Penale

PENALE - Accesso a file condivisi a fini investigativi, attività di contrasto alla pedopornografia e autorizzazione dell'A.G.

 

file condivisi

L'attività della P.G. che abbia eseguito il monitoraggio di siti internet, scaricato, detenuto e visionato files pedopornografici liberamente disponibili al pubblico sul computer riconducibile all'imputato (perchè condivisi), non costituisce vera e propria "attività di contrasto" alla pedopornografia - che può essere svolta solo dall'agente provocatore - e, quindi, non necessita di autorizzazione dell'A.G. ex art. 14 L. n° 269/88.

Cassazione penale, Sez. III, 06/30.10.2009, n. 41743

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PENALE - Pubblico ufficiale infedele e mantenimento nel sistema informatico.

accesso abusivo a sistema informatico o telematico

Muta l'orientamento della S.C. dopo la pronuncia resa nel caso Genchi nel 2009: aumenta così il contrasto giurisprudenziale per il caso di assenza dell'offesa tipica e d'irrilevanza delle finalità perseguite dall'autore dell'accesso al sistema informatico, quando questi sia a ciò autorizzato disponendo delle credenziali d'accesso rilasciategli per ragioni di servizio dal titolare dell'archivio, ma se ne avvalga per scopi a lui non consentiti.
Ora, per la S.C., integrerebbe il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, previsto dall'art. 615 ter c.p., anche la condotta del soggetto che, pur avendo titolo e formale legittimazione per accedere al sistema, vi si introduca per finalità estranee alle ragioni di istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione dell'archivio informatico.
Il pubblico ufficiale che agisca per altrui criminosa istigazione (corruzione propria, per atti contrari ai doveri di ufficio ex art. 319 c.p.) diventa la "longa manus" del promotore del disegno delittuoso, cosicché il suo accesso al sistema è in sé "abusivo", perché effettuato al di fuori dai compiti d'ufficio e per adempiere un accordo illecito con il terzo che sfrutta l'infedeltà del pubblico ufficiale.

Cassazione penale, Sez. V, 16.02/21.05.2010, n. 19463

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PENALE - Ascolto della ex con un cellulare in auto e interferenze illecite nella vita privata.

plafoniera

Non integra il reato di cui all'art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata) la condotta di chi spia la propria ex fidanzata con un cellulare nascosto nell'auto della donna, con suoneria disattivata e meccanismo automatico di risposta, così da registrare le conversazioni che avvengono nell'abitacolo, atteso che l'autovettura che si trova sulla pubblica via non rientra nella nozione di privata dimora ex art. 614 c.p.

Cassazione penale, Sez. V, 06.03/09.07.2009, n. 28251, P.A.+1

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PENALE - Conversazioni in luogo pubblico, colloquio privati, auto e privata dimora.

autovettura

L'estensione della nozione di privata dimora all'autoveicolo può avere effetti irragionevoli, poiché l'autovettura non ha le caratteristiche tipiche del luogo di privata dimora, proprio in relazione alla funzione del mezzo, che è quella di trasferire da un luogo ad un altro cose o persone, quali il proprietario o il possessore del mezzo e gli eventuali ospiti degli stessi.
Che, se poi nel trasferimento o nella sosta si sviluppano " conversazioni private" fra gli occupanti il veicolo, il fatto non si discosta da quello in cui le persone conversino fra loro in un luogo pubblico o aperto al pubblico.
Chi comunica verbalmente con altri in luoghi non giuridicamente protetti non può invocare il segreto, nè può pretendere una deroga al principio fissato dall'art. 266, c. 2, c.p.p. che consente l'intercettazione fra persone presenti, previa autorizzazione a norma degli artt. 267 segg. c.p.p.

Cassazione penale, Sez. VI, Sentenza 23.01/12.03.2001, n. 10095

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PENALE - Gps, pedinamento elettronico, atti atipici d'indagine, intercettazioni.

gps per autoveicoli

L'attività d'indagine volta a seguire i movimenti sul territorio di un soggetto, a localizzarlo e dunque a controllare - a distanza - soltanto la sua presenza in un determinato luogo in un certo momento, nonché l'itinerario seguito con l'autoveicolo e gli incontri avuti, è una modalità, tecnologicamente caratterizzata, di pedinamento mediante sistema di rilevazione satellitare, che rientra nei mezzi di ricerca della prova ordinari cc.dd. atipici o innominati, che non comporta di per sè intrusione nelle altrui comunicazioni e, quindi, non costituisce intercettazione (sul Global Positioning System, cfr. anche Cass. pen., Sez. III, 04/14.11.2008, n. 42541, per cui "la localizzazione satellitare Gps è attività che non rientra nella normativa sulle intercettazione di cui agli artt. 266 e segg. c.p.p."; vedasi pure Cass. pen., Sez. Un., 18.12.2006, n. 41281, Cass. pen., Sez. VI, 08.06.2004, n. 39230, Cass. pen. n. 3017/2008, Cass. pen. n. 8871/2007, Cass. pen., Sez. V, 07.05.2004, n. 24715).

Cassazione penale,  Sez. V, 27.02/02.05.2002, n. 16130

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