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PENALE - VOLUNTARY DISCLOSURE 2015, ovvero come far tornare in Italia - con l’expertise di View net Legal - i beni e le attività finanziarie detenuti «in nero» all’estero.

Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in Penale

View net Legal - la rete professionale che vanta esperti d’eccezione in materia di antiriciclaggio, di paradisi fiscali, trust e di diritto societario, familiare e successorio, amministrativo, lavoro e tributario, commercio internazionale e penale e che sa valorizzare le diverse competenze privilegiando il lavoro d'equipe - è al fianco dei contribuenti italiani, che avranno tempo (per sanare i fatti anteriori al 30.09.2014) sino al 30 settembre 2015 per la «voluntary disclosure».

Mettiamo infatti che taluno abbia accantonato, nel corso del tempo, del contante detenendolo in banche straniere. Poniamo pure che lo stesso sia intestatario di uno o più immobili all’estero, che magari neanche affitta. Facciamo anche il caso che il cittadino italiano abbia persino a disposizione delle attività finanziarie allocate nel BelPaese, non avendole a sé direttamente intestate ma tramite la schermatura di una società fiduciaria d’oltralpe, che risulti formalmente titolare delle relative quote pur sempre riconducibili al medesimo soggetto. Si può regolarizzare la situazione? 

Come fare per verificare se sussistono i presupposti per riavere la disponibilità in Italia di queste risorse? V’è un sistema legittimo per rendere noti al Fisco i patrimoni che sinora non figuravano affatto in capo al contribuente italiano, perché occultati o apparentemente di proprietà di un soggetto interposto e compiacente? Quali le sanzioni, tributarie e penali? Sono state previste sezioni di pena per gli intermediari? E, soprattutto, quali le conseguenze per la persona che, per sua avventura, decidesse di porre fine alla pregressa violazione delle norme che disciplinano il c.d. monitoraggio fiscale? E’ vero che per i c.d. conti-pocket, cioè per i «piccoli» depositi all’estero di somme inferiori alla soglia di € 2.000.00,00, è previsto un rendimento forfetario del 5% da assoggettare all’imposta del 20%? E’ una leggenda che se si reinveste in azienda il «sommerso» così rimpatriato si può sfruttare un canale agevolato? Se è stato commesso il reato di frode fiscale o quello falso in bilancio si potrà ancora avvalersi della voluntary disclosure? L’adesione alla procedura «coprirà» anche iva, irap, addizionali e imposte sostitutive, come pure il reato di omesso versamento a titolo di sostituto d’imposta e l'omesso versamento Iva? E’ fattibile l’avvio della procedura se è già in corso un’ispezione fiscale o un accertamento ad opera della A.E.? Dicono che d’ora in poi chi detiene illegalmente soldi in Svizzera sarà inevitabilmente scoperto, è vero? Se l’evasione fiscale è reato, si verifica il raddoppio dei termini di accertamento e, quindi, vanno pagate le imposte dal 2006? Le sanzioni che sarebbero gravate sul defunto che esportò i capitali sono destinate a ricadere sugli eredi, se essi procedono in qualità di «soggetto collegato» alla disclosure sui beni dell’asse ereditario?

A questi e ad altri quesiti i Partners di View net Legal sono pronti a dare una risposta ai propri Clienti, interessati ad avvalersi della più recente procedura di sanatoria. 

Lo Stato italiano - dopo aver introdotto il delitto di autoriciclaggio - ha elaborato, con la legge n° 186 del 15.12.2014 sul c.d. rientro dei capitali -  un’articolata disciplina che consente, a certe condizioni, di dare corso alla procedura straordinaria di «collaborazione volontaria», da parte di uno solo dei soggetti coinvolti dalla detenzione all’estero di beni e attività finanziarie di varia natura, come pure da parte delle altre persone che abbiano contribuito (ad esempio, operando su conti esteri) alla «fuga di capitali» o, meglio, al nascondimento al sistema tributario italiano dei beni e dei redditi tutti di fonte estera che avrebbero potuto potenzialmente essere soggetti a tassazione e riscossione in Italia. 

L’Agenzia delle Entrate ha specificato alcuni rilevanti profili operativi della disciplina, emanando la Circolare n° 10/E del 13.03.2015 sulla «voluntary disclosure», la quale si aggiunge agli Accordi bilaterali sullo scambio d’informazioni a scopi fiscali che l’Italia ha raggiunto con alcuni Stati, un tempo considerati nella top ten della black-list dei paradisi fiscali: Lichtenstain, Principato di Monaco e Confederazione Elvetica non sono più aree blindate, poiché ora dialogheranno con l’insaziabile Erario nostrano, e il loro essere entrati a pieno titolo nella white-list si traduce nell’abbattimento di metà delle sanzioni previste dalla legge: il segreto bancario appartiene a un’epoca passata, atteso che oramai è operativa la cooperazione amministrativa in materia fiscale, che ricalca gli standard TIEA dell’Ocse sul «Tax Information Exchange Agreement» (inoltro automatico di dati relativi a redditi di natura finanziaria, ma anche scambio d’informazioni per le «imposte di qualsiasi natura o denominazione», ovverosia per qualsivoglia proprietà e disponibilità di un patrimonio). 

Siccome la regolarizzazione è ora possibile, per sanare irregolarità e omissioni occorre attivarsi. 
Gli Studi Legali del network «View net Legal», contando sulle notevoli diverse competenze maturate dai Partners, sono pronti ad affiancare coloro che intendano far ricorso alla «procedura di emersione» dei tesori privati occultati fuori dai confini nazionali o celati in qualche cassette di sicurezza in Italia, magari a fronte di un oculato «risparmio di imposta» non versata a tempo debito, avendo dichiarato e pagato al Fisco meno del dovuto. Per far rientrare in Italia i capitali nascosti (il c.d. «nero domestico») e far emergere quelli occultati fuori confine è opportuno avvalersi di professionisti attenti.

Dedicato a coloro che intendono riportare alla luce del sole redditi e beni propri, beneficiare dei consistenti sconti delle sanzioni amministrative altrimenti irrogate e del regime penale «di favore», una sorta di salvacondotto che comporta l’eliminazione della maggior parte del rischio di condanna penale e, in determinati casi più gravi, una forte riduzione di pena. 

Avvocato Salvatore Frattallone

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