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PENALE - Rimessione del processo, blog e social-network.

Publié par Avv. Salvatore Frattallone. Publié dans Penale

social networking

La diffusione di notizie su blog e siti web può essere ritenuta causa di legittima suspicione e, perciò, di rimessione ad altra sede del processo penale? È obbligatoria la transatio judicii in caso di proliferazione di commenti e post nei social-network in ordine ai provvedimenti giudiziari relativi a un caso che ha destato ampio scalpore mediatico?
L'art. 45 c.p.p., modificato con legge n° 248/2002, attribuisce rilievo,

ai fini della "rimessione" del processo penale, alle situazioni locali sotto tre profili alternativi: pregiudizio per la libera determinazione delle persone che partecipano al processo; pregiudizio per la sicurezza o l'incolumità pubblica; motivi di legittimo sospetto.
Lo scopo del peculiare istituto processuale, come noto, è quello di bilanciare eccezionalmente, da un lato, il divieto di distogliere qualcuno dal giudice naturale precostituito per legge e, dall'altro di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità dell'organo giudicante e la tutela del diritto di difesa (Co.Cost., Sent. 12.04.2006 n° 168).
La Cassazione ha di recente esaminato la questione (anche) sotto il profilo di internet e della sua capillare diffusione, traendone conclusione di rilievo.
Infatti, si è stigmatizzato che "il presupposto della "grave situazione locale" non sussiste neppure con riferimento agli interventi e ai sondaggi avvenuti su siti web, tenuto conto delle relative peculiarità tecniche", atteso che "il provider mette a disposizione dell’utilizzatore (nel caso in esame la testata editoriale o giornalistica) uno spazio web allocato presso un server (che può trovarsi ovunque)" e che "i dati inseriti non partono dal server verso alcuna destinazione, ma rimangono immagazzinati a disposizione dei singoli utenti che vi possono accedere, attingendo dal server e leggendoli al proprio terminale".
Conseguentemente, secondo la S.C., il luogo in cui è posto il server "non coincide con quello di percezione del contenuto delle" informazioni, "da individuare nel luogo in cui il collegamento viene attivato": "il sito web sul quale viene effettuata l'immissione è, per sua natura, destinato ad essere normalmente visitato da un numero indeterminato di soggetti, dislocati in varie parti del territorio nazionale; pertanto nell'ipotesi" "in cui un giornale sia redatto in forma telematica, deve necessariamente presumersi che all’immissione faccia seguito, in tempi assai ravvicinati, il collegamento da parte di lettori, non diversamente da quanto deve presumersi nel caso di un tradizionale giornale a stampa" e quindi, siccome "l'accesso ai siti web è solitamente libero e, in genere, frequente (sia esso di elezione o meramente casuale)", "l'immissione di notizie o immagini in rete integra la ipotesi di offerta delle stesse in incertam personam e, dunque, implica la fruibilità da parte di un numero solitamente elevato (ma difficilmente accertarle) di utenti, ovunque dislocati".
Quanto alla diffusione di notizie in rete, i Giudici del "Palazzaccio" sono giunti alla conclusione che "indimostrata, infine, è la negativa incidenza causale sul sereno e obiettivo esercizio della funzione giudiziaria e sull'adozione dei singoli provvedimenti dei commenti proliferati sui social network, aperti ai commenti e ai contributi di una pluralità di persone dislocate in varie parti del territorio nazionale, di pubbliche manifestazioni correlate all’oggetto della vicenda processuale.
Le opinioni manifestate nelle suddette sedi non risultano avere esplicato qualsivoglia valenza cogente nei confronti dei giudici, non consentano di prevedere reali ostacoli al corretto svolgimento del giudizio o di formulare fondatamente, sulla base di elementi obiettivi, dubbi sulla imparzialità dei giudici veneziani e sull'esito non imparziale e sereno del giudizio ".
Insomma, se già era pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che il presupposto della rimessione per grave situazione locale non sia ravvisabile in ambiti spaziali che travalichino i confini d'un singolo territorio, divenendo di più ampia portata o addirittura suscitando scalpore con campagne di stampa di livello nazionale, con la recente pronuncia la Cassazione ha sancito che non può certo sottrarsi la decisione al giudice penale del locus commissi delicti qualora gli eventi inquinanti (in ipotesi costituenti forti pressioni o pesanti condizionamenti ambientali non altrimenti evitabili) siano riconducibili al fenomeno della propalazione delle  notizie nel web e nel social-network - che trascende in re ipsa i confini del luogo in cui il processo si svolge.
Gli effetti della
presenza trasversale ed a-locale di internet si ripercuotono, nell'odierna società dell'informazione, anche sul processo penale, impedendone il trasferimento altrove.

