Penale

PENALE - Sul deposito a mezzo posta dell'opposizione alla richiesta d'archiviazione.

Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in Penale

Avv. Salvatore Frattallone LL.M.

(a cura della Dott.ssa Ambra Pinton, dello Studio Frattallone & Partners Law Firm) 

Può il legale della persona offesa, per depositare l’opposizione alla richiesta, avanzata dal P.M., d’archiviazione di un procedimento penale, avvalersi del servizio postale mediante invio dell’atto con raccomandata con ricevuta di ritorno, in luogo della sua consegna in Cancelleria?
La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in ordine a tale possibilità, ammettendo eccezionalmente l’utilizzo del sistema postale, ma ponendo dei ‘paletti’, su quali è opportuna una breve riflessione.
I Giudici della S.C., infatti, nell’interpretare l’art. 408, comma 3, c.p.p., in combinato disposto con l’art. 583 c.p.p., hanno ritenuto, da un lato, che difettano previsioni procedurali in merito alle formalità del deposito rilevando, d’altro lato, che l’opposizione alla richiesta di archiviazione non rientra, come noto, nel genus delle vere e proprie impugnazioni.
Ciò posto, la Corte nomofilattica ha stabilito che sia da considerarsi ammesso il deposito a mezzo del servizio postale, purché sussistano queste tre condizioni cumulativamente intese:

1) il plico provenga dal soggetto legittimato; 2) il deposito venga effettuato presso l’ufficio giudiziario competente; 3) la spedizione avvenga entro il termine previsto dall’art. 408, comma 3, c.p.p.
La Suprema Corte ha evidenziato, nella fattispecie soggetta al suo scrutinio, l’incongruità che, diversamente opinando, deriverebbe da una differente previsione per le parti private, ove non fosse loro consentito avvalersi del medesimo mezzo impiegato dagli uffici giudiziari per la notifica degli atti. Inoltre, gli Ermellini hanno ritenuto conforme a giustizia facilitare le parti private, atteso che esse, molto spesso, si trovano a considerevoli distanze dal Tribunale presso il quale il Pubblico Ministero ha presentato la richiesta di archiviazione che intendono contestare. Il mezzo del servizio postale sembrerebbe, dunque, un’interessante novità a disposizione dell’Avvocato e lo si può considerare tale proprio nella misura in cui il legale sia disposto ad assumersi il rischio di un’eventuale tardiva consegna da parte del servizio postale.
Come su accennato, invero, la notifica (rectius, il deposito dell’opposizione) deve essere considerata valida solo se effettuata entro lo stringente termine previsto dal codice di rito penale.
Ed allora, come la si deve considerare laddove pervenga al Giudice per le indagini preliminari oltre detto termine? Qualora il plico sia recapitato all’A.G. fuori termine, ma prima dell’emissione del decreto di archiviazione, il ritardo non potrà che venire ascritto al servizio postale e non potrà essere fatto ricadere sulla parte privata. Viceversa, nel caso in cui il decreto fosse già stato emesso, non sarebbe possibile per il G.i.p. considerare validamente (e, dunque, tempestivamente proposta) l’opposizione alla richiesta di archiviazione, al fine di decidere in merito alla stessa.
Lodevole l’intento della Suprema Corte, volto a rendere più equi i mezzi a disposizione di accusa e difesa, ed indubbiamente apprezzabile. Pur tuttavia, dovrebbe essere garantita l’efficacia dell’inoltro a mezzo posta dell’atto in tutti i casi in cui l’Avvocato abbia correttamente provveduto ad effettuarlo.

