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PENALE - La dimostrazione dello stato di alterazione per assunzione di stupefacenti.

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guida in stato di alterazione psico-fisica e/o da assunzione di stupefacenti
La condotta tipica preveduta e punita dall'art 187 C.d.S. è quella di chi guidi dopo aver assunto sostanze stupefacenti?
Oppure di colui che si metta al volante in stato d’alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione?

Con la recentissima Sentenza  sotto riportata, nel solco dell'orientamento formatosi al riguardo (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 12.02.2013 n° 6995), la Suprema Corte ha confermato che il reato de quo sussiste soltanto nel secondo caso.
A livello sociale, gli effetti del fenomeno sono enormi. L'Istituto Superiore di Sanità ha stimato che il 30-40% degli incidenti stradali in Italia sarebbe provocato da conducenti in stato psicofisico alterato da alcool  e droghe, ma non esistono dati certi. Solo da novembre 2012 l'ISTAT ha provveduto a creare un gruppo di lavoro la cui competenza sarà immagazzinare i dati provenienti dagli incidenti stradali, per catalogare quanti di essi siano stati causati da conducenti in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica dovuta ad abuso di stupefacenti.

Com’è emerso dalle attuali rilevazioni ISTAT (www.aci.it), "gli incidenti del venerdì e sabato notte sono pari al 40,7% del totale degli incidenti notturni; i morti e i feriti del venerdì e sabato notte rappresentano, rispettivamente, il 42,8% e il 43,3%".
L'incidentalità notturna, quella relativa alla fascia oraria che va dalle 22 alle 06 del venerdì sul sabato e del sabato sulla domenica, si attesta ancora più perniciosa - in base ai recentissimi dati del maggio 2013 (casellario.inail.it) - avendo addirittura registrato un incremento di 12 decessi e un +15,6% rispetto al 2012: notoriamente si tratta delle fasce orarie in cui chi si mette alla guida è più facilmente sotto l'effetto di alcool e/o stupefacenti.
La fattispecie penale prevista dall'art. 187 del D.Lvo. 30.04.1992 n° 285 è costituita dal concorso di due elementi qualificanti: l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria mediante la rappresentazione delle circostanze oggettive e soggettive rilevanti per la dimostrazione dell'attualità dell'alterazione (andatura di guida, condizioni psicofisiche al momento del controllo, etc...), l'altro consistente nell'accertamento della presenza, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti (cfr.  Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 10.11.2009/23.02.2010 n° 7270).
Occorre, quindi, lo stato d’alterazione del conducente, che è obiettivamente rilevabile anche attraverso segni sintomatici esterni di carattere empirico; ma serve anche che sia constata la seconda evenienza, ovverosia che vi sia stata l'effettiva assunzione delle sostanze stupefacenti, da dimostrarsi (per espressa indicazione normativa, art. 1873 C.d.S.) tramite una specifica analisi medica effettuata su campioni di liquidi biologici del conducente del veicolo.
La giurisprudenza, peraltro, è granitica nel ritenere che la presenza di "componenti sintomatici esterni (barcollamento del soggetto o altro) dà all'organo accertatore la  facoltà di accompagnare il conducente presso le strutture sanitarie previste nell'art. 1872 C.d.S., ma non può fondare alcun giudizio sulla condizione del soggetto medesimo, perché l'accertamento richiede conoscenze specialistiche" (Cass, Pen., Sez. IV, 10.02.2004 n° 47903).
Tale "iter diagnostico" riguardante l'assunzione di stupefacenti, invero, non collima affatto con quello previsto per il caso di guida sotto l'influenza dell'alcool . L'esame ex art. 186 C.d.S. (cfr. Cass. Pen., Sez. Fer., Sent. 28.08.2008 n° 36533) può essere effettuato per il tramite di qualunque elemento, purché serio ed affidabile, compresa l'assunzione delle deposizioni di agenti di P.G. intervenuti o le circostanze del fatto (andatura barcollante, lentezza e pesantezza dei movimenti, linguaggio scoordinato del soggetto, etc...): tali elementi, in siffatto caso, hanno piena efficacia probatoria.
Corroborando un indirizzo costante, la Suprema Corte ha del resto ribadito che se i prelievi di ematici vengono effettuati durante le cure di pronto soccorso, essi possono essere utilizzati ai fini del rilevamento nel sangue di alcool  o cannabinoidi, anche senza l’espresso consenso dell'interessato (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 20.12.2011 n° 46988).