 

Corte di Cassazione, Sezione Penale, Sentenza 21.11/21.12.2011 n° 47732

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Umberto GIORDANO, Presidente
Dott. Francesco Maria Silvio BONITO, Consigliere
Dott. Raffaele CAPOZZI, Consigliere
Dott. Margherita CASSANO, Rel. Consigliere
Dott. Adriana CARTA, Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sulla richiesta proposto da: 1) S.N., nato il (omissis); 1) B.A.G., nato il (omissis);
avverso il provvedimento n° 3/2011 della Corte d'Assise d'Appello di Venezia, del 27.06.2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Margherita Cassano;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. E. Delehaye, che ha chiesto il rigetto della richiesta di rimessione.

Ritenuto in fatto
1. Il 16.06.2011 i difensori di S.N., imputato del delitto di omicidio volontario nell'ambito del processo pendente dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Venezia a seguito di annullamento con rinvio, da parte della Corte di Cassazione (cfr. Sentenza del 03.12.2010), della Sentenza di secondo grado che lo aveva condannato alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, formulavano richiesta di rimessione ai sensi dell’art. 45 c.p.p.
Il processo veniva sospeso dal giudice del dibattimento in attesa della decisione da parte di questa Corte.

2. La difesa evidenziava le reazioni dei giornali, delle reti televisive, di siti web conseguenti alla decisione di annullamento della sentenza di condanna pronunziata dal giudice d'Appello.
Il (omissis) il canale televisivo "(omissis)", nell'edizione del telegiornale delle ore 13, nel dare notizia della sentenza della Cassazione, dava conto di una dichiarazione del Governatore della Regione (omissis) ed esponente della (omissis), che manifestava il proprio dissenso dalla sentenza dichiarando: "cosa bisogna fare in Italia per avere l'ergastolo?".
Il 06.12.2010, sul blog "(omissis)" veniva pubblicato un articolo tratto dal sito (omissis) relativo ai fatti oggetto del procedimento in cui l'autore della pubblicazione, nell'esprimere il suo dissenso alla decisione adottata dalla Corte di Cassazione, manifestava la volontà di vedere pubblicati i nomi dei giudici di legittimità.
Il 06.12.2010 il difensore di fiducia di S.N. nel giudizio d'Appello riceveva una telefonata minatoria e ingiuriosa per avere svolto attività di assistenza dell’imputato.
Lo stesso giorno il figlio delle due vittime, (omissis), parte civile nel processo penale, dichiarava al quotidiano "(omissis)" che il suo nome era stato ampiamente usato e sfruttato, negli ultimi tre anni, anche a fini propagandistici ed elettorali.
Il 07.12.2010 un altro utente rispondeva osservando che il lato positivo della vicenda era costituito dal fatto che uno dei due responsabili del fatto di sangue si era suicidato in carcere e che "senza simile spazzatura in giro" il mondo era "un posto migliore".
Lo stesso giorno, sul sito internet del quotidiano "(omissis)" si faceva riferimento ad un’interrogazione rivolta il 06.12.2010 al Ministro della giustizia da parte dell’intero gruppo parlamentare (omissis) che chiedeva di prendere provvedimenti "utilizzando tutti i mezzi a propria disposizione per garantire che ai criminali assassini dei coniugi (omissis) " fosse "comminata una pena congrua al delitto di cui si sino macchiati...".
La difesa sottolineava, inoltre, che la provincia di (omissis), teatro dell’omicidio, era uno dei presidi storici del partito politico denominato "(omissis)" che, notoriamente, fa della lotta all’immigrazione una delle proprie principali battaglie.
Venivano, in tale ottica, richiamate le seguenti espressioni pronunciate dal consigliere comunale (omissis) e pubblicate sul quotidiano "(omissis)" il 05.12.2010: "usare con gli immigrati lo stesso metodo delle SS: punirne dieci per ogni torto fatto ad un nostro cittadino".
Sempre il 05.12.2010 il sito del quotidiano (omissis) proponeva un sondaggio ai lettori intitolato: "Massacro di (omissis), la Corte di Cassazione ha cancellato l'ergastolo per S.N.: è giusto perché non aveva partecipato materialmente all’omicidio?" a cui l'82,6% dei partecipanti al sondaggio dava risposta negativa.
Il 07.12.2010 il quotidiano "(omissis)" pubblicava un articolo in cui si riportava l'intenzione del Sindaco di (omissis) di organizzare una fiaccolata in piazza insieme ai cittadini in segno di protesta contro la sentenza della Cassazione che aveva annullato la decisione di condanna degli imputati.
La difesa sottolineava, anche, che nei giorni immediatamente successivi alla diffusione della notizia della sentenza della Cassazione, nei siti sia del "(omissis)" che della "(omissis)" venivano pubblicate decine di e-mail di lettori dal contenuto ingiurioso e minatorio all’indirizzo dei legali di fiducia dell’imputato.
Sulla base di tutti questi elementi, ad avviso del richiedente, mancavano i presupposti per assicurare in territorio (omissis), l'imparzialità e l'indipendenza dei giudici chiamati a decidere in sede di rinvio dalla Cassazione e le condizioni per rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa.

