c.p.p., co. 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581 c.p.p., co. 1, lett. c) (a norma del quale è onere del ricorrente "enunciare i motivi del Ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta") evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di Ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata.
Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa Sezione, a parere della quale "E' inammissibile, per difetto di specificità, il Ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame" (Sez. II, Sent. n° 31811 dell'08.05.12, CED Cass. n° 254329).
Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il Ricorso inammissibile.
2.1. Infine, secondo altro consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. IV, Sent. n° 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n° 221693; Sez. VI, Sent. n° 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n° 256133), è inammissibile per difetto di specificità il Ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
2.1.1. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. VI, Sent. n° 8700 del 21.01/21.02.13, CED Cass. n° 254584) che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta).
2.1.2. Il motivo di Ricorso in Cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": "Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. c) (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., co. 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente" (Sez. VI, Sent. n° 8700 del 21.01/21.02.13, CED Cass. n° 254584).
2.1.3. Risulta, pertanto, evidente che, "se il motivo di Ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di Ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di Ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. E' censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso".
2.1.4. Può, pertanto, concludersi che "la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di Ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del Ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il Ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di Ricorso per Cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione" (Sez. VI, Sent. n° 8700 del 21.01/21.13, CED Cass. n° 254584).

La motivazione della Sentenza d'Appello.
3. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacchè le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n° 1307 del 26.09.02/14.01.03, CED Cass. n° 223061).
3.1. In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della Sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicchè le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. Pen., Sez. II, Sent. n° 1309 del 22.11.93/04.02.94, CED Cass. n° 197250; Sez. III, Sent. n° 13926 del 01.12.11/12.04.12, CED Cass. n° 252615).

L'affermazione di responsabilità "oltre ogni ragionevole dubbio".
4. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacchè, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., co. 2, sicchè non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. Un., Sent. n° 30328 del 10.07.02, CED Cass. n° 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. Pen., Sez. II, Sent. n° 19575 del 21.04.06, CED Cass. n° 233785; Sez. II, Sent. n° 16357 del 02.04.08, CED Cass. n° 239795). In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato (Sez. II, Sent. n° 7035 del 09.11.12/13.02.13, CED Cass. n° 254025) che "La previsione normativa della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato".

I Ricorsi.
5. Alla luce di queste necessarie premesse vanno esaminati gli odierni Ricorsi.
Ricorso A.
6. Il Ricorso di A.M. è, nel suo complesso, infondato.
6.1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.
6.1.1. Il diritto di ogni imputato alla traduzione degli atti in lingua conoscibile è pacifico, ed i giudici di merito non lo hanno, nel caso di specie, negato: ciò evidenzia la superfluità dei copiosi riferimenti (normativi e giurisprudenziali, interni e sovranazionali) difensivi a sostegno dell'esistenza di tale diritto.
6.1.2. E', tuttavia, evidente che la traduzione non spetti al soggetto che comprende la lingua italiana. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, precisato che il diritto accordato all'imputato, che non sia in grado di comprendere la lingua italiana, di essere assistito gratuitamente da un interprete e che obbliga alla traduzione degli atti processuali, non nasce automaticamente dalla condizione di non cittadinanza dell'imputato, ma dall'oggettiva constatazione dell'impossibilità o difficoltà di comprendere la lingua italiana, impossibilità che deve essere dichiarata e dimostrata (Sez. II, Sent. n° 40660 del 09/17.10.12, CED Cass. n° 253841).
6.1.3. Può condividersi la necessità che - tenuto conto della specificità del contenuto degli atti del procedimento penale - il riferimento alla comprensione della lingua italiana riguardi la lingua italiana scritta, anche se arricchita dall'impiego di termini giuridici (la cui comprensione - che, secondo l'id quod plerumque accidit, risulta non agevole neanche per i soggetti per i quali l'italiano è lingua madre, se privi di specifiche conoscenze giuridiche - può ben essere sommaria, poichè per la spiegazione del loro preciso significato tecnico soccorre necessariamente la difesa tecnica).
6.1.4. L'accertamento relativo alla conoscenza, da parte dell'imputato, della lingua italiana, spetta al giudice di merito, richiedendo un'indagine di mero fatto, e non è censurabile in sede di legittimità se motivato correttamente ed esaustivamente (Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n° 28697 del 17.04/17.07.12, CED Cass. n° 253250).
