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PENALE - MP, Foto, internet, invio a persona determinata e reato.

Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in Penale

internet

Mandare le foto tramite Internet a persone determinate non è sempre reato
Mondo Professionisti, 29.11.2010

di Salvatore Frattallone (penalista del Foro di Padova, partner di ViewNetLegal.it)

Il 15 luglio 2010 il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso il caso dell'invio d'immagini per via telematica da parte di una donna, sfociato nella pubblicazione non autorizzata di tali sue foto in un sito per soli adulti. Il Garante (doc. web n. 1741760, Bollettino n. 119/10) ha accolto la tesi dell'uomo, con cui lei aveva avuto rapporti telematici, secondo il quale le conversazioni intercorse in via virtuale erano solo personali e gli allegati perciò non erano soggetti all'applicazione del Codice. Nella fattispecie,

la “interessata” aveva chiesto e ottenuto dal titolare di un sito che fossero rimosse le proprie immagini. Si era anche opposta all'ulteriore trattamento dei suoi dati personali, che voleva cancellati anche dalla persona con cui aveva avuto rapporti telematici. Costui, nel chiarire subito la natura esclusivamente personale delle conversazioni, aveva dichiarato di non possedere foto della signora, né d'averne mai utilizzato o archiviato i file ancorché presso terzi, negando anzi d'avere pubblicato o diffuso anche telematicamente sue immagini, scritti o notizie. Assumeva che, semmai, reo d'averle pubblicate era il provider del sito web. L'Autorità di garanzia presieduta dal Prof. Pizzetti ha deciso l'inammissibilità del ricorso stabilendo che le trasmissioni delle foto, inviate tramite internet a persona determinata, vadano annoverate tra le conversazioni private, tenuto anche presente che esse sono finite, senza il suo consenso, nel sito per adulti che però le aveva poi eliminate. Il Garante – lasciando impregiudicato il diritto della signora di rivolgersi all'autorità giudiziaria per l'eventuale risarcimento – ha ritenuto di far gordiana applicazione dell'art. 5, comma 3, del D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003: non è emerso che la persona fisica cui lei le inviò abbia effettuato un trattamento di dati personali della signora destinati a una “comunicazione sistematica” o alla “diffusione”. Solo in questi ultimi casi, infatti, il comportamento dell'uomo, ancorché attuato per fini esclusivamente personali, sarebbe stato soggetto all'ambito applicativo del Codice. Il fenomeno presenta, come noto, implicazioni al limite dell'invasività. Ad oggiAggiungi un appuntamento per oggi è infatti lecito per uso personale effettuare videochiamate e scattare foto, raccogliere suoni o effettuare riprese col cellulare, specie in luoghi pubblici o aperti al pubblico, per esigenze di svago o culturali, e inviare i file con e-mail o mms a parenti e amici: la raccolta e la comunicazione di dati personali in via occasionale, in un ristretto ambito di conoscibilità e per scopi esclusivamente personali, non è perseguibile. Parimenti leciti sono gli inoltri di messaggi ai social network tramite cellulari di ultima generazione, che ne consentono la pubblicazione online a un elenco di contatti, come un sms multiplo. Non mancano peraltro pronunce bizzarre. Come si è ritenuto che non sia soggetta al Codice privacy la captazione d'immagini dall'impianto di videosorveglianza posto dal gestore al di fuori di un esercizio commerciale a protezione dei suoi personali interessi (Uff. G.I.P., Tribunale di Termini Imerese, 02.04.09), così pure s'è sentenziato che non viola la privacy l'acquisizione del tabulato telefonico del coniuge, poiché la donna, che aveva commissionato l'abusiva introduzione nella rete informatica di un gestore di telefonia, voleva solo le prove dell'infedeltà del marito (Cass. Pen., Sez. V, 22.10.08 n. 46454). Con la clausola limitativa dell'art. 5, la porta blindata del “diritto di essere lasciati in pace" (the right to be let alone, secondo l'icastica formulazione del giurista statunitense Louis Brandeis), cede di fronte al grimaldello dell'uso “per fini esclusivamente personali”. Salva la responsabilità per altri reati e gli obblighi di risarcire i danni alle persone ritratte e mantenere sicure, proteggendole adeguatamente, le immagini raccolte.

Avv. Salvatore Frattallone, penalista del Foro di Padova
partner di ViewNetLegal.it

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