Investigazioni

INVESTIGAZIONE PRIVATA - Prevenzione del crimine e abuso di licenza ex art. 134 Tulps.

ronde anticrimine motorizzate

L'autorizzazione investigativa di cui all'art. 134 Tulps non consente di svolgere l'attività di prevenzione dei crimini contro le persone e, ove ciò si verifichi, sussiste abuso con revoca ex art. 10 Tulps della licenza, per aver l'investigatore svolto attività non autorizzabile in favore di soggetti privati.
Nella fattispecie una società, il cui legale rappresentante era autorizzato ex art. 134 Tulps a svolgere l'attività d'investigazione privata, si era resa aggiudicataria di un servizio comunale: come da bando di gara, doveva garantire misure di prevenzione per la sicurezza negli spazi antistanti talune scuole e scoraggiare iniziative delinquenziali di qualsiasi genere, nei confronti degli alunni, dei genitori, del corpo docente e non docente, nonché dei beni delle scuole;

il capitolato speciale allegato al bando, peraltro, prevedeva che la Società investigativa effettuasse il costante e continuo controllo delle aree da sorvegliare mediante l'impiego di nove operatori - motorizzati e in divisa - che dovevano diventare il riferimento degli addetti scolastici e che, in caso di criticità, avrebbero dovuto direttamente intervenire e/o segnalare il fatto alle forze di polizia e alla scuola.
Il Tar campano ha definito tale servizio "di ronda anticrimine a tutela (non di beni immobili) ma delle persone" e lo ha reputato strettamente inerente alle funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, come tale prerogativa esclusiva delle forze di Polizia.
Il che si è tradotto nel ritenere che siffatta attività "di prevenzione e sicurezza, antidroga ed antipedofilia" non possa affatto farsi rientrare nell'ambito della licenza d'investigatore privato ex art. 134 Tulps, atteso che quest'ultima "è circoscritta alle investigazioni e alla raccolta di informazioni per conto di privati, nonché  alla ricerca ed alla individuazione di elementi di prova ai fini della difesa penale".
La pronuncia qui sotto riportata costituisce un caposaldo interpretativo in materia ed è stata richiamata da innumerevoli altre e più recenti decisioni dei giudici amministrativi, che, sul punto, si sono integralmente conformate al dictum giurisprudenziale.

T.A.R. Campania, Sez. V, Sentenza 22.06.06/07.05.07 n° 4760

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CAMPANIA
QUINTA SEZIONE

nelle persone dei Signori:
Carlo D'alessandro, Presidente
Ugo De Maio, Consigliere
Giovanni Palatiello, Ref, Est. Relatore,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti R.G. n° 3814/04, n° 7641/04 e n° 2250/05 proposti da N.C., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della (omissis) S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Centore, presso il cui Studio è elettivamente domiciliato in Napoli;

contro

Prefettura di (omissis), in persona del Prefetto in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici  è domiciliata ope legis  in Napoli, alla Via A. Diaz n. 11;
quanto al ricorso R.G. n° 3814/04 per l'annullamento, previa sospensiva, <> ;
quanto ai motivi aggiunti notificati il 17.03.05;
per l'annullamento, previa sospensiva, << del decreto 23.11.04, prot. 6786/23/Area 1 bis notificato in data 25.02.05, con e per il quale il Prefetto di (omissis) revoca il provvedimento n. 1283/23/Area 1 bis del 01.6.04 e ripristina, conseguentemente, il decreto 02.2.04 n° 4639/23/Area 1 bis, di revoca del decreto n° 3860/16 c/pa del 03.10.02>>;
quanto al ricorso R.G. n° 7641/04 per l' annullamento, previa sospensiva, << del decreto 09.03.04, prot. 4706/6G/Area 1/bis, decreto notificato il giorno 09.04.04, con e per il quale si respinge la richiesta presentata dal ricorrente, tesa ad ottenere il rilascio di licenza di porto di pistola per difesa personale>>;
quanto al ricorso R.G. n. 2250/05 per l'annullamento, previa sospensiva <>;
Visti i ricorsi su indicati con i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di (omissis) con i relativi allegati;
Visti gli atti ed i documenti tutti di causa;
Udito alla pubblica udienza del 22.06.06 il Relatore Ref. Giovanni Palatiello e uditi, altresì, per le parti gli Avvocati presenti, come da verbale d'udienza.
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:

Fatto
(omissis)
Diritto
1.) Preliminarmente appare opportuno disporre la riunione dei ricorsi R.G. n° 3814/04, n° 7641/04 e n° 2250/05, stante la loro evidente connessione, sia soggettiva che oggettiva.
2.) Come esposto in narrativa, con il ricorso R.G. n° 3814/04, N.C. - nella qualità di legale rappresentante della (omissis)   S.r.l. con sede operativa in (omissis) - ha impugnato il decreto prot. n° 4639/23/Area I bis del 02..02.04 con il quale il Prefetto di (omissis) ha revocato il provvedimento n° 3860/16C/P.A. del 03.10.02 (sostitutivo della precedente licenza n° 1469/16C/P.A. del 09.11.00), recante l'autorizzazione a svolgere  “l'attività di investigatore privato, ai sensi dell'art. 134 R.D. 18.06.1931 n° 773 (T.U.L.P.S.), al fine di eseguire investigazioni e raccogliere informazioni per conto di privati, nonché  a ricercare ed individuare elementi di prova ai fini della difesa personale ai sensi degli artt. 38 e 222 del D.L.vo 28.07.89 n° 271”.
L'impugnato provvedimento di revoca della licenza ex art. 134 TULPS è motivato con riferimento alla circostanza che il N.C. avrebbe abusato di tale titolo svolgendo attività non autorizzata.
In particolare si contesta al (omissis) di svolgere, per mezzo della sua società, “l'attività di prevenzione e sicurezza, antidroga e antipedofilia, finalizzata alla tutela degli studenti e dei genitori, del corpo docente e non docente negli spazi antistanti le scuole medie, elementari e  materne del Comune di (omissis)”; attività, questa, che ad avviso della Prefettura di (omissis), non rientrerebbe nella previsione normativa di cui all'art. 134 del R.D. 18.06.1931 n° 773.
Il gravame è affidato a due, articolati, motivi di diritto (rubricati, il primo “Violazione e falsa applicazione del verdetto emesso sub n° 13313/03 - Sez. III del TAR; eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia, per mancata correlazione tra verdetto giudiziario e provvedimento assunto; violazione art. 97 Cost.”, ed il secondo “Violazione dei principi generali di diritto in tema di revoca di autorizzazioni amministrative; eccesso di potere per illogicità; violazione art. 134 TULPS), con i quali il ricorrente deduce di aver svolto per conto del Comune di (omissis) fino all'ottobre del 2003 “una mera attività di vigilanza degli spazi immobiliari circostanti le scuole, senza la utilizzazione di personale del proprio istituto, ma con il solo coordinamento del solo personale del Comune”; ad avviso del ricorrente, tale attività rientrerebbe a pieno titolo nell'oggetto dell'autorizzazione revocata, onde il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per difetto dei presupposti.
Assume, inoltre, il ricorrente che il provvedimento di revoca della licenza ex art. 134 TULPS si porrebbe in contrasto con l'ordinanza del TAR n° 730/02 che lo avrebbe abilitato a continuare il servizio affidatogli dal Comune di (omissis).
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
Il bando di gara, della quale il ricorrente è risultato aggiudicatario, ha per oggetto il seguente servizio: “1) Garantire misure di prevenzione per la sicurezza negli spazi antistanti le Istituzioni scolastiche (omissis); scuole medie, elementari e materne” 2) Scoraggiare iniziative delinquenziali di qualsiasi genere, nei confronti degli alunni, dei genitori, del corpo docente  e non docente, nonché dei beni delle scuole”.
Il Capitolato speciale allegato al bando, prevede, in particolare, che, per lo svolgimento del servizio, nove operatori forniti dalla ditta aggiudicataria (muniti di motociclette e dotati di divisa) “effettueranno un costante e continuo controllo degli spazi di cui all'allegato elenco e saranno punto di riferimento e di contatto per i gruppi di addetti che opereranno presso le scuole rientranti nelle zone di competenza”; inoltre, nel capitolato viene precisato che, “per quanto riguarda gli spazi antistanti le scuole, il controllo è finalizzato a scoraggiare iniziative delinquenziali di qualsiasi genere nei confronti degli alunni, di genitori, del corpo docente e non docente”.