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Cass. Pen., Sez. V, Sent. n° 3818 del 15/26.01.2018, Pres. S. Palla, Rel. U.L. Scotti

 “[…] Secondo la giurisprudenza di questa Corte tale opzione è consentita dalla legge processuale: infatti l'opposizione alla richiesta di archiviazione può essere proposta anche a mezzo del servizio postale, giacché, in difetto della previsione di alcuna formalità da parte dell'art. 408, comma 3, cod. proc. pen., è utilizzabile qualsiasi modalità che, assicurando la provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, sia idonea allo scopo di garantire che esso pervenga al Pubblico Ministero destinatario (Sez. VI, n° 49609 del 18.11.2015, P.O. in proc. F., Rv. 265699; Sez. VI, n° 21338 del 06.05.2015, P.O. in proc. c./ignoti, Rv. 263485). […] Infine non è addebitabile alla persona offesa opponente il ritardo nella trasmissione del plico da parte del servizio postale. In proposito, anche se l'opposizione alla richiesta di archiviazione non costituisce in senso tecnico un'impugnazione, categoria alla quale si riferisce la disposizione di cui all'art. 583, capoverso, cod. proc. pen., è stato osservato che essa può essere proposta a mezzo del servizio postale, in alternativa al deposito presso la cancelleria dell'organo giudiziario competente, purché la spedizione del plico intervenga entro il termine di dieci [ora: venti] giorni dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 408, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. II, n° 28148 del 13.01.2004, P.O. in proc. C.R. di C. Spa e altri, Rv. 229697). In motivazione, la Corte (disattendendo il precedente contrario, rappresentato dalla sentenza della Sez. V, 18.06.1999, n° 1623, ric. M., Rv. 2138907), ha affermato che l'art. 408 del codice di rito - nel prevedere che della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero deve essere dato avviso alla persona offesa che abbia chiesto di essere informata - stabilisce, sic et simpliciter, che la persona offesa può presentare opposizione alla richiesta di archiviazione nel termine di 10 giorni dalla notifica dell'avviso, nulla dicendo in ordine alle formalità e modalità di presentazione della opposizione e, cioè, se essa può essere proposta, oltre che naturalmente con il deposito nella segreteria del P.M., anche a mezzo del servizio postale (come, invece, espressamente previsto dall'art. 583 in tema di impugnazioni). Il ritenere, nel silenzio della legge, che debba escludersi la possibilità di utilizzo, per la presentazione dell'atto, del servizio postale, viceversa largamente impiegato dalla parte pubblica per le proprie comunicazioni e notifiche, appare non solo incongruo nel suo formalismo, ma anche tale da rendere difficoltoso l'intervento personale nel caso, certamente non infrequente, il luogo dell’opposizione non coincida con il luogo di residenza dell'opponente. E' stato quindi ritenuto conforme a giustizia - anche in aderenza a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 78/2004 in tema di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prevista dall'art. 22 n° 689/81 - che l'opposizione alla richiesta di archiviazione possa essere proposta a mezzo del servizio postale, in alternativa al deposito presso la cancelleria dell'organo giudiziario competente. Del resto, sempre la Corte Costituzionale ha «costantemente affermato l'esigenza, di carattere costituzionale, che le norme che determinano cause d’inammissibilità degli atti introduttivi dei giudizi siano in armonia con lo specifico sistema processuale cui si riferiscono e non frappongano ostacoli all'esercizio del diritto di difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata» (cfr. Co-Cost., Sent. n° 520/2002). Conseguentemente, deve ritenersi che le esigenze di certezza che il deposito personale mira a realizzare riguardo all'instaurazione del rapporto processuale, possono essere allo stesso modo garantite attraverso l'utilizzo del plico raccomandato, espressamente previsto per analoghi fini sia dal codice di rito penale (art. 583) che quello di rito civile (art. 134 disp. att. c.p.c.), con la precisazione che - alla stregua dei principi enunciati in tema di procedimenti notificatori nelle sentenze della Corte n° 28/2004 e n° 477/2002 - l'opposizione dovrà ritenersi tempestiva purché la spedizione del plico sia intervenuta entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso di cui al terzo comma dell'art. 408 c.p.p., così come, del resto, previsto dagli artt. 583 c.p.p. («l'impugnazione si considera proposta dalla data di spedizione della raccomandata o del telegramma») e 134 disp. att. c.p.c. («il deposito del ricorso per Cassazione si ha per avvenuto, a tutti gli effetti, alla data di spedizione del plico con posta raccomandata»).[…]”

