Privacy

PRIVACY - Ottenere informazioni con l'inganno non paga.

Divieto di diffondere una conversazione telefonica acquisita illecitamente - 11.09.2014

Quando una persona maschera la propria l'identità e pone in essere simulazioni e pratiche ingannevoli - con il sostituirsi ad altri facendosi credere una persona diversa oppure facendo cadere l'interlocutore nel tranello di parlare in forma privata con una persona amica mentre il dialogo avviene con un estraneo - allora le notizie e gli altri dati personali sono illecitamente raccolti.
Così è per il giornalista, che nello svolgimento della sua attività, telefoni all'intervistato fingendo d'essere qualcun altro. Ma lo stesso vale per l'investigatore privato autorizzato, che raccolga informazioni ricorrendo ad artifici e raggiri o imitando, assumendone l'identità e la voce, una persona reputata di fiducia dal suo "bersaglio", al fine di carpirgli confidenze che non sarebbero state fatte se non in forma privata.

Nel primo caso il comportamento del giornalista si porrebbe in contrasto con la disposizione del Codice deontologico dei giornalisti, che impone, all'art. 2, co. 1, di evitare "artifici e pressioni indebite" (cfr. All. A.1. al Codice in materia di protezione dei dati personali: Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, del 29.07.98, in G.U. del 03.08.1998 n° 179). Nel secondo caso, invece, la condotta del detective privato violerebbe  l'art. 9, co. 1, del vigente All. A.6. (Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive, del 06.11.08, in G.U. del 24.11.2008 n° 275), laddove si prescrive che deve astenersi "dal porre in essere prassi elusive di obblighi e di limiti di legge e, in particolare, conforma ai princìpi di liceità e correttezza del trattamento sanciti dal Codice", tra cui va menzionato l'obbligo di comunicare la propria identità e la qualifica all'interlocutore con cui si rapporti per ragioni professionali (ex art. 11, co. 1).

La conseguenza della violazione è, ai sensi dell'art. 11 e del combinato disposto degli artt. 139 e, rispettivamente, 135, che i dati personali così acquisiti e trattati non possono essere affatto utilizzati. Per il Garante, l'utilizzo di "pratiche ingannevoli, quali il mascheramento dell'identità dell'interlocutore o la simulazione" sono dunque particolarmente censurabili. Né l'interesse pubblico potrebbe rendere di per sé lecito qualsivoglia trattamento di dati a prescindere dalla liceità o meno della raccolta. 
Peraltro, l'Autorità di tutela dei dati personali si era occupata di questione simile il 07.06.2007 [doc. web n° 1419429], allorquando si era dovuta pronunciare nel noto caso del giornalista che aveva rilasciato alcune dichiarazioni (dallo stesso ritenute "confidenziali") relative ai risultati della conduzione di un festival canoro, mentre, alla vigilia della serata conclusiva del festival, cenava in un ristorante con alcuni amici: in tale occasione egli si era doluto che le frasi gli erano state "carpite di nascosto, da un soggetto non riconoscibile - né riconosciuto - quale giornalista […] ed in particolare approfittando dell'affidamento […] riposto sul fatto di trovarsi in ambiente riservato, in cui poter dialogare liberamente con un amico/collega [..., nell'ambito di] una conversazione a carattere privato e confidenziale". Al Garante privacy, nell'occorso, era stato perciò chiesto dall'interessato d'inibire ogni uso e diffusione del "clandestino conseguimento delle opinioni" dell'interessato, trattandosi di scoop avvenuto "in contrasto con la vigente normativa posta a tutela della riservatezza dei cittadini". Quella volta l'editrice, titolare del trattamento, aveva eccepito tra l'altro che "nel caso di specie, il trattamento dei dati personali […] non è affatto avvenuto con violenza o inganno ovvero utilizzando artifici o pressioni indebite, ma solo a seguito dell'incauto atteggiamento" dell'interessato. Il Garante escluse l'ammissibilità del ricorso presentato in via d'urgenza senza l'interpello preventivo al titolare del trattamento e stabilì che - in quel determinato caso - non si trattò di "dichiarazioni illegittimamente carpite [da] personaggio pubblico", atteso che non risultò provato che la raccolta dei dati fosse avvenuta in modo illecito ("Le notizie desunte dall'ascolto della conversazione cui ha preso parte il ricorrente in un ristorante non risultano, allo stato degli atti, essere state acquisite in tale luogo aperto al pubblico con artifizi o raggiri o con violazioni del dovere di correttezza. In particolare, non risulta provato che il giornalista si sia procurato tali notizie con strumenti di ripresa sonora o, comunque, indebitamente"), né che le frasi de quibus fossero state pronunciate in un luogo privato, ma piuttosto in un luogo "aperto al pubblico (un ristorante)". Dal che, in nome dell'interesse pubblico e del diritto di cronaca, la decisione di rigettare nel merito quel ricorso, per "la non comprovata illiceità e scorrettezza della raccolta delle notizie". Attenzione, dunque, agli eventuali espedienti usati per raccogliere più agevolmente notizie ed informazioni, perché la responsabilità che ne deriva è davvero notevole e il contegno illecito viene sanzionato.