Alla lett. C), punto 4 del bando si stabilisce, infine, che, nel caso di “eventuali situazioni critiche”, gli addetti dovranno avvertire “l'operatore di riferimento, che provvederà ad intervenire, se del caso, o a segnalare il fatto ad uno dei seguenti comandi: operativo della ditta; VV.UU; forze dell'Ordine, ed in ogni caso alla scuola”.
Emerge, dunque, dall'esame degli atti di causa che l'attività svolta dal ricorrente (fino ad almeno il mese di ottobre del 2003) per conto del Comune di (omissis) non si esaurisce nella mera “vigilanza degli spazi immobiliari circostanti le scuole, senza la utilizzazione di personale del proprio istituto (omissis), ma con il solo coordinamento del solo personale del Comune”, ma consiste nella predisposizione ed organizzazione di un vero e proprio servizio di ronda anticrimine a tutela (non di beni immobili) ma delle persone, a cui sono adibiti almeno 9 dipendenti della società del N.C., i quali - muniti di motocicletta e divisa - hanno persino il compito di intervenire direttamente nel caso di “eventuali situazioni critiche”: ritiene il Collegio che tale attività (essendo strettamente inerente alle funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica) sia prerogativa esclusiva delle forze di Polizia e non possa, pertanto, ritenersi ricompresa nell'ambito della licenza di “investigatore privato” ex art. 134 TULPS intestata al ricorrente (rectius alla sua Società), che, come detto, è circoscritta, in buona sostanza, “alle investigazioni e alla raccolta di informazioni per conto di privati, nonché  alla ricerca ed alla individuazione di elementi di prova ai fini della difesa penale”.
Del pari non meritevole di positiva  considerazione è l'assunto del ricorrente secondo cui il provvedimento di revoca della licenza ex art. 134 TULPS si porrebbe in contrasto con l'ordinanza del TAR n° 730/02 che lo avrebbe abilitato a continuare il servizio affidatogli dal Comune di (omissis).
Ed invero, osserva il Collegio che con la predetta ordinanza cautelare la Sez. III di questo TAR ebbe a sospendere gli effetti del  provvedimento n° 4320/16C/P.A. del 10.10.01, con cui la Prefettura di (omissis) ordinò al N.C. l'immediata “sospensione dell'attività di prevenzione e sicurezza, antidroga ed antipedofilia, finalizzata alla tutela degli studenti e dei genitori, del corpo docente e non docente negli spazi antistanti le scuole medie, elementari e  materne del Comune di (omissis), in quanto tale attività non rientrava nella previsione normativa di cui all'art. 134 del R.D. 18.06.1931 n° 773”.
Sennonché il ricorso (R.G. n° 347/02) proposto avverso il predetto provvedimento prefettizio di sospensione in data 10.10.01 è stato poi respinto nel merito con la sentenza n° 13313 del 05.11.03, la quale ha determinato l'automatica caducazione della misura cautelare con efficacia ex tunc, sicché alla data (02.02.04) di adozione del provvedimento di revoca della licenza ex art. 134 TULPS non vi era più alcuno ostacolo giuridico che inibisse l'esercizio da parte della Prefettura di (omissis) del potere sanzionatorio di cui all'art. 10 del R.D. n° 773/1931.
Peraltro, prima del deposito della sentenza n° 13313/03, l'ordinanza del TAR n° 230/2002 - se, per un verso, ha consentito al N.C. di continuare a prestare per un certo periodo di tempo, in via provvisoria, il servizio de quo in favore del Comune di (omissis), dall'altro - trattandosi di una decisione cautelare per definizione inidonea a pregiudicare l'esito del giudizio - non conteneva il definitivo accertamento della legittimità dell'attività stessa svolta dal (omissis), onde questi, sulla base di tale ordinanza, non poteva affatto vantare un ragionevole affidamento in ordine alla definitiva archiviazione del procedimento di revoca avviato a suo carico con l'avviso procedimentale del 11.12.01.