6.1.5. Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto costituisse dato di fatto certo, perchè processualmente acquisito, che l'imputato A. comprendesse perfettamente la lingua italiana (f. 9 ss. della Sentenza impugnata), all'uopo valorizzando:
- il verbale di arresto del 18.07.06 (dal quale è scaturito altro procedimento penale), nel quale i CC. operanti danno atto che l'imputato parla e comprende la lingua italiana;
- le numerose conversazioni intercettate tra A. ed interlocutori di lingua italiana (tra cui il coimputato T. - separatamente giudicato - e la fidanzata L.);
- le risposte date in udienza di convalida, quanto l'imputato, pure avvalendosi della facoltà di non rispondere - ha fornito in italiano tutti i dati necessari alla sua identificazione e relativi alla sua condizione personale, ed ha anche proceduto alla elezione di domicilio (presso lo studio di un Avvocato che all'epoca lo assisteva), mostrando di bene comprenderne il significato, pure squisitamente tecnico. In quella stessa sede, il G.I.P. ha personalmente valutato il grado di conoscenza che l'imputato aveva della lingua italiana, ritenendo non necessaria l'assistenza dell'interprete (che pure era presente) - senza che risultasse documentata l'opposizione dell'imputato o del difensore, ovvero la richiesta di assistenza dell'interprete -, perchè l'imputato non aveva necessità della traduzione degli atti processuali - anche scritti - a lui diretti, da lui perfettamente comprensibili.
6.1.6. Trattasi di motivazione sorretta da argomentazioni esaurienti, logiche, non contraddittorie, non inficiata da travisamenti (che la difesa non documenta) e, pertanto, incensurabile in questa sede, ed assolutamente condivisibile, con la quale in concreto il ricorrente non si confronta con la dovuta specificità, reiterando in massima parte le doglianze già costituenti oggetto dell'appello, ed opponendo argomentazioni manifestamente infondate.
6.2. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato.
6.2.1. Il criterio distintivo tra la partecipazione al reato associativo e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che, nella seconda ipotesi, si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso, che, tutti, comprenda e preveda), con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo dei correi; al contrario, nella partecipazione al reato associativo l'accordo criminoso risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Cass. Pen., Sez. V, Sent. n° 3340 del 20.01/15.03.99, CED Cass. n° 212816; Sez. V, Sent. n° 42635 del 04.10/03.11.04, CED Cass. n° 229906).
Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto: "L'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso di persone nel reato continuato si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmata".
6.2.2. Nel caso di specie, la Corte di Appello ha espressamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto configurabile il reato associativo, e ciò la esimeva logicamente (per le ragioni indicate nel p. 3 di queste Considerazioni in diritto) dalla necessità di indicare quelle per le quali riteneva non configurabile il concorso nel reato continuato.
6.2.3. In particolare, la Corte di Appello, richiamando integralmente la Sentenza di primo grado (come è senz'altro consentito, ed anzi fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità: cfr. p. 3.1. di queste Considerazioni in diritto) ha valorizzato (f. 9 ss. della Sentenza impugnata), oltre alle intercettazioni, gli esiti di servizi di appostamento, le risultanze della documentazione tratta in sequestro e le dichiarazioni accusatorie del coimputato AB.AF. (il quale ha ricostruito in maniera dettagliata la struttura e le attività dell'associazione de qua, nonchè il ruolo dei singoli sodali, ammettendo di aver fatto fuggire dalla comunità di accoglienza non meno di duecento ragazzi per conto di A.). Il dato (dell'elevato numero di ragazzi "gestiti") trova evidente conferma nelle conversazioni intercettate, nel corso delle quali l'imputato A. dice di aver fatto fuggire più di mille ragazzi: e proprio l'elevato numero di "fughe" gestite dal sodalizio identificato conferma che gli associati si muovevano seguendo moduli di comportamento criminoso prestabilite e consolidati.
I predetti elementi evidenziano, inoltre, adeguatamente la sussistenza del necessario dolo.
