Privacy

PRIVACY - I testimoni dei sinistri saranno "schedati" per un lustro.

www.garanteprivacy.it, NewsLetter n° 382 del 16.12.2013

(da www.garanteprivacy.it, NewsLetter n° 382 del 16.12.2013)

Rc auto: automobilisti più informati sui data base anti frode Istituite le anagrafi "danneggiati" e "testimoni". Ipotesi di informativa sintetica già nel Cid.
Prosegue la collaborazione del Garante privacy con l'Ivass per giungere a una disciplina che renda più efficace la prevenzione e il contrasto alle frodi nel settore delle assicurazioni Rc auto.
Nell'esprimere parere favorevole [doc. web n. 2725053] sullo schema di provvedimento che regola il funzionamento della banca dati dei sinistri e delle neocostituite "anagrafe testimoni" e "anagrafe danneggiati", l'Autorità ha fornito all'Istituto alcune indicazioni e suggerimenti per perfezionare il testo sotto il profilo della protezione dei dati.

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PRIVACY - Il "privacy officer" previsto dal nuovo Regolamento europeo sulla data protection aziendale e nella p.a.

Il 25.01.2012 la Commissione europea ha formalizzato la propria proposta volta all'adozione di nuova normativa in materia di data protection, che dovrebbe avere la veste di "Regolamento", anziché - come accadde in passato - di "Direttiva": l'uno difatti è di per sé immediatamente applicabile in tutti i 28 stati dell'Unione (da quando fu fondata nel 1957, l'UE è passata da 6 Paesi membri a 28, con l'adesione della Croazia il 1° luglio 2013), mentre l'altra richiede, di regola, di venire formalmente recepita in ciascun singolo Stato membro dell'UE.
Per la Commissione, "l’applicabilità diretta di un regolamento ai sensi dell’art. 288 del TFUE ridurrà la frammentazione giuridica e offrirà maggiore certezza giuridica grazie all’introduzione di una serie di norme di base armonizzate", anche perché "i dati personali sono trasferiti attraverso le frontiere nazionali, sia interne che esterne, ad un ritmo sempre crescente".
Senza dubbio si tratterebbe, ove la proposta della Commissione andasse in porto, d'una novità d'assoluto rilievo: sta di fatto che l'approvazione definitiva del nuovo "regolamento privacy" potrebbe aver luogo a Bruxelles già nel gennaio 2014.

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PRIVACY - L'osservazione dinamica per la difesa in giudizio è raccolta di dati "non presso" l'interessato.

Provvedimento del 20 dicembre 2012

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito che l'attività di investigazione svolta mediante il c.d. "rilevamento lecito a distanza" non comporta di per sé la raccolta - in ossequio all'art. 9 e al punto 5 del Preambolo dell'Allegato "A.6." del Codice privacy (D.L.vo n° 196/2003) - di dati personali in violazione di legge, ai sensi degli artt. 13, co. 5, lett. b), e 24, co. 1, lett. f), del Codice oltreché dell'art. 8 del citato All. "A.6." e dell'Autorizzazione Generale n° 6 del 24.06.2011, relativa agli investigatori privati.
Nella fattispecie, invero, un Istituto di investigazioni private era stato incaricato da una Compagnia assicurativa, con apposito mandato scritto, di svolgere attività di ricerca e raccolta informazioni ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S. allo scopo esclusivo di raccogliere informazioni per la tutela giudiziaria dei diritti della mandante.

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PRIVACY - Utilizzabili in sede penale le videoriprese dell'area condominiale.

Cass. pen., Sez. I, Sent., 27.05/22.07.2013 n° 31490

Sono pienamente utilizzabili le video riprese operate dalla polizia giudiziaria, pur in mancanza di specifica autorizzazione del giudice, ove si tratti di riprese eseguite all'esterno e dirette verso luoghi pubblici o esposti al pubblico.
Infatti, non è ravvisabile alcuna violazione di legge né vizio di motivazione se il G.I.P. ritenga utilizzabili, in sed di applicazione di misura cautelare personale, le videoriprese eseguite, in sede di indagini preliminari, all'interno di un condominio.
Per la S.C., qualora la videoripresa sia stata eseguita dall'esterno e la p.g. abbia inquadrato il cortile condominiale, che è area aperta al pubblico (e non di privata dimora), la prova è utilizzabile, dovendosi in sostanza equiparare l'uso della videocamera a una operazione di appostamento, che prescinde dal preventivo nulla-osta del magistrato.

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PRIVACY - L'onda lunga del D.L.vo 231/2001 sul trattamento dei dati personali in Azienda

ex D.L.vo n° 231/2001

Ci risiamo. Come ogni estate, si amplia il novero dei reati che, se commessi nell'ambito dell'impresa, generano la responsabilità amministrativa aziendale in sede penale, ai sensi del D.L.vo n° 231/2001: le aziende risponderanno d'ora in poi ex D.L.vo n° 231/2001 anche per non aver adottato adeguate misure per prevenire i delitti ascrivibili ai propri dipendenti e ai vertici dell'impresa, commessi nel trattamento dei dati personali.
L'art. 9, co. 2, del Decreto Legge 14.08.2013 n° 93 (c.d. sul femminicidio), entrato in vigore il 17.08.2013, ha difatti ampliato il "catalogo" dei reati dalla cui commissione deriva la responsabilità della Società, sia nel caso in cui manchino i modelli preventivi, sia nell'ipotesi in cui essi siano stati redatti ma in modo incongruo.

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