Sussiste, dunque, il contestato abuso della licenza ex art. 134 TULPS poiché il ricorrente ha svolto un'attività di prevenzione dei crimini contro le persone non autorizzata (ed, in verità, non autorizzabile in favore di soggetti privati); di conseguenza, l'impugnato decreto prefettizio prot. n° 4639/23/Area 1 bis in data 02.02.04, con il quale, in considerazione di quell'abuso, è stata disposta ex art. 10 TULPS la revoca della predetta licenza, deve giudicarsi legittimo.
2.1) Come esposto in narrativa, la Sezione IV di questo Tribunale, con ordinanza n° 2610/04 resa alla camera di consiglio del 05.05.04, aveva accolto la domanda incidentale di sospensione degli effetti del decreto prefettizio prot. n° 4639/23/Area 1 bis in data 02.02.04.
In esecuzione dell'ordinanza cautelare, la Prefettura di (omissis), con provvedimento n° 1283/23/Area 1 Bis del 01.06.04, disponeva, in via provvisoria, il “ripristino” degli effetti della licenza di investigatore privato.
La Prefettura di (omissis), per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, impugnava l'ordinanza n° 2610/2004 dinanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza n° 5338/04 in data 08.11.04, accoglieva l'appello cautelare dell'amministrazione e, per l'effetto, in integrale riforma dell'ordinanza impugnata, respingeva l'istanza cautelare proposta dal N.C.
In esecuzione dell'ordinanza del Consiglio di Stato, la Prefettura di (omissis), con provvedimento prot. n° 6786/23/Area 1 bis del 23.11.04, confermava l'originaria revoca della licenza ex art. 134 TULPS.
Il N.C. ha impugnato anche  tale ultimo provvedimento del 23.11.04 con motivi aggiunti notificati il 17.03.05.
La reiezione del ricorso introduttivo avverso il decreto prefettizio prot. n° 4639/23/Area 1 bis in data 02.02.04 comporta l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei predetti motivi aggiunti, dal cui accoglimento non deriverebbe per il N.C. alcun vantaggio concreto, giacché il suo interesse al mantenimento della licenza ex art. 134 TULPS  di cui al decreto prefettizio n° 3860/16C/P.A. del 03.10.02, è ormai irrimediabilmente inciso dall'originario provvedimento di revoca del 02.02.04, da giudicarsi pienamente legittimo.
3.) Come dianzi anticipato, nelle more del giudizio R.G. n° 3814/04, con istanza in data 24.10.03, il N.C., sul presupposto di essere titolare “di autorizzazione prefettizia prot. n° 3860/16C/P.A. a svolgere l'attività di investigatore privato, ai sensi dell'art. 134 TULPS”,  ha chiesto al Prefetto di (omissis) il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale, esponendo (in una sua precedente nota del 19.03.03) di aver ricevuto minacce telefoniche denunziate all'A.G. in data 10.12.2001.
Tale domanda è stata respinta dalla Prefettura di (omissis) con decreto prot. 4706/6G/Area 1 Bis in data 09.03.04, avverso il quale il N.C. ha proposto ricorso (R.G. n° 7641/04) deducendo, in sostanza, che, contrariamente a quanto ritenuto dall'Autorità prefettizia, sussisterebbe l'urgente bisogno di andare armato innanzitutto perché egli svolge l'attività di investigatore privato in una realtà ad alto tasso delinquenziale quale quella del (omissis), e poi perché egli e i suoi familiari, proprio in relazione alla sua attività professionale, avrebbero ricevuto “varie minacce”.
Il ricorso è infondato.
Ed invero, il Prefetto di (omissis), con decreto prefettizio prot. n° 4639/23/Area 1 bis in data 02.02.04 - che, come si è visto, deve giudicarsi legittimo per le ragioni dianzi esposte - ha revocato la licenza ex art. 134 TULPS di cui al precedente decreto n° 3860/16C/P.A. del 03.10.02, posta dal ricorrente a sostegno della sua pretesa al rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale.
