Penale

PENALE - D.L.vo n° 231/01, liquidazione e cancellazione dal registro imprese.

morte del reo

Con innovativa pronuncia il Tribunale meneghino, in composizione collegiale, ha stabilito che si applica l'art. 129 C.P.P. al caso in cui si debba dichiarare estinto l'illecito per intervenuta cessazione della società nei cui confronti si procede penalmente. Il D.L.vo n° 231/01 non contempla il caso d'imputazioni elevate a carico della società prima della sua volontaria messa in liquidazione e cancellazione. Con la riforma delle società di capitali e cooperative (D.L.vo 17.01.03 n° 6), invero, le cancellazioni iscritte nel registro delle imprese ex art. 2495, co. 2, C.C., hanno assunto natura costitutiva, comportando l'estinzione irreversibile della società, anche in presenza di rapporti giuridici non definiti, e ciò è stato confermato anche dalle Sez. Un. della Cassazione nel 2010. Ma alla lacuna normativa non può rimediarsi in via interpretativa.

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PENALE - D.L.vo n° 231/01, società di revisione e responsabilità ex art. 174-bis T.U.F.

società di revisione

 

La Cassazione ha stabilito, con decisione assunta a Sezioni Unite Penali, che l'elenco dei reati-presupposto di cui all'art. 25-ter del D.L.vo n° 231/2001 (che si riferisce esplicitamente ai "reati previsti dal C.C.") non consente d'estendere fuori da quell'area (il riferimento è all'art. 174-bis T.U.F., proprio delle società cd. "aperte", che non è mai stato inserito in tale elenco) il novero degli illeciti che comportano, se commessi dalla persona fisica, la responsabilità para-penale dell'ente nel cui interesse o vantaggio agì il revisore, ovverosia la persona fisica che firma in calce la relazione di revisione contabile.
Nella fattispecie, si indagò sul delitto di falsità nella revisione legale a carico della persona del revisore e, poi, il P.M. avviò la separata procedura per la responsabilità amministrativa nei confronti della società di revisione, sull'assunto che il "reato presupposto"

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PENALE - E-mail indesiderate, molestie e avviso acustico di consegna.

avviso sonoro di e-mail pervenuta

La Corte di Cassazione modifica l'orientamento del giugno 2010 sulle molestie arrecate tramite invio di posta elettronica, sull'assunto che con il progresso tecnologico è ora possibile che mediante apparecchi telefonici, sia fissi che mobili, si ricevano fastidiosi avvisi di consegna di e-mail non richieste.
La comunicazione dell'e-mail è di per sé asincrona ma se avviene con attivazione di un suono molesto che ne segnala all'utente destinatario la ricezione, il distrurbo provocato a costui da e-mail indesiderata assurge a lesione della sua libertà di comunicazione costituzionalmente garantita.
Peraltro, persino nell'ipotesi in cui, a monte, il destinatario si privasse dell'avvertimento acustico, non verrebbe meno il carattere invasivo dell'altrui condotta di spamming, dato che essa si sostanzierebbe comunque nella forzata privazione del normale utilizzo dei sistemi di avviso dell'arrivo di posta nella casella abbinata al telefono della persona offesa.
In applicazione del principio di tipicità della fattispecie penale, il termine "telefono" di cui all'art. 660 C.P. è stato ora pià modernamente "equiparato a qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni imposti al destinatario, senza possibilità per lui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente".

Cass. Pen., Sez. I, 27.09/12.10.2011, n° 36779

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PENALE - Indagini difensive e verbale ex art. 391-ter C.P.P.

indagini difensive

La Cassazione, dopo aver qualificato come "pubblico ufficiale" il Difensore penalista che effettui indagini difensive, decide ora di declassarlo a mero ricettore "non imparziale" di dichiarazioni ed assunzioni di informazioni, ex art. 391-bis c.p.p., stabilendo che sono inutilizzabili in radice le investigazioni difensive il cui verbale non sia stato sottoscritto in ogni pagina.
Si applica, infatti, la disciplina per la redazione dei verbali da parte dei pubblici ufficiali, ma per costoro non scatta la sanzione dell'inutilizzabilità de qua, atteso che essi costituirebbero soggetti che effettuano le indagini "in ambito di giustizia istituzionalizzato", come tale operanti in un contesto "ontologicamente garantito da  imparzialità".
Secondo gli ermellini, l'
assenza di un pubblico ufficiale giustificherebbe, in carenza delle suddette sottoscrizioni su ciascun foglio dei verbali d'indagine difensiva, "'assoluto rigore costituito dalla sanzione della loro inutilizzabilità", costituente la censura più severa.

Cass. Pen., Sez. II, 20.01/22.02.2011, n° 6524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA PENALE

 

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PENALE - Genitore affidatario di minore ed elusione dolosa di provvedimento del giudice.

rapporto genitore non affidatario e minore

La Suprema Corte si è pronunciata sulla rilevanza penale del comportamento omissivo del genitore affidatario, laddove questi ostacoli il diritto di visita dell'altro genitore: si è ora statuito, infatti, che sostanzia l'illecito punito dall'art. 388, comma 2, C.P. anche la condotta dell'approfittare dei rifiuti addotti dalla prole. 
La Cassazione invero - già con la decisione assunta nella camera di consiglio del 25.02/25.03.2009 n° 13101 - aveva messo un punto fermo sulla questione del "momento consumativo", stabilendo che la fattispecie è quella del reato "istantaneo", il quale può venire compito anche con un solo atto elusivo degli obblighi imposti dal provvedimento giudiziale relativo all'affidamento di minori o di altre persone incapaci.

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