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Divieto di diffondere una conversazione telefonica acquisita illecitamente - 11.09.2014

Registro dei provvedimenti n° 400 dell'11.09.2014 [doc. web n° 3405138]

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI gli artt. 154, comma 1, lett. b), 143 e 144 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTA la segnalazione del 17 luglio 2014 presentata dal dott. F.B., con la quale si lamenta una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali con riferimento alla registrazione e alla diffusione della conversazione telefonica intercorsa tra il segnalante e uno dei conduttori della trasmissione radiofonica "la Z." (Radio XYZ, edizione del 17.02.14) che si è presentato al suo interlocutore con l'identità e l'imitazione della voce dell'on. N.V.;

VISTA la nota di risposta del 21 agosto u.s. presentata da Radio XYZ;

VISTI gli atti d'ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n° 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1. Con segnalazione del 17 luglio, il dott. F.B. ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione alla registrazione e alla diffusione della conversazione telefonica intercorsa tra il segnalante ed A.M., collaboratore della trasmissione radiofonica "la Z." (Radio XYZ, edizione del 17.02.14) che si è presentato al suo interlocutore con l'identità e l'imitazione della voce dell'on. N.V. al fine di raccogliere alcune informazioni confidenziali sulla sua possibile candidatura a Ministro dell'Economia del costituendo governo presieduto da M.R.

2. Il segnalante, in particolare, ritiene che nel servizio in esame non siano stati rispettati i principi deontologici della professione di giornalista poiché i dati personali sono stati raccolti attraverso l'inganno in quanto il segnalante medesimo pensava di interloquire in forma privata con una persona amica e di fiducia, senza sapere che la conversazione, in realtà avvenuta con l'imitatore A.M., fosse registrata per essere poi diffusa.

L'articolo 2 del Codice di deontologia dell'attività giornalistiche prevede che "Il giornalista che raccoglie notizie …rende note la propria identità, la professione e la finalità della raccolta." Nel caso di specie invece la raccolta della notizia sarebbe avvenuta mediante un palese raggiro, ricorrendo a sostituzione di persona, ossia di A.M. a N.V. "con finalità di vantaggio o profitto in capo agli autori del fatto".

Il segnalante, inoltre, ritiene che la impropria diffusione dei suoi dati personali gli avrebbe determinato evidenti danni ostacolando la sua collaborazione al costituendo governo R. e avrebbe leso le proprie opportunità di azione come soggetto politico pubblico all'interno dell'associazione-partito di appartenenza.  In secondo luogo vi sarebbe stata anche una violazione della sua libertà personale nello scegliere quando rendere pubblico e in quale forma il proprio pensiero politico.

Conclusivamente, il segnalante chiede all'Autorità di voler disporre "la cancellazione e il blocco del citato contenuto audio pubblicato e consultabile sul sito …"

3. Nella memoria di risposta alla richiesta di elementi formulata dal Garante, Radio XYZ sostiene che la raccolta e diffusione dei dati, emersa nel corso della telefonata, non violino il disposto della normativa in esame, in quanto vi sarebbe l'interesse pubblico a conoscere le opinioni politiche di F.B., già ministro della Coesione Territoriale. Tali opinioni avrebbero potuto essere acquisite solo nel modo adottato dai conduttori della trasmissione, rientrando la loro condotta nell'articolo 2 del codice deontologico, in base al quale "il giornalista può tacere la sua identità, non solo quando rivelandola metterebbe a rischio la propria incolumità, ma anche quando ciò renderebbe impossibile l'esercizio della funzione informativa." Pertanto "solo attraverso l'escamotage l'opinione pubblica è stata informata di quel che stava accedendo, dietro la formazione del nuovo governo".

CIO' PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

4. Il caso sottoposto all'attenzione dell'Autorità concerne un trattamento di dati personali effettuato in ambito giornalistico in relazione alla raccolta e successiva diffusione, anche a mezzo Internet di dati personali raccolti con l'artificio della sostituzione di persona. A tale caso si applica la particolare disciplina posta in materia di attività giornalistica e altre manifestazioni del pensiero dagli articoli 136-139 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito: Codice) al fine di contemperare il diritto all'informazione e la libertà di stampa con altri diritti della persona, in particolare quello alla riservatezza. In base a tale disciplina, il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell'interessato, purché nei limiti del diritto di cronaca "e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice).

Si applicano, altresì, le disposizioni poste dal codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, riportato nell'allegato A1 del Codice. In particolare, l'art. 2 del citato codice deontologico stabilisce che il giornalista, già nella fase della raccolta delle notizie, è tenuto a rendere "note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa", e altresì a evitare "artifici e pressioni indebite".