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Cass. Pen., Sez. V, Sent. n° 18129 del 29.01/24.04.2018, Pres. G. Sabeone, Rel. G. Miccoli

 “[…] In effetti, con alcune pronunzie questa Corte ha negato tale possibilità, osservando che l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione non ha natura di impugnazione e che, pertanto, ad essa non è applicabile l'art. 583 cod. proc. pen., che consente la spedizione a mezzo posta (Sez. I, n° 28477 del 23.04.2013 Rv. 256110; Sez. V, Sent. n° 1623 del 12.04.1999 Rv. 213807). Questo Collegio ritiene tuttavia di aderire all'orientamento opposto, secondo cui l'opposizione alla richiesta di archiviazione può essere proposta anche a mezzo del servizio postale: in difetto della previsione di alcuna formalità da parte dell'art. 408, comma 3, cod. proc. pen., deve ritenersi infatti utilizzabile qualsiasi modalità che comunque assicuri la provenienza dell'atto dal soggetto legittimato (Sez. IV, Sent. n° 55135 del 10.11.2017, Rv. 271678; Cass., Sez. VI, n° 49609 del 18.11.2015, Rv. 265699; Sez. VI, Sent. n° 17624 del 08.01.2014, Rv. 260885). Chiarito, quindi, che la persona offesa può proporre l'opposizione servendosi del servizio postale, risulta dirimente nel caso di specie la circostanza che il Giudice abbia avuto contezza dell'opposizione soltanto in seguito all'emissione del decreto di archiviazione. Questa Corte ha infatti evidenziato che è certamente illegittimo il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione, dichiari l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa per violazione del termine di dieci giorni di cui all'art 408 c.p.p., comma 3, dal momento che tale termine deve considerarsi ordinatorio e non perentorio (Sez. II, Sent. n° 33882 del 16.06.2010, Rv. 248120; Sez. I, Sent. n° 31605 del 13.07.2009, Rv. 244323); tuttavia, il giudice è obbligato a tenere conto dell'opposizione solo in quanto non abbia già, senza sua colpa, provveduto all'archiviazione, dal momento che l'ordinamento non gli attribuisce il potere di revocare il decreto ormai emesso (Sez. V, Sent. n° 32170 del 12.04.2016, Rv. 267495). Né vale a smentire tale conclusione l'orientamento, espresso da questa Corte in una precedente pronunzia, secondo cui l'opposizione deve ritenersi tempestiva ogniqualvolta la spedizione del plico intervenga entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 408, comma 3, c.p.p.; nel caso in questione il giudice procedente non aveva ancora dato luogo all'emissione del decreto di archiviazione e tuttavia, sulla base del solo rilievo che l'opposizione era pervenuta in cancelleria oltre il termine previsto dall'art. 408 c.p.p., ne aveva dichiarata l'inammissibilità (Sez. II, Sent. n° 28148 del 13.01.2004, Rv. 229697). Come è evidente, nel caso che qui occupa l'atto di opposizione della persona offesa, pur essendo stato spedito nei termini, è invece pervenuto in cancelleria dopo il decreto di archiviazione che, come si è detto, non revocabile. Deve conclusivamente affermarsi che è inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione pervenuta successivamente alla scadenza del termine di dieci giorni - previsto dall'art. 408 c.p.p. - dopo l'emissione del decreto di archiviazione, in quanto, nonostante la natura ordinatoria di detto termine e l'utilizzabilità per la presentazione dell'opposizione di qualsiasi modalità - e quindi anche del servizio postale - che comunque attesti la provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, quest'ultimo si assume il rischio della non tempestività della opposizione proposta. […]”.

 

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