Penale

PENALE - Guida in stato d'ebbrezza, sinistro stradale e dolo eventuale.

guida contromano

Sussiste l'esigenza cautelare custodiale di cui all'art. 274 lett. c) C.P.P. (per il concreto pericolo di reiterazione della condotta criminosa) nell'ipotesi in cui l'automobilista, già condannato per guida in stato di ebbrezza, dimostri d'essere incline a violare le regole del codice della strada e la legge penale, mettendosi alla guida di una potente autovettura nonostante avesse abusato di sostanze alcoliche (con un tasso alcolemico a cavallo tra le lettere b) e c) dell'art. 186 N.C.d.S., dunque in uno stato tale da diminuire certamente la prontezza di riflessi alla guida, ma non tale da provocargli uno stato di forte incoscienza) e abbia provocato la morte di più persone, percorrendo l'autostrada a velocità elevata e contromano.
Il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente

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PENALE - Depenalizzazione e Tavolo tecnico al Ministero di Giustizia.

giustizia

Verso la depenalizzazione
Il 02.09.2011 il Guardasigilli istituisce il tavolo tecnico al Ministero


Il Ministro Nitto Francesco Palma ha istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Tavolo Tecnico in materia di depenalizzazione.
L'obiettivo dichiarato è quello di giungere all'elaborazione dei principi che dovranno essere ricompresi nella Legge Delega da sottoporre al Parlamento.

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PENALE - Nuovo Codice Antimafia e Banca Dati Nazionale.

coppola e lupara

Il Codice antimafia, approvato in via definitiva dal Consiglio dei MInistri n° 149 in data 03.08.2011 su proposta dei Ministri della Giustizia e dell’Interno, aggiorna la normativa ed é destinato a diventare il punto di riferimento completo della normativa di settore di natura penale, processuale e amministrativa, con l'obiettivo di semplificare l’attività dell’interprete, migliorare l’efficienza delle procedure di gestione, destinazione e assegnazione dei beni sequestrati e confiscati, coordinandole con la nuova disciplina dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata, istituita con il D.L. 04.02.2010 n° 4.
Nel testo della novella, però, non sono state inserite le norme relative alle misure cautelari per delitti di mafia ed altre disposizioni generali, che rimarranno, pertanto, disciplinate direttamente dal codice di rito penale.

Il Codice antimafia raccoglie tutta la normativa vigente in tema di misure di prevenzione, aggiornandola secondo le prescrizioni della legge delega del 13.08.2010 n° 136 e introduce la nuova "banca dati nazionale unica della documentazione antimafia".

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PENALE - Art. 615-ter C.P. e mantenimento per curiosità nel sistema informatico.

mantenimento illecito in sistema informatico o telematico

Allorquando la Cassazione si è occupata del mantenimento abusivo in un sistema informatico o telematico le decisioni avrebbero preso le mosse da situazioni riconducibili a persona propriamente corrotta oppure all'utilizzo dei dati nell'ambito dell'agenzia di investigazione privata con cui la stessa cooperava o, ancora, ad attività riconducibili al fenomeno della concorrenza sleale: sempre, però, l'agente era mosso da "finalità illecite" che travalicavano la mera permanenza nel sistema cui era abilitato ad accedere.
Quindi, secondo il G.U.P. bresciano che ha pronunciato la sentenza di non luogo a procedere qui sotto riportata, non pare punibile - perchè "il fatto non è previsto dalla legge come reato" - la condotta che si sostanzi in accessi al sistema informatico per finalità diverse da quelle consentite ma che si esauriscano nella semplice curiosità dell'operatore,

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PENALE - Pedopornografia e ingente quantità ex art. 600-quater, co. 2, C.P.

detenzione di materiale pedopornografico

Nell'affrontare, per la prima volta, la questione del carattere, ingente o meno, del materiale rinvenuto nella disponibilità di colui al quale sia ascritto il delitto di detenzione di materiale pedopornografico, la Suprema Corte ha stabilito che l’aggravante di cui all’art. 600-quater, co. 2, C.P. sussiste sia se il numero di supporti sia elevato, sia nel caso di rilevante quantità - da considerare "come obiettiva unità di misura" - d'immagini.
Scatta l'aumento di pena per la cosiddetta “ingente quantità”, pertanto, anche soltanto in relazione al fatto che i file pedopornografici siano numerosi, a prescindere dal parametro "di per sé indiziante" rappresentato da quanti siano i supporti.
Particolarmente rigorosa, dunque, la lettura effettuata dagli ermellini in materia di dosimetria della pena e di applicabilità dell'aggravante de qua, in caso di reati telematici contro la personalità individuale.

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