Nel caso in esame il collaboratore di Radio XYZ si è artatamente finto l'on. N.V., con cui il segnalante  dimostra di avere  un rapporto di stima e fiducia, al fine di raccogliere e diffondere una conversazione telefonica del tutto privata e confidenziale sulla sua possibile candidatura a Ministro dell'Economia del costituendo governo presieduto dal dott. M.R., poi ripresa con grande risalto dalla stampa. Il segnalante, pertanto, non solo non era a conoscenza dell'inganno relativo alla sostituzione di persona in conseguenza del quale sono state carpiti suoi dati personali anche sensibili, ma non ha avuto neppure in alcun modo la possibilità di replica essendo fino alla diffusione all'oscuro del raggiro avvenuto nei suoi confronti.

5. La raccolta dei dati personali del segnalante, avvenuta con le modalità sopra descritte, risulta quindi essere stata posta in essere in violazione dei princìpi in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dell'obbligo, sussistente in capo a chi effettua trattamenti a fini giornalistici, di evitare "artifici" (art. 2, comma 1, del codice cit., ultima parte).

Né, può ritenersi applicabile alla fattispecie in esame – come sostenuto dalla difesa di Radio XYZ – la particolare esimente prevista dallo stesso articolo 2 del codice deontologico nella parte in cui prevede la possibilità di omettere l'informativa, nei casi in cui sussistano "rischi per la  incolumità del giornalista o  impossibilità  all'esercizio della funzione informativa".

Si tratta di casi connotati da eccezionalità, come si evince anche dall'accostamento (all'interno della stessa esimente) della fattispecie dell'impossibilità di esercizio della funzione informativa a quella del rischio (dovuto appunto all'assolvimento dell'obbligo di informativa) per l'incolumità del giornalista. Questa equiparazione dimostra, quindi, come anche la fattispecie alternativa (inerente l'impossibilità di esercizio della funzione informativa) debba essere caratterizzata da analoga gravità. Circostanza che non sussiste nel caso di specie.

L'esimente non può, infatti, essere riferita a casi nei quali le informazioni vengono  acquisite attraverso un mero artificio consistito, nel caso di specie, dall'aver utilizzato identità e voce di una persona amica, inducendo così fraudolentemente l'interlocutore a manifestare considerazioni del tutto confidenziali, rispetto alle quali anche il personaggio pubblico deve poter avere una legittima aspettativa di riservatezza. Va inoltre rilevato come la notizia inerente le dinamiche di formazione del governo R. e gli incarichi proposti al dott. Barca ben avrebbe potuto essere acquisita con gli strumenti propri dell'inchiesta giornalistica e non, invece, con il ricorso a pratiche ingannevoli, quali il mascheramento dell'identità dell'interlocutore o la simulazione. Pratiche che vanno ben oltre l'omissione dell'informativa e alle quali non si applica, ai sensi del citato articolo 2, l'esimente in parola.

A ritenere diversamente – come pure auspicherebbe Radio XYZ – si legittimerebbe, infatti, un'interpretatio abrogans della disposizione di cui all'articolo 2 del codice deontologico, che finirebbe con il giustificare il ricorso a qualsiasi mezzo, pur connotato da raggiri e artifici,  al fine di carpire informazioni confidenziali e riservate.

Né potrebbe ritenersi che l'interesse pubblico, pur sotteso all'oggetto della conversazione, di per sé renda lecito l'intero trattamento, a prescindere dalla liceità o meno della raccolta. Infatti, accedendo a questa tesi non vi sarebbe più alcun limite nella correttezza dell'acquisizione delle notizie e qualsiasi metodo di raccolta verrebbe legittimato "in ragione del fine" e per ciò solo. I profili della legittimità della raccolta e della legittimità della divulgazione vanno invece considerati autonomamente, non ritenendo che quest'ultimo assorba comunque il primo.

Il trattamento dei dati personali del segnalante risulta quindi non conforme ai principi sopra esposti e deve, conseguentemente, considerarsi illecito, pur prendendosi atto della dichiarazione – da parte di Radio XYZ – di aver spontaneamente provveduto a rimuovere dal sito internet www.radioXYZ.com la conversazione telefonica riferita al dott. F.B.

Alla luce di quanto sopra,

IL GARANTE

a) dichiara l'illiceità dell'acquisizione e successiva diffusione della conversazione telefonica del dott. F.B., realizzata da Radio XYZ, XYZ S.p.A. con sede in via (omissis), Milano;  

b) prende atto dell'avvenuta rimozione, al momento attuale, dal sito internet www.radioXYZ.com della suddetta conversazione e ne vieta, ai sensi degli articoli 139, comma 5, 143, comma 1, lettera c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l'ulteriore diffusione.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 11.09.2014

IL PRESIDENTE, Soro
IL RELATORE, Iannini
IL SEGRETARIO GENERALE, Busia

 

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