Resp. sanitaria

MINORI - I "rapporti significativi" tra nonni e nipoti

Written by Avv. Salvatore Frattallone. Posted in RESPONSABILITÀ SANITARIA

Una novità normativa: il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni

(da newsletter n. 1/2014 di Cassa Forense, Focus di Cecilia Barilli).

Con il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (pubblicato in G.U. 8 gennaio 2014, n. 5 e in vigore dal 7 febbraio 2014) si è compiuta la riforma della filiazione, avviata con la L. 10 dicembre 2012, n. 219. Lo scopo principale della riforma risiede nell’eliminare ogni disicriminazione tra figli, siano questi nati nel matrimonio, o fuori di esso. La riforma, peraltro, ha inciso anche su ulteriori profili della filiazione.

Proprio uno di questi profili ulteriori è riguardato dalla norma che qui sto per prendere in specifica considerazione. Il riferimento, in particolare, è all’art. 317-bis c.c., completamente modificato dall’art. 42, D. Lgs. 154/2013.
Nel rinnovato art. 317-bis c.c. si prevede, al primo comma, il “diritto” degli ascendenti di mantenere rapporti significati con i nipoti minorenni, e, al secondo comma, la possibilità, per l’ascendente, a cui fosse impedito l’esercizio di tale “diritto”, di ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore per ottenere i provvedimenti più idonei “nell’esclusivo interesse del minore” medesimo. L’art. 96 del D.Lgs. 154/2013, altresì, integra l’art. 38 disp. att. c.c., così da attribuire la competenza a pronunciare codesti “provvedimenti idonei nell’esclusivo interesse del minore” al Tribunale per i minorenni.

Le riflessioni che intendo compiere, in merito a queste disposizioni, concernono la rilevanza pratica di esse. Si sa, come non vi sia mai stata, nel nostro ordinamento, la testuale previsione normativa di un “diritto” degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, e pure si sa come la giurisprudenza abbia ripetutamente e costantemente negato l’esistenza di un diritto siffatto. E’ anche noto, tuttavia, come si sia sempre riconosciuto il diritto dei minori a intrattenere significativi rapporti con gli avi, e come tale diritto dei minori sia stato, per mezzo novella del 2006 su c.d. “affidamento condiviso”, anche espressamente introdotto all’art. 155 c.c. (previsione oggi trasferita nell’art. 337-ter c.c., ex art. 55 D. Lgs. 154/2013). Fino ad ora, insomma, non vi era il diritto dei nonni ad intrattenere significativi rapporti con i nipoti minori, ma vi era già il diritto dei nipoti minori ad avere significativi rapporti coi nonni.
Il meccanismo per attuare praticamente questo diritto, poi, era ravvisato – fino alla novella del 2006 sull’ “affidamento condiviso”, e anche dopo, per i casi in cui non vi fosse conflitto nella coppia genitoriale – nel combinato disposto degli artt. 333 e 336 c.c., secondo uno schema che così può essere riassunto: di solito, è interesse del minore frequentare convenientemente anche altri parenti oltre i genitori, e in particolare frequentare i nonni; il genitore che neghi tali frequentazioni pregiudica l’interesse del figlio minore che ha in potestà e, dunque, abusa della potestà medesima; di fronte a tale abuso, può essere chiesto al giudice (in particolare, al tribunale per i minorenni) l’adozione di provvedimenti idonei ai sensi dell’art. 333 c.c.; tali provvedimenti, in particolare, possono consistere nell’imporre ai genitori di consentire la frequentazione conveniente nonni/nipoti; legittimati, ex art. 336 c.c., a chiedere al Tribunale per i minorenni tali provvedimenti sono anche i parenti del minore, e dunque anche gli avi medesimi. Quindi, la possibilità per i nonni di chiedere al giudice un provvedimento tale da consentire loro idonee frequentazioni con i nipoti minorenni già esisteva nell’ordinamento. Tutto ciò, peraltro, solo se vi fosse l’interesse anche del nipote minore.

Ora, la nuova disposizione afferma un vero diritto a frequentare il nipote minore, ma pur sempre solo quando questa frequentazione sia utile nell’interesse del nipote medesimo. Dunque, i nonni potranno adire il Tribunale per i minorenni ove sia loro impedito di vedere il nipote. All’atto pratico, questa non è una novità, né è un nuovo “diritto” in capo all’ascendente, poiché, come in passato, il giudice dovrà decidere “nell’esclusivo interesse del minore”. Se la frequentazione sarà ritenuta dal giudice contraria all’interesse del minore, essa dovrà essere negata sotto la nuova disciplina, così come doveva esserlo in passato. Questo, poi, anche quando sia proprio l’ostilità tra i genitori del minore e i nonni del medesimo a creare quel clima di contrasto, tensione e conflitto, che può rendere gli incontri dell’avo con il nipote in concreto pregiudizievoli per il nipote stesso.

Anche sotto la vigenza della nuova disciplina, insomma, mi pare che si potranno dare, così come si son dati in passato, casi in cui all’avo, che chieda al giudice di consentirgli di frequentare il nipote minorenne anche contro la volontà dei genitori, potrà ricevere risposta negativa, qualora sia dimostrata la contrarietà degli incontri suddetti all’interesse esclusivo del nipote minore. E questo, anche se è stato normativamente sancito il “diritto” dell’ascendente a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
Resta da domandarsi, allora, che significato pratico possa avere questa modifica normativa. E una risposta forse potrebbe risiedere nella rilevanza di essa ai fini di facilitare un eventuale risarcimento del danno in favore dell’avo, a cui venga impedito l’esercizio di questo nuovo diritto. Qualora, infatti, fosse proprio l’ostilità del genitore verso l’avo a rendere le frequentazioni avo/nipote contrarie all’esclusivo interesse del nipote stesso, tanto da impedire al giudice di imporle, potrebbe comunque essere ravvisabile la violazione di un diritto soggettivo dell’avo, da parte del genitore del nipote minorenne. E tale violazione, rendendo ingiusto il danno che all’avo potesse derivare, potrebbe dar luogo a quella tutela risarcitoria, che ormai è comunemente ammessa anche nell’ambito endofamiliare.

Avv. Cecilia Barilli - Delegata di Cassa Forense

In bài này