6.2.4. Nè appare ravvisabile il lamentato travisamento. Deve, in proposito, premettersi che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. VI, Sent. n° 11794 dell'11.02/12.03.13, CED Cass. n° 254439). Pertanto, in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. VI, Sent. n° 11189 dell'08/22.03.12, CED Cass. n° 252190).
Ciò premesso, deve evidenziarsi che l'invocato travisamento non appare sussistente: invero, dalle conversazioni nn° 585 e 586 emerge il riferimento degli interlocutori alla propria attività ("noi", "abbiamo fatto uscire molta gente") di gruppo consolidato; dalla conversazione n. 698 si evince la preoccupazione di A. che la gente venga a conoscenza delle sue attività, ovvero del fatto che teneva in casa alcuni minori clandestini fuggitivi: la gente, quindi, non i suoi sodali, come al contrario pretenderebbe il ricorrente.
6.2.5. Nel complesso, la motivazione della Corte di Appello risulta, pertanto, in parte qua sorretta da argomentazioni esaurienti, logiche, non contradditene, e non inficiata da travisamenti (che la difesa non documenta) e, pertanto, incensurabile in questa sede. Attraverso le trascrizioni depositate, la difesa non documenta alcun travisamento, proponendo soltanto una diversa (e non condivisibile) interpretazione delle conversazioni intercettate, senza peraltro confrontarsi, con la necessaria specificità, con la complessiva motivazione della Corte di appello, finendo in buona misura per riproporre le censure che già avevano costituito oggetto dell'appello e già erano state ritenute prive di fondamento dalla Corte di appello.
6.3. Il terzo motivo è in parte generico e manifestamente infondato, in parte infondato.
6.3.1. Si è già detto (nel p. 2 di queste Considerazioni in diritto) che la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il Ricorso inammissibile.
6.3.2. Deve aggiungersi che questa Corte Suprema (Sez. I, Sent. n° 17305 del 28.01/24.04.08, CED Cass. n° 239613) ha già ritenuto, con orientamento che merita di essere ribadito, che integra il reato di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato la condotta di chi tragga profitto dalla condizione di illegalità di cittadini stranieri minorenni fuggiti da una struttura di accoglienza, dopo essere entrati clandestinamente in Italia per ricongiungersi a parenti, quivi residenti, chiedendo a questi ultimi somme esorbitanti rispetto alle spese sostenute per l'ospitalità data ai minori e per le successive spese di viaggio necessarie al ricongiungimento, a nulla rilevando la circostanza che, data la loro età, gli stranieri "favoriti" non possano essere espulsi.
Nel caso esaminato, era imputato lo stesso A.M., odierno imputato, che è, pertanto, necessariamente consapevole dell'orientamento.
La relativa doglianza è, pertanto, infondata.
6.3.3. Peraltro, il rilascio del permesso di soggiorno ai minorenni extracomunitari cui ha fatto riferimento il difensore postula l'espletamento di accertamenti sull'identità e le qualità personali di ciascun interessato, nel caso di specie impediti dalla prematura fuga. E' pur vero che il successivo rilascio del permesso di soggiorno potrebbe avere efficacia retroattiva, ma nel caso di specie le fughe de quibus risultano avere sempre impedito il successivo rilascio, giammai documentato, il che rende all'evidenza inutile invocare la possibile efficacia del permesso di soggiorno che in ipotesi avrebbe potuto essere rilasciato se i minori (o presunti tali) fossero rimasti in comunità, senza fuggirne.
6.3.4. La Corte di Appello (f. 13 ss. della Sentenza impugnata) ha anche illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di non accogliere le doglianze formulate nell'atto di appello con riguardo alle connotazioni dell'ingiustizia del profitto perseguito, ed alla consapevolezza dell'illiceità delle condotte poste in essere (in relazione alle quali - lo si ripete - questa Corte Suprema aveva già avuto modo di affermare la rilevanza penale delle condotte de quibus proprio in relazione a condotte analoghe poste in essere dallo stesso odierno imputato). E, come premesso nei p.p. 2.1. ss. di queste Considerazioni in diritto, è inammissibile per difetto di specificità il Ricorso che - come nella specie - riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della Sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
6.3.4. La doglianza inerente all'erronea od omessa applicazione dell'art. 47 c.p. ed all'omessa motivazione sul punto è, a sua volta, inammissibile sia perchè dedotta per la prima volta in questa sede (invero, la relativa doglianza non risulta formulata tra i motivi di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di appello riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente nell'odierno Ricorso, se incompleto o comunque non corretto), sia perchè (come premesso nei pp.p. 1.4. s. di queste Considerazioni in diritto) nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito. Nel caso in esame, la questione di diritto evocata in Ricorso è stata, comunque, decisa correttamente dalla Corte di Appello.
