PENALE - Il ritardo nella riconsegna del minore è reato.

La Corte di Cassazione ha sancito la rilevanza penale della condotta del genitore "non collocatario", che riconsegni in ritardo, al termine del tempo di visita riconosciutogli, il figlio minore.
La giurisprudenza ci ha invero abituato a numerose pronunce che stigmatizzano la condotta del genitore collocatario il quale non consegni all'altro la prole, riconducendo - come noto - all'ipotesi prevista dall'art. 388 C.P., non soltanto le condotte chiaramente omissive e ostative al diritto(-dovere) di visita dell'altro genitore ma anche, con discutibile opzione interpretativa, i comportamenti di colui che si ritenga non incoraggi e spinga adeguatamente i figli recalcitranti all'incontro con l'altro genitore.
Gli ermellini, con la sentenza in oggetto, si sono occupati questa volta del rapporto genitoriale visto dal lato del genitore collocatario che attende la riconsegna.
Dalla lettura del decisum si evince che il fatto di tardare a riportare i figli minori nella loro abitazione abituale assume rilevanza penale allorquando vi sia la ricorrenza di due presupposti:
- da un lato, la reiterazione della condotte di violazione del provvedimento giudiziale, che abbia consacrato i tempi delle visite;
- dall'altro, la perniciosità delle condotte elusive, rispetto all'interesse del minore, oltreché del genitore che attenda invano la riconsegna.
La fattispecie penale in cui la condotta viene inquadrata è quella del delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, che rappresenta uno dei reati contro l'autorità delle decisioni giudiziarie.
Corte di Cassazione, Sezione V penale, Sent. 21.08.13 n° 35257
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARASCA Gennaro, Presidente
Dott. BEVERE Antonio, Rel. Consigliere
Dott. FUMO Maurizio, Consigliere
Dott. ZAZA Carlo, Consigliere
Dott. LIGNOLA Ferdinando, Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul Ricorso proposto da: (omissis) n. il (omissis);
avverso la Sentenza n° 6274/2010 resa dalla Corte d'Appello di Roma, del 30.06.2011;
visti gli atti, la Sentenza e il Ricorso;
udita in pubblica udienza del 24.04.2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Antonio Bevere;
Udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per l'a.s.r. per prescrizione;
Udito, per la parte civile, l'Avv. (omissis);
Udito il difensore Avv. (omissis).
Fatto e diritto
Con Sentenza 30.06.2011, la Corte di Appello di Roma ha confermato la Sentenza 13.01.09 del Tribunale di Roma, con la quale (omissis) é stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi 8 di reclusione, al risarcimento dei danni, alla rifusione delle spese in favore della parte civile, perché ritenuto colpevole dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, ex articolo 388 c.p. - per aver riportato la figlia minore alla moglie separata, (omissis) oltre l'orario fissato dal giudice civile - nonché di lesioni e ingiuria in danno della (omissis).
Il difensore del (omissis, imputato) ha presentato Ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge, vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del reato ex articolo 388 c.p., e alla mancata assunzione di prova decisiva: l'episodio contestato, avvenuto il (omissis), é unico,in un contesto temporale di mesi, nel corso dei quali i genitori - come risulta dal documento di cui non é stata ammessa la produzione - avevano manifestato, dinanzi al Presidente del Tribunale, l'intento di sperimentare un regime di visita più ampio.
Al di là di questo unico episodio, non risulta provata la serie di condotte elusive, contestata al (omissis), che comunque ha agito, spinto dalla necessità di tutelare l'interesse del minore, rendendo quindi insussistente l'elemento psicologico del reato;
2. vizio di motivazione in ordine agli altri due reati: la patologia certificata nel referto del pronto soccorso é riconducibile a un'involontaria gomitata; l'obiettività e la pacatezza della descrizione dei fatti, compiuta dal teste (omissis) lo rendono estremamente credibile in relazione al reato di ingiuria.
La parte civile ha depositato Memoria, ex articolo 121 c.p.p., il 26.02.2013, nella quale é rilevata l'infondatezza delle argomentazioni illustrate nel Ricorso dell'imputato.
Il Ricorso é inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi, che propongono, in chiave critica, valutazioni fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, nonché prive di qualsiasi coerenza logica, idonea a soverchiare e a infrangere la lineare razionalità che ha guidato le conclusioni della Corte di merito.
Con esse, in realtà, il ricorrente pretende la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente, il sostanziale riesame nel merito.
Questa pretesa é tanto più inammissibile nel caso in esame:
la struttura razionale della motivazione - facendo proprie e integrando le analisi fattuali e le valutazioni logico-giuridiche della Sentenza di primo grado - ha determinato un organico e inscindibile accertamento giudiziale, avente una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa, che é saldamente ancorata agli inequivoci risultati dell'istruttoria dibattimentale, alla luce dei quali é emerso che:
a) la pluralità di episodi analoghi a quello del (omissis) é pacificamente dimostrata oltre che dalle dichiarazioni accusatorie della (omissis) dalle deposizioni dei testi, compresi quelli di difesa: infatti i genitori dell'imputato hanno confermato che la bambina si tratteneva abitualmente con loro fino alle 21,30 circa e quindi ben oltre l'orario fissato dal giudice e ben noto al (omissis); la dannosità della condotta trasgressiva é emersa dal ritardo con cui il giorno successivo la minore faceva ingresso nell'asilo e dal conseguente ostacolo per la madre di recarsi tempestivamente sul posto di lavoro; risulta quindi del tutto giustificato il disconoscimento, da parte della Corte, di decisiva rilevanza alla prova documentale indicata dal ricorrente;
b) la natura colposa o comunque involontaria della lesione cagionata al volto della donna é già stata convincentemente esclusa dai giudici di merito in base alle dichiarazioni della persona offesa, allo strumento lesivo (un mestolo), alla natura del trauma contusivo;
c) è del tutto inconsistente e generico il riferimento all'efficacia liberatoria accreditata dalla difesa alla deposizione testimoniale di (omissis).
Il Ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende, nonché al rimborso delle spese della parte civile, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il Ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché al rimborso delle spese della parte civile, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori come per legge.