Osserva in diritto
La richiesta non è fondata.
1. L'istituto della rimessione è finalizzato a salvaguardare i principi fondamentali, della imparzialità e della indipendenza del giudice e della inviolabilità del diritto di difesa.
L'imparzialità, garantita attraverso la soggezione del giudice soltanto alla legge, è un principio informatore del sistema, una qualifica connaturata all’essere giudice.
La L.Cost. 23.11.1999 n° 2, nel novellare l'art. 111 Cost., ha riaffermato il valore irrinunciabile della terzietà e imparzialità del giudice - intesa come neutralità rispetto al risultato - quale precondizione di un giusto processo, in assenza della quale tutte le altre regole e garanzie processuali perderebbero di concreto significato (Corte Cost., Sent. 01.10.1997 n° 306).

2. Così inquadrato, l'istituto della rimessione ha natura eccezionale, attesa la sua natura derogatoria rispetto al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, a sua volta finalizzato ad assicurare non solo la prevedibilità del giudice, ma anche la non manipolabilità a posteriori della competenza (Sez. 1, 10.03.1997 n° 1952; Sez. 1, 07.02.1995 n° 740; Sez. 1, 10.03.1997 n° 1952; Sez. 1, 20.09.1995 n° 4462).
L'eccezionalità si coglie tenendo conto del fatto che, in tanto con la rimessione si deroga alla competenza territoriale e, quindi, al principio del giudice naturale precostituito per legge, in quanto vi siano motivi - "gravi situazioni locali" - per sospettare il giudice di non essere imparziale: la non imparzialità (o il sospetto della non imparzialità) del giudice non può che essere eccezionale.
La natura eccezionale dell’istituto della rimessione è stata altresì messa in luce, anche nella vigenza del codice di rito abrogato, dalla giurisprudenza e dalla dottrina sotto un altro profilo, laddove è stato evidenziato che il giudice non imparziale o sospetto di non esserlo non è il giudice (o non è soltanto il giudice) del processo, ma è, per definizione, l'organo giudicante nel suo complesso e che i fattori inquinanti l'imparzialità debbono riverberarsi sull'intero ufficio giudiziario astrattamente considerato, non su singoli magistrati o su un singolo organo in cui si articoli l'ufficio giudiziario stesso (Sez. Un., 28.01.2003 n° 13687; Sez. 1, 23.02.1998 n° 1125; Sez. 1, 13.10.1997 n° 5682; Sez. 1, 10.03.1997 n° 1952; Sez. 1, 25.02.1993 n° 848; Sez. 2, 14.10.1993 n° 3968).
Dal carattere eccezionale dell’istituto discende, come indefettibile corollario, l'interpretazione restrittiva delle norme che lo disciplinano e ciò proprio perché le stesse incidono in maniera significativa sulle regole attributive della competenza inerenti alla precostituzione del giudice naturale (art. 25 Cost.).
L'evidente portata derogatoria assunta dall’istituto della rimessione di fronte al principio enunciato nell'art. 25, co. 1, Cost., postula, quindi, un approccio esegetico rigoroso, che impone di considerare tassative - e, dunque, soggette ad un criterio di stretta interpretazione - le fattispecie legittimanti il trasferimento del processo.

3. Nell'attuale versione normativa la "gravità della situazione locale" rappresenta l'imprescindibile requisito condizionante l'intero meccanismo derogatorio ai criteri di competenza territoriale che acquisisce valore prioritario, lasciando fuori ciò che è avvenuto nel processo.
Per grave situazione locale che può determinare la rimessione deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale e riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, connotato da tale abnormità e consistenza da dover essere ritenuto un concreto pericolo per la imparzialità del giudice - inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito - e possibile pregiudizio alla libertà delle persone che partecipano al processo.
I motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa.
In tal senso i comportamenti del giudice ed i provvedimenti da questo assunti rilevano solo in quanto dipendano dalla situazione esterna ed assumano valore sintomatico di una mancanza di imparzialità dell’intero ufficio giudiziario.
L'art. 45 c.p.p., così come modificato dall’art. 1 della L. 07.11.2002 n° 248, attribuisce rilievo alle situazioni locali sotto tre profili alternativi: pregiudizio per la libera determinazione delle persone che partecipano al processo; pregiudizio per la sicurezza o l'incolumità pubblica; motivi di legittimo sospetto.
Il pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo consiste nel condizionamento che queste persone subiscono, in quanto soggetti passivi di vera e propria coartazione fisica o psichica che incide sulla loro libertà morale, imponendo una determinata scelta, quella della parzialità o della non serenità, precludendone altre di segno contrario.
Il legittimo sospetto è, invece, costituito dal ragionevole dubbio che la gravità di un’obiettiva situazione locale giustifichi la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice - inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito - e possa portare il giudice a non essere, comunque, imparziale o sereno, dovendosi intendere (come già in precedenza chiarito) per imparzialità la neutralità del giudice rispetto all’esito del processo. Va ulteriormente precisato che connotato del sospetto deve essere la "legittimità", così da ancorarne la ricorrenza solo in presenza di dati obiettivi e concreti che consentano di asserire il venir meno della imparzialità del giudice che, con la sua naturalità, assicura il "giudice giusto".
I motivi di legittimo sospetto sono, pertanto, configurabili quando si è in presenza di una grave ed oggettiva situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso questo come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito.
La nozione di "legittimo sospetto" è, quindi, più ampia rispetto alla formula "libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo", in quanto pone l'accento sull'effetto, cioè sul pericolo concreto che possano essere pregiudicate la imparzialità o la serenità, e non richiede che quell'effetto sia conseguenza della impossibilità per il giudice di essere imparziale per essere stato coartato fisicamente o psichicamente.

4. Valutata alla stregua dei principi e dei criteri di rigorosa interpretazione esegetica sinora illustrati la richiesta di rimessione non è fondata.
Non sussiste, innanzitutto, il presupposto della "grave situazione locale".
Hanno, infatti, un’indubbia dimensione nazionale le dichiarazioni del Governatore della Regione (omissis) diffuse dal canale televisivo "(omissis)", l'articolo tratto dal sito (omissis) e l'interrogazione parlamentare presentata al Ministro della Giustizia da parte dagli esponenti del gruppo parlamentare denominato "(omissis)".
La dimensione non locale bensì nazionale delle iniziative politiche e delle campagne di stampa e televisive riservate alla vicenda processuale incide, quindi, su uno dei fondamentali presupposti dell’istituto della rimessione, ossia la "gravità della situazione locale", essendo indubbio che lo spazio attribuito anche dagli organi di informazione locali alle notizie sul processo costituisce il riflesso della più generale rilevanza attribuita a livello nazionale.
Pertanto, anche l'ipotetico spostamento del processo in altre parti del territorio nazionale non eliminerebbe il clamore mediatico nazionale né l'interesse dell’opinione pubblica da esso alimentato, sicché ogni ufficio giudiziario verrebbe a trovarsi in una situazione di potenziale condizionamento (Sez. Un., 28.01.2003 n° 13687).
Il presupposto della "grave situazione locale" non sussiste neppure con riferimento agli interventi e ai sondaggi avvenuti su siti web, tenuto conto delle relative peculiarità tecniche.
A tale proposito si osserva che il provider mette a disposizione dell’utilizzatore (nel caso in esame la testata editoriale o giornalistica) uno spazio web allocato presso un server (che può trovarsi ovunque).
I dati inseriti non partono dal server verso alcuna destinazione, ma rimangono immagazzinati a disposizione dei singoli utenti che vi possono accedere, attingendo dal server e leggendoli al proprio terminale.
Quand'anche esista un preciso luogo di partenza (il server) delle informazioni, lo stesso non coincide con quello di percezione del contenuto delle stesse, da individuare nel luogo in cui il collegamento viene attivato.
Il sito web sul quale viene effettuata l'immissione è, per sua natura, destinato ad essere normalmente visitato da un numero indeterminato di soggetti, dislocati in varie parti del territorio nazionale; pertanto nell'ipotesi (come nella fattispecie sottoposta all’esame della Corte) in cui un giornale sia redatto in forma telematica, deve necessariamente presumersi che all’immissione faccia seguito, in tempi assai ravvicinati, il collegamento da parte di lettori, non diversamente da quanto deve presumersi nel caso di un tradizionale giornale a stampa.
L'accesso ai siti web è solitamente libero e, in genere, frequente (sia esso di elezione o meramente casuale), sicché l'immissione di notizie o immagini in rete integra la ipotesi di offerta delle stesse in incertam personam e, dunque, implica la fruibilità da parte di un numero solitamente elevato (ma difficilmente accertarle) di utenti, ovunque dislocati.
Non è, neppure, in alcun modo comprovato che nel circondario di (omissis) si sia determinata una situazione di tale natura e gravità da rendere inevitabile l'incidenza negativa sul sereno e corretto svolgimento del processo, tale da menomare l'imparzialità e la serenità funzionale dei giudici, da compromettere la retta amministrazione della giustizia, da pregiudicando oggettivamente l'imparzialità del giudizio e, infine, da coinvolgere l'ordine processuale, inteso come complesso di persone e di mezzi approntati dallo Stato per l'attuazione delle proprie finalità nell'esercizio della giurisdizione e per garantire la genuinità e l'attendibilità dell’esito del giudizio (Sez. 1, 15.12. n° 6638; Sez. 2, 01.02.1993 n° 3968; Sez. 1, 26.04.1996 n° 2644; Sez. 1, 13.10.1993 n° 4151).
Indimostrata, infine, è la negativa incidenza causale sul sereno e obiettivo esercizio della funzione giudiziaria e sull'adozione dei singoli provvedimenti dei commenti proliferati sui social network, aperti ai commenti e ai contributi di una pluralità di persone dislocate in varie parti del territorio nazionale, di pubbliche manifestazioni correlate all’oggetto della vicenda processuale.
Le opinioni manifestate nelle suddette sedi non risultano avere esplicato qualsivoglia valenza cogente nei confronti dei giudici, non consentano di prevedere reali ostacoli al corretto svolgimento del giudizio o di formulare fondatamente, sulla base di elementi obiettivi, dubbi sulla imparzialità dei giudici veneziani e sull'esito non imparziale e sereno del giudizio (Sez. 1, 23.02.1993 n° 773; Sez. 1, 25.02.1995 n° 5300).
Le iniziative minatorie in danno del difensore di fiducia di S.N. ad opera di ignoti, non essendo localizzabili, non sono suscettibili di alcuna oggettiva correlazione con uno specifico contesto territoriale.
Infine, non è in alcun modo provato che le valutazioni espresse dalla parte civile o le iniziative preannunciate dal Sindaco di (omissis) abbiano in concreto esplicato alcuna obiettiva influenza sulla imparzialità e serenità dei giudici.
Al rigetto della richiesta di rimessione consegue di diritto la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di rimessione e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 22.11.2011.
Depositato in cancelleria il 21.12.2011

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