6.4. Anche il quarto motivo è generico e manifestamente infondato.
6.4.1. Ancora una volta, la Corte di Appello, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, richiamando anche la Sentenza di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, ha compiutamente indicato (f. 16 ss.) le ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, valorizzando elementi desunti dalle espletate intercettazioni, il cui significato è stato interpretato senza incorrere negli invocati travisamenti, ed evidenziando le connotazioni distintive del profitto nei due reati contestati e ritenuti (f. 17 s.). Con tali rilievi in concreto il ricorrente non si confronta, reiterando, più o meno pedissequamente, le doglianze già costituenti oggetto dell'atto di appello, senza tenere conto, con la dovuta specificità, delle contrarie argomentazioni opposte dalla Corte di Appello.
6.4.2. Va per completezza escluso, d'ufficio (pur in difetto di una doglianza ad hoc), il tema è stato, tuttavia, affrontato dal difensore nel corso della conclusiva discussione orale, ed attiene comunque alla corretta qualificazione dei fatti, ed il Ricorso non è integralmente inammissibile, il che legittimerebbe l'esercizio di poteri officiosi), che tra le fattispecie di cui all'art. 629 c.p. e D.L.vo n° 286/1998, art. 12, co. 5, sussista un rapporto di specialità. In argomento, deve premettersi che, come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Sez. Un., Sent. n° 47164 del 20.12.05, M., n.m. sul punto; nel medesimo senso, Sez. II, Sent. n° 10994 del 06.12.12/08.03.13, CED Cass. n° 255174), i criteri di assorbimento e di consunzione sono privi di fondamento normativo (perchè l'inciso finale dell'art. 15 c.p. allude evidentemente alle clausole di riserva previste dalle singole norme incriminatrici, che, in deroga al principio di specialità, prevedono, sì, talora l'applicazione della norma generale, anzichè di quella speciale, considerata sussidiaria), ma si riferiscono appunto solo a casi determinati, non generalizzabili. I giudizi di valore che i criteri di assorbimento e di consunzione richiederebbero sono tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità, in particolare con il principio di determinatezza e tassatività, perchè fanno dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l'applicazione di una norma penale.
Ciò premesso, le figure di reato in questione non tutelano soltanto beni diversi (rispettivamente, l'inviolabilità del patrimonio e della libertà personale per quanto riguarda l'art. 629 c.p.; la sicurezza interna, messa a repentaglio dal favoreggiamento dell'illegale permanenza di stranieri nel territorio dello Stato, per quanto riguarda l'altra disposizione), ma sono anche caratterizzate da condotte diverse (non riguardando, quindi, lo "stesso fatto"), poichè l'una è integrata da violenze o minacce finalizzate a procurarsi un ingiusto profitto, l'altra da condotte - anche atipiche - di favoreggiamento della permanenza sul territorio dello Stato in stranieri extracomunitari in violazione del T.U. sull'immigrazione, al fine di trarne un ingiusto profitto, parzialmente coincidenti soltanto quanto al fine di profitto, peraltro comune a numerosi altri illeciti.
Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto: "I reati di cui all'art. 629 c.p. e D.L.vo n° 286/1998, art. 12, co. 5, possono concorrere, in quanto le relative fattispecie incriminatrici sono poste a tutela di beni diversi ed integrate da condotte differente".
Ricorso D.H.B.M..
7. Il Ricorso di D.H.B.M. è integralmente inammissibile perchè generico e manifestamente infondato.
7.1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.
7.1.1. Il ricorrente richiama, a fondamento delle proprie doglianze, brani di conversazioni intercettate che non riporta integralmente nè allega (come si è visto essere necessario per documentare eventuali travisamenti: cfr. p. 1.1.1. ss. di queste Considerazioni in diritto").