Quanto alla circostanza che il ricorrente ed i suoi familiari avrebbero ricevuto “varie minacce”, rileva il Collegio che, all'esito dell'istruttoria svolta dalla Questura di (omissis) (le cui risultanze sono state poi recepite dal Prefetto di (omissis) nel diniego impugnato) è emersa l'insussistenza  di condizioni di pericolo concreto ed attuale  per l'incolumità del (omissis) e dei suoi familiari.
Le risultanze dell'istruttoria svolta dagli Organi di Polizia non sono state contestate dal ricorrente con convincenti elementi di prova di segno contrario, ove si consideri, da una parte, che la querela per minacce telefoniche presentata nel 2001 è rimasta priva di obiettivi riscontri investigativi (sicché essa, in quanto atto di parte, è del tutto priva di efficacia probatoria ai fini che qui interessano); e, dall'altra, che, al di là dell'episodio del dicembre 2001, non sono stati dimostrati altri fatti di minaccia o altri fatti di reato commessi in danno del ricorrente e/o dei suoi familiari.
Ciò stante, ritiene il Collegio di poter condividere la valutazione operata dalla Prefettura di (omissis) circa l'insussistenza, con riguardo al ricorrente, di apprezzabili  e concrete esigenze di andare armato, con il conseguente rigetto del ricorso R.G. n° 7641/04.
4.) A seguito dell'ordinanza n° 4016 del 14.07.04 con la quale la Sezione III ha sospeso il diniego di porto di pistola di cui al decreto prot. n° 4706/6G/Area 1 bis in data 09.03.04 (impugnato, come si è visto, con il ricorso R.G. n° 7641/04), la Prefettura di (omissis) ha adottato nuovo diniego (prot. n° 3568/6G/Area I bis del 18.11.04), sul rilievo che “non si riscontrano situazioni di sottoposizione a pericolo né attuale né concreto sia con riferimento alla sfera privata e sia alla posizione lavorativa del richiedente”.
Tale nuovo diniego - che, in esecuzione dell'ordinanza cautelare n° 4016/04, è intervenuto a disciplinare in via provvisoria il rapporto giuridico amministrativo in iudicium deductum - è stato poi impugnato dal N.C. con il ricorso R.G. n° 2250/05.
Il rigetto nel merito del ricorso R.G. n° 7641/04 comporta l'automatica caducazione dell'ordinanza cautelare n° 4016/04 e il consolidamento del diniego originario (id est, il decreto prot. n° 4706/6G/Area 1 bis in data 09.03.04), con la conseguente improcedibilità per carenza di interesse del ricorso R.G. n° 2250/05 avverso il nuovo diniego (prot. n° 3568/6G/Area I bis del 18.11.04), dal cui accoglimento non deriverebbe per il N.C. alcun vantaggio concreto, giacché la realizzazione del suo interesse al conseguimento del porto d'arma per ragioni di difesa personale, è ormai irrimediabilmente preclusa dall'originario provvedimento di diniego del 09.03.04, da ritenersi pienamente legittimo.
4.) In conclusione, per quanto esposto, il ricorso R.G. n° 3814/04 è infondato; i motivi aggiunti notificati il 17.03.05 nell'ambito di tale giudizio sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse; il ricorso R.G. n° 7641/04 è infondato; il ricorso R.G. n° 2250/05 è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione V, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti (R.G. n° 3814/04, n° 7641/04 e n° 2250/05) indicati in epigrafe, così provvede:
rigetta il ricorso R.G. n° 3814/04; dichiara i motivi aggiunti notificati in data 17.03.05 nell'ambito di tale giudizio improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse; rigetta il ricorso R.G. n° 7641/04 di R.G.; dichiara il ricorso R.G. n° 2250/05 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione dello Stato intimata, gli onorari e le competenze dei giudizi riuniti, che si liquidano in complessivi € 1.500,00. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del  22.06.06.
Depositata in Segreteria il 07.05.07

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