Resp. sanitaria

RESP. SANITARIA - StarBene, "Omeopatia per curare la figlia: se i genitori litigano".

Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in RESPONSABILITÀ SANITARIA

StarBene n° 50 del 28.11.2017 - Articolo dell'Avv. Salvatore Frattallone LL.M.

OMEOPATIA PER CURARE LA FIGLIA: SE I GENITORI LITIGANO

La bambina è in ospedale ma mia moglie, contro il mio parere, vorrebbe che la dimettessero per curarla con l'omeopatia. Chi dei due può decidere?

(da StarBene, n° 50 del 28.11.2017, Sportello dei diritti del paziente, pag. 10) 

«Il diritto alla salute è previsto dall'articolo 32 della nostra Costituzione: spetta a ogni persona, indipendentemente dall'età e dalle condizioni personali, e contempla anche il diritto a ottenere le cure mediche, spiega Salvatore Frattallone, Avvocato LL.M. del Foro di Padova«I genitori non hanno un potere "assoluto" sui figli, ma

il diritto-dovere di compiere attività per soddisfare gli interessi della prole (art. 30 Cost.). Nel caso di contrasto circa le cure mediche da somministrare a un figlio under 18 è già accaduto, durante una causa, che i giudici abbiano ritenuto prevalente l'interesse a tutelare la salute del minore mediante cure tradizionali, anziché omeopatiche. Se il conflitto tra voi genitori non si sana, potete chiedere all'Autorità Giudiziaria d'intervenire, per evitare che ciascuno decida in autonomia, con il rischio di decisioni contrastanti. Di solito, il giudice dispone una consulenza tecnica d'ufficio (C.T.U.), per conoscere il dettaglio il quadro clinico del minore, e può ordinare tutte le misure necessarie per tutelare il suo diritto alla salute. Il giudice può anche decidere di autorizzare uno solo dei genitori ad adottare scelte autonome, se ciò soddisfi l'interesse primario del minore». 

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