PRIVACY - Governo Monti, persone giuridiche e snellimento adempimenti
La privacy non tutela più le Aziende, ma soltanto le persone fisiche.
Il D.L. n° 201/2011 (c.d. decreto salva - Italia) contiene una norma (l'art. 40) che apporta un colpo di mannaia al Codice privacy.
Prima erano apprestate delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali di persone giuridiche, enti o associazioni, ora non più.
Attenzione però ad annotarsi il nome del legale rappresentante piuttosto che raccogliere, e quindi trattare, quello di un altro referente dell'impresa, poiché non è mai stata abolita la protezione dei dati personali accordata alle persone fisiche, che sono l'essenza dell'ente, dell'associazione o della persona giuridica.
XVI LEGISLATURA, CAMERA DEI DEPUTATI, d.d.l. n° 4829 C
estratto del DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro dell'economia e delle finanze, MONTI,
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, FORNERO,
e dal Ministro dello sviluppo economico, PASSERA,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, CLINI,
e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento, GIARDA.
per la
Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201,
recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
presentato il 6 dicembre 2011
(omissis)
Articolo 40
(Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese).
1. (omissis)
2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole «persona giuridica, ente od associazione» sono soppresse e le parole «identificati o identificabili» sono sostituite dalle parole «identificata o identificabile».
b) All'articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole «la persona giuridica, l'ente o l'associazione» sono soppresse.
[Questo, di conseguenza, in corsivo il testo epurato nel novellato art. 4 (Definizioni) del D.L.vo 30.06.03 n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):
1. Ai fini del presente codice si intende per:
(omissis)
b) «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificatia o identificabilie, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
(omissis);
i) «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
(omissis)]
c) Il comma 3-bis dell'articolo 5 è abrogato.
[Questo, di conseguenza, il testo abrogato dell'art. 5, comma 3-bis (Oggetto ed ambito di applicazione) del D.L.vo 30.06.03 n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):
3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo – contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice.]
d) Al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo è soppresso.
[Di conseguenza, è stata abrogata l'ultima frase dell'art. 9, comma 4 (Modalità di esercizio) del D.L.vo 30.06.03 n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), qui indicata in corsivo:
Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
La norma, pertanto, ha ora il seguente tenore:
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento.
La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autentica di un documento di riconoscimento dell'interessato.
e) La lettera h) del comma i dell'articolo 43 è soppressa.
[Di conseguenza, è stata abrogata la lett. h) dell'art. 43, comma i (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi) del D.L.vo 30.06.03 n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la quale recitava:
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenete all'Unione europea è consentito quando:
(omissis)
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.
(omissis)].