 

Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 31.01/22.03.2013 n° 13536

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Carlo Giuseppe Brusco, Presidente
Dott. Umberto Massafra, Consigliere
Dott. Mariapia Gaetana Savino, Consigliere
Dott. Salvatore Dovere, Consigliere
Dott. Andrea Montagni, Relatore
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul Ricorso proposto da:
S.A. nato il (omissis);
avverso la Sentenza n° 2578/2011 della Corte di Appello di Ancona, in data 24.04.2012;
visti gli atti, la Sentenza e il Ricorso;
udita in Pubblica Udienza del 31.01.2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea Montagni;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'inammissibilità del Ricorso;
Udito il difensore Avv. F. G. del Foro di Roma, sostituto processuale dell'Avv. B. B., che si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento del Ricorso.

Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Pesaro, con Sentenza in data 17.02.2011, resa all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava S.A. responsabile del reato di cui all'art. 187 C.d.S., accertato in data (omissis), condannando l'imputato alla pena di un mese di arresto ed € 1.500,00 di ammenda. Il Tribunale riteneva accertato che S. si fosse messo alla guida del ciclomotore (omissis) in stato di alterazione dovuta all'effetto di sostanze stupefacenti.
Al riguardo, venivano valorizzati i profili di ordine sintomatico riscontarti dai verbalizzanti che avevano proceduto al controllo.
I militari avevano infatti annotato che il giovane presentava pupille dilatate, stato di euforia e difficoltà motorie. Oltre a ciò, il giudicante sottolineava che nel sangue dello S. era stata accertata la presenza di oppiacei e metadone. Rilevava, inoltre, che lo stesso giovane aveva spontaneamente dichiarato alla polizia giudiziaria di avere assunto poco prima del controllo sostanze stupefacenti; e che dette dichiarazioni risultavano certamente utilizzabili, stante la scelta del rito abbreviato.
2. La Corte di Appello di Ancona, con Sentenza in data 24.04.2012, in parziale riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Pesaro, riduceva la pena a giorni venti di arresto ed € 600,00 di ammenda. La Corte territoriale confermava l'affermazione di responsabilità penale rispetto al reato in addebito, richiamando i sintomi notati dai verbalizzanti al momento del controllo, gli esiti degli accertamenti di laboratorio effettuati sui liquidi biologici dell'imputato e le dichiarazioni rese dal medesimo prevenuto nell'immediatezza del fatto. Osservava che le predette evenienze dimostravano che lo S. si era posto alla guida del ciclomotore in stato di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti, condotta rientrante nell'ambito applicativo dalla norma di cui all'art. 187 C.d.S., nella versione che viene in rilievo "ratione temporis" (fatto commesso in data (omissis)).
La Corte distrettuale rilevava che la pena applicata dal primo giudice era superiore ai limiti edittali vigenti all'epoca del fatto e rideterminava il trattamento sanzionatorio.
3. Avverso la Sentenza della Corte di Appello di Ancona ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, per mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale.
Con il primo motivo, la parte denuncia l'illogicità della motivazione della Sentenza impugnata, laddove la Corte territoriale ha ritenuto provato che S. si fosse posto alla guida del ciclomotore in stato di alterazione psico-fisica correlata alla assunzione di sostanze stupefacenti. Sul punto, la parte rileva che lo stato di alterazione può anche del tutto mancare, dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, tenuto conto delle particolari condizioni dell'assuntore, quale lo S., soggetto in cura con metadone. L'esponente osserva che nel caso di specie sussisteva la prova contraria rispetto alla asserita alterazione psicofisica, atteso che la Dott.ssa C., medico in servizio presso il Pronto Soccorso ove venne condotto il prevenuto, ebbe a dichiarare di non avere riscontrato alterazioni di natura psichica o comunque organica.
Il ricorrente richiama poi il contenuto del certificato redatto dai sanitari del locale Pronto Soccorso, ove il paziente S. viene indicato come "vigile, lucido, orientato. Asintomatico" e con "pupille isocoriche isocicliche in media midriasi".
Con il secondo motivo il ricorrente rileva che nelle more del presente procedimento è entrata in vigore la L. n° 120 del 2010, che ha introdotto la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità. Osserva che trattandosi di norma più favorevole, anche lo S. potrebbe usufruire della predetta disciplina.

Motivi della decisione
4. Il Ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
4.1 Soffermandosi sul primo motivo, si osserva che questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la condotta tipica del reato di cui all'art. 187 C.d.S., comma 1, - come pure della previgente ipotesi ex art. 187 C.d.S., comma 7, la cui formale abrogazione ha coinciso con la sostituzione del citato art. 187 C.d.S., comma 1, con commi 1, 1-bis e 1-ter, ai sensi del D.lg. 3 agosto 2007, n° 117, art. 5, comma 2, lett. a), convertito con modificazioni in L. 2 ottobre 2007, n° 160 - non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica, determinato da tale assunzione. (Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 11.06/30.10.2009 n° 41796, Rv. 245535).
Perché possa, dunque, sussistere la responsabilità dell'agente occorre provare sia la precedente assunzione di sostanze stupefacenti, sia lo stato di effettiva alterazione nel momento in cui la parte si trovava alla guida del veicolo, in conseguenza di tale assunzione. La Corte regolatrice ha pure chiarito che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 04.11/16.12.2009 n° 48004, Rv. 245798).
4.2 Tanto premesso, deve osservarsi che la Corte di Appello ha ritenuto accertato che il prevenuto versasse in stato di alterazione, sulla base della sintomatologia presentata dallo S. al momento del controllo, come riferita dai verbalizzanti, i quali avevano notato che S. presentava pupille dilatate, era in stato di euforia ed aveva difficoltà motorie. Oltre a ciò, il collegio ha considerato che si era riscontrata la presenza di oppiacei e metadone nel sangue del prevenuto.
Orbene, il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte distrettuale non risulta esaustivo, rispetto alle circostanze che risultano accertate in corso di procedimento e che il Collegio ha omesso del tutto di prendere in esame.
In particolare, i giudici di merito hanno ignorato la deposizione resa dal medico in servizio presso il Pronto Soccorso ove il prevenuto venne accompagnato nell'immediatezza del fatto, Dott.ssa C.B.; la predetta, sentita in dibattimento, ha riferito di avere visto lo S. e di non avere riscontrato alterazioni.
Deve, altresì, considerarsi che il Collegio ha omesso pure ogni rilievo, rispetto al certificato rilasciato dal Pronto Soccorso di (omissis), in data 07.07.2007, acquisito agli atti, dal quale risulta che S. si presentava "vigile, lucido, orientato, asintomatico"; e con pupille "isocoriche isocicliche in media midriasi".
L'ordine di considerazioni che precede induce allora a rilevare la sussistenza del denunciato vizio motivazionale, per mancanza di motivazione, in riferimento alla affermazione di responsabilità penale dell'imputato: il Collegio giudicante ha infatti valorizzato, al fine di ritenere sussistente lo stato di alterazione correlato all'uso di sostanze stupefacenti, il dato relativo alla sintomatologia riferita dai militari che procedettero al controllo del prevenuto, omettendo ogni considerazione rispetto alle diverse indicazioni, di ordine clinico, sullo stato in cui versava lo S., fornite dal personale medico in servizio presso il Pronto Soccorso ove il prevenuto venne accompagnato nell'immediatezza del fatto.
5. Si impone, pertanto, l'annullamento della Sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, per nuovo esame. Resta assorbito ogni ulteriore motivo di censura.

P.Q.M.

Annulla la Sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2013.

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