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PENALE - Procacciamento e detenzione di file pedopornografici presenti nell'hard-disk dell'imputato.

Publié par Avv. Salvatore Frattallone. Publié dans Penale

file pedopornografici

È punibile chi detenga materiale pedopornografico, se gli è stato solo contestato il procacciamento dei file?
Ciò che ex art. 600-quater c.p. rileva, secondo la Cassazione, è la disponibilità sia pure momentanea del materiale frutto di pornografia minorile, cosicché, siccome non è possibile configurare il procacciamento a prescindere da una almeno momentanea disponibilità della res, è inutile distingure le due condotte. 
Nel caso di specie, sul presupposto che il procacciamento formalmente contestato all'imputato non escludesse la successiva disponibilità del materiale pedopornografico in capo al medesimo, si è concluso che la presenza delle immagini negli hard disk dell’imputato stesso e le modalità della condotta costituissero elementi di fatto comprovanti la condotta della detenzione

(all'epoca del fatto prevista dal legislatore con la locuzione "disponibilità"), anche perché la repressione del mero e diverso fenomeno del "procacciamento" sarebbe volta a punire il fatto del tentativo di procurarsi il materiale vietato.
Conseguentemente, ritenendo non violato il diritto di difesa in ordine alla necessaria correlazione tra accusa e sentenza (non essendo stata ravvisata, nella fattispecie, una modifica dell'imputazione tale da pregiudicare le possibilità di difesa dell'imputato), la S.C. ha statuito che l'imputato era stato legittimamente condannato per il delitto di detenzione di materiale pedopornografico a fronte del contestato procacciamento del medesimo.
Sul punto, peraltro, si rinvia a Cass. 24.06.10, Ced n° 248108, secondo cui la condotta di chi si procura il materiale de quo determina la commissione di un reato istantaneo ad effetti permanenti, mentre quella di colui che lo detenga provoca la riconducibilità del reato alla categoria della permanenza, atteso che la cessazione della detenzione coincide con la cessazione della condotta.
Aggiungasi, comunque, che il delitto attiene esclusivamente all'ipotesi in cui, senza farne commercio o cederlo o in altro modo diffonderlo, si possieda il materiale pedoporno, con condotta pertanto penalmente autonoma, attuabile con una delle due condotte alternativamente indicate dal precetto di cui all'art. 600-quater c.p.

 

Corte di Cassazione, Sez. III Pen., Sentenza 14.06/12.10.2011 n° 36817

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Ciro, Presidente
Dott. SQUASSONI Claudia, Consigliere
Dott. GENTILE Mario, Consigliere
Dott. RAMACCI Luca, Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro, est. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul Ricorso proposto da: T.D.M.D., nato a (omissis);
avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Roma del 14.07.2010;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Alessandro M. Andronio;
sentito il Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale, Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per il rigetto del Ricorso;
sentito il difensore dell’imputato, Avv. Giuseppe Di Domenico, in sostituzione dell’Avv. Carlo Bogino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto
1. - Con Sentenza del 14.07.10, la Corte d'Appello di Roma ha confermato, quanto all’accertata responsabilità penale, la Sentenza del Tribunale di Roma del 12.01.09, con la quale l'imputato era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 600-quater c.p., e, in parziale riforma di detta pronuncia, ha riconosciuto la continuazione con il reato accertato da una precedente Sentenza del Tribunale di Roma del 9 ottobre 2003, rideterminando la pena.

2. - Avverso tale provvedimento, l'imputato ha proposto, tramite il difensore, Ricorso per cassazione, lamentando:

1) la violazione del principio di correlazione fra imputazione e pronuncia sancito dall’art. 521 c.p.p., sul rilievo che nell'imputazione sarebbe contestata la condotta del procacciamento di immagini pedopornografiche, mentre l'oggetto della condanna sarebbe la diversa condotta della detenzione di tale materiale;

2) la mancata assunzione di una prova decisiva e la contraddittorietà della motivazione, perché la Corte distrettuale non avrebbe rinnovato il dibattimento al fine di "acquisire la perizia sul supporto informatico dalla quale desumere se e quale materiale (...) fosse stato nuovamente scaricato dall’imputato".

Considerato in diritto
3. - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. - Il primo motivo - con cui l'imputato deduce che nell'imputazione sarebbe contestata la condotta del procacciamento delle immagini pedopornografiche mentre l'oggetto della condanna sarebbe la diversa condotta della detenzione di tale materiale - è infondato.

Come questa Corte ha già rilevato (Sez. III, 09.10.08 n° 43189) il reato di cui all’art. 600-quater c.p. può configurarsi con due condotte: il procurarsi ed il detenere.

Quanto a tale ultima condotta, prima della riforma introdotta con la L. 06.02.06 n° 38, art. 3, anziché alla detenzione, si faceva riferimento alla disponibilità, che è nozione più ampia e sfumata della detenzione, allo scopo di rendere la norma sicuramente applicabile anche al possesso di immagini pedopornografiche ottenute mediante l'accesso a siti internet opportunamente protetti.

Le due forme con cui poteva manifestarsi la condotta all’epoca del fatto per cui si procede (2004) hanno evidentemente un elemento comune, che è costituito dalla disponibilità sia pure momentanea del materiale pedopornografico, tanto che, sul piano sistematico, una parte della dottrina dubita dell’utilità della distinzione tra il procacciamento e la disponibilità (o la detenzione) operata dal legislatore.

E ciò perché non è possibile configurare il procacciamento a prescindere da una almeno momentanea disponibilità della res.

L'unica spiegazione plausibile dell’autonoma configurabilità come reato del mero procacciamento deve, allora, ravvisarsi nell'intentio legis di consentire di reprimere penalmente il tentativo di procurarsi il materiale.

Si tratta, dunque, di due diverse modalità di perpetrazione del medesimo reato, con la conseguenza che le due condotte non possono concorrere tra di loro, perché hanno un elemento comune, che è costituito dalla disponibilità ossia dalla detenzione del materiale pedopornografico.

Va poi ricordato che - secondo la giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. Un., 15.06.10 n° 36551; Sez. VI, 02.02.03 n° 34051) - in tema di correlazione tra accusa e sentenza, le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell’imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt. 516 e 522 c.p.p.), avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell’imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato.

In altri termini, poiché la nozione strutturale di "fatto", contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all’esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi.

Tali principi trovano applicazione anche nel caso di specie, perché nel dibattimento non è emerso che il procacciamento formalmente contestato escludesse la successiva disponibilità del materiale pedopornografico in capo all’imputato; disponibilità che la sentenza censurata - con ampia e circostanziata motivazione - desume dalla presenza delle immagini negli hard disk dell’imputato stesso e dalle modalità della condotta.

3.2. - Le considerazioni appena svolte dimostrano, altresì, l'infondatezza del secondo motivo di doglianza - con cui il ricorrente sostiene che il giudice d'appello avrebbe dovuto rinnovare il dibattimento al fine di "acquisire la perizia sul supporto informatico dalla quale desumere se e quale materiale (...) fosse stato nuovamente scaricato dall’imputato" -, posto che la Corte di secondo grado ha motivatamente affermato l'imputato aveva inequivocabilmente la disponibilità di quel materiale pedopornografico che si era in precedenza procurato.

4. - Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14.06.2011.
Depositato in cancelleria il 12.10.2011

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