7.1.2. Ciò premesso, il denunciato vizio (che si risolve in censure alla adeguatezza della motivazione della Corte di appello, soltanto conseguentemente risultando lamentata violazione e falsa applicazione della legge penale) si risolve in una critica di merito all'apprezzamento probatorio delle acquisite risultanze (dettagliatamente riepilogate e correttamente valutate dalla Corte di Appello a f. 27 ss. della sentenza impugnata) sulle quali è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato; su tutti i profili di rilievo, le motivazioni della Corte territoriale sono esaustive, giuridicamente corrette ed indenni da vizi logici rilevabili in questa sede.
7.1.3. La difesa si limita, pertanto, a contrapporre genericamente alla ricostruzione dei fatti cui è motivatamente pervenuta la Corte di Appello una propria congetturale versione, pretendendo in particolare di sostituire la propria interpretazione delle conversazioni intercettazioni (peraltro, soltanto parzialmente richiamate, secondo convenienza difensiva, e senza documentare travisamenti) a quella della Corte di Appello (in proposito, valgono i rilievi di cui al p. 6.2.4. di queste Considerazioni in diritto), senza peraltro confrontarsi, con la necessaria specificità, con la complessiva motivazione della Corte di appello, finendo in buona misura per riproporre le censure che già avevano costituito oggetto dell'appello e già erano state motivatamente ritenute prive di fondamento dalla Corte, come si è già visto in relazione alle analoghe doglianze formulata nell'interesse del coimputato A. (p. 6.2. ss. di queste Considerazioni in diritto).
7.2. - 7.3. Il secondo ed il terzo motivo (che possono essere esaminati congiuntamente) sono generici e manifestamente infondati.
7.2.1. - 7.3.1. Anche in questo caso, le doglianze difensive appaiono estremamente generiche e reiterative di quelle costituenti oggetto dell'appello e già motivatamente disattese dalla Corte di Appello, come si è già visto in relazione alle analoghe doglianze formulata nell'interesse del coimputato A. (cfr. p.p. 6.3. ss e 6.4. ss. di queste Considerazioni in diritto).
7.4. Il quarto motivo è generico e manifestamente infondato.
7.4.1. Questa Corte Suprema ha in più occasioni chiarito che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (così, da ultimo, Sez. II, Sent. n° 3609 del 18.01/01.02.11, CED Cass. n° 249163).
7.4.2. A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di Appello valorizzando, ai fini del diniego, l'assenza di profili di meritevolezza (in verità non desumibili neanche dal richiamato comportamento processuale, limitato al rispetto dei propri doveri all'atto dell'arresto, ed all'opzione di rispondere all'interrogatorio di garanzia, di per sè neutra ai fini de quibus) ed i precedenti penali dell'imputato (il riferimento è ad una condanna per reati in materia di sostanze stupefacenti, motivatamente ritenuta sintomatica dell'inclinazione dell'imputato a versare nell'illecito, traendo facili guadagni da attività criminose).
Ricorso T.J.
8. Il Ricorso di T.J. è, nel suo complesso, infondato.
8.1. Il primo motivo è infondato.
8.1.1. La difesa aveva chiesto in appello l'applicazione dell'indulto in relazione alla pena infittagli in continuazione in relazione al reato di cui al capo D), commesso tra il 20 ed il 21.04.06, ma, a parere della Corte di Appello, la richiesta era inaccoglibile, "poichè l'indulto, pur essendo astrattamente concedibile limitatamente ai tre mesi di reclusione inflitti per l'imputazione suindicata, dovrebbe essere revocato d'ufficio non appena sarà passata in giudicato la pronunzia di condanna per gli altri reati per cui si procede a carico dell'imputato".
8.1.2. Questa Corte Suprema, in relazione all'indulto concesso con il D.P.R. n° 394/90, ha già ritenuto che "nei casi di indulto soggetto a revoca per successiva condanna, la già verificatasi condizione risolutiva rende l'indulto inapplicabile anche nelle ipotesi in cui il beneficio non sia stato ancora forma/mente concesso" (Sez. I, Sent. n° 467 del 24.01.96, CED Cass. n° 204011; Sez. I, Sent. n° 1146 del 24.02.05, CED Cass. n° 201023), valorizzando "la giuridica ed, ancor prima, logica impossibilità di dichiarare giudizialmente l'applicazione di un condono in relazione al quale siasi già verificata una causa di revoca del beneficio" (Sez. I, Sent. n° 1877 del 27.0494, CED Cass. n° 198184). Questo principio è stato ribadito anche in relazione all'indulto concesso dalla L. n° 241/06, "risultando evidente che sarebbe, comunque, inutiliter data la eventuale declaratoria del condono, seguita dalla doverosa, contestuale revoca del beneficio in presenza della condizione di legge" (Sez. I, Sent. n° 15462 del 31.03.10, CED Cass. n° 246842).
8.1.3. A questo principio si è, implicitamente ma correttamente, attenuta la Corte di Appello.
8.1.4. D'altro canto, non avendo il ricorrente formulato Ricorso per Cassazione in relazione alle affermazioni di responsabilità inerenti ai reati contestatigli ed accertati come in premessa riepilogato, risulta allo stato senz'altro attuale il presupposto (passaggio in giudicato dell'affermazione di responsabilità in ordine alla commissione di altri reati oltre a quelli "indultabili", atto a legittimare la revoca del beneficio de quo) valorizzato dalla Corte di Appello ai fini del diniego della concessione del chiesto indulto parziale.
8.2. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato.
8.2.1. Va naturalmente ribadito il principio già affermato nel p. 7.4.1. di queste Considerazioni in diritto, con la doverosa precisazione che le attenuanti generiche sono circostanze attenuanti, e non scriminanti od esimenti, come, al contrario, in più punti le qualifica il Ricorso.
8.2.2. Ad esso si è correttamente conformata la Corte di Appello valorizzando, ai fini del diniego, il ruolo fondamentale svolto dall'imputato nell'ambito dell'associazione per delinquere de qua, approfittando dell'ospitalità in comunità, e la reiterazione delle condotte illecite de quibus, nonchè l'atteggiamento processuale, motivatamente ritenuto sintomatico di mancata resipiscenza, e comunque non collaborativo.
8.2.3. L'assenza di profili di meritevolezza emerge anche dal Ricorso, che si limita a richiamare un comportamento processuale limitato al rispetto dei propri doveri (quanto al rispetto delle misure cautelari coercitive emesse in danno dell'imputato).
8.2.4. Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, a fronte delle estremamente generiche doglianze difensive, la Corte di Appello (f. 26) ha valorizzato ancora una volta la gravità dei fatti commessi e la rilevanza del ruolo ricoperto dall'imputato nell'ambito del gruppo criminoso, che non avrebbe concretamente potuto operare senza il suo apporto.
8.2.5. In proposito, a parere del Collegio, deve ritenersi, in accordo con l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di questa Corte Suprema, legittima la doppia valutazione dello stesso elemento purchè operata a fini diversi e, proprio in relazione ai rapporti tra commisurazione della pena in senso stretto e attenuanti generiche, la maggioranza delle sentenze di questo Supremo Collegio ritiene che gli elementi indicati dall'art. 133 c.p. possano essere presi in considerazione dal giudice sia per determinare la pena base, sia per concedere o escludere le attenuanti generiche (Sez. IV, Sent. n° 35930 del 27.06.02, CED Cass. n° 222351; in precedenza, cfr. Cass. 13.01.84, in Riv. pen. 1985, 93; Cass. 23.11.83, ivi, 1984, 858; Cass. 07.07.82, ivi 1983, 635).
Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto:
"Ai fini della determinazione della pena, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già prese in considerazione ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità".

Le statuizioni accessorie.
9. La declaratoria di inammissibilità totale del Ricorso di D.H.B.M. comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il Ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte Cost., Sent. 13.06.00 n° 186) e tenuto conto dell'entità di dette colpe - della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
9.1. L'infondatezza, nel loro complesso, dei ricorsi di A. M. e T.J. comporta la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


Rigetta i Ricorsi di A.M. e di T.J., che condanna al pagamento delle spese processuali; dichiara inammissibile il Ricorso di D.H.B.M. che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nell'Udienza pubblica, il 11.10.2013.
Depositato in Cancelleria il 13.01.2014